Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30199 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. I, 20/11/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 20/11/2019), n.30199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 645/2014 proposto da:

E.A., I.M., elettivamente domiciliati in

Roma, via Ovidio n. 20, presso lo studio dell’avv. Liccardo Gaetano

Landolfi & Associati, rappresentati e difesi dall’avv. Actis

Giovanni, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LUCCA, depositato il 24/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/10/2019 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- La controversia giunta ora all’esame di questa Corte muove da un’azione proposta avanti al Tribunale di Napoli dai signori I.M. e E.A. nei confronti della s.r.l. (OMISSIS) (allora in bonis) ed intesa all’accertamento della simulazione assoluta, in subordine nullità per difetto di causa, della cessione di un complesso immobiliare compiutasi tra le parti.

Sopravvenuto il fallimento della società convenuta con connessa interruzione della causa, gli attori hanno depositato ricorso in riassunzione avanti al Tribunale napoletano. Nel costituirsi, il curatore ha eccepito l’incompetenza funzionale di questo, in ragione del fatto che il fallimento era stato dichiarato dal Tribunale di Lucca. Il Tribunale di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza in favore di quello di Lucca.

2.- Con ricorso intestato “Tribunale di Lucca – Sezione Fallimentare G.d. Dott. L. Fallimento (OMISSIS) s.r.l. – RGF 7924/2009 – Ricorso in riassunzione”, i coniugi I. ed E. hanno ribadito le richieste già formulate avanti al Tribunale campano (“dichiarare la simulazione assoluta”; “in via subordinata, ai sensi dell’art. 1418 c.c., dichiarare la nullità per difetto di causa”).

Qualificato il ricorso così presentato in termini di istanza di rivendicazione tardiva L. Fall., ex art. 103 del complesso immobiliare di cui alla cessione, il giudice delegato alla procedura del fallimento della s.r.l. (OMISSIS) ha rigettato la richiesta “in quanto il bene non è nella disponibilità della curatela”.

3.- I.M. e E.A. hanno formulato reclamo L. Fall., ex art. 26 avanti al Tribunale di Lucca, assumendo in particolare di avere inteso, col ricorso da loro presentato ex art. 50 c.p.c., non già proporre una domanda di rivendica e restituzione d’immobili, bensì riassumere nella sede competente il giudizio a suo tempo avviato presso il Tribunale di Napoli.

Con decreto depositato il 24 ottobre 2013, il Tribunale di Lucca ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo così proposto.

4.- Ha rilevato in particolare il Tribunale che “lo strumento di tutela, in simili casi, anche solo per contrastare la qualificazione della domanda operata dal giudice delegato, è l’opposizione L. Fall., ex artt. 98 e 99”. “D’altro canto” – ha proseguito la pronuncia – “se gli attuali reclamanti non avessero voluto proporre una domanda di rivendicazione/restituzione L. Fall., ex art. 103, come da loro sostenuto con il reclamo L. Fall., ex art. 26, sarebbe poco comprensibile l’intestazione del ricorso”.

5.- Avverso questo provvedimento i coniugi I. ed E. hanno presentato ricorso per cassazione, che hanno articolato in due motivi.

Il fallimento non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.

6.- I ricorrenti hanno depositato memoria.

7.1.- Il primo motivo di ricorso lamenta “violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 101 e 103 e degli artt. 50,156,112 c.p.c., nonchè art. 125 disp. att. c.p.c.”.

Si assume, in specie, che il Tribunale di Lucca ha errato nel qualificare il “ricorso per riassunzione proposto dai ricorrenti nei termini di domanda tardiva L. Fall., ex artt. 101 e 103, con conseguente applicazione della disciplina dei procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione”. Ad avviso dei ricorrenti, l’atto presentato avanti al Tribunale di Lucca altro non è, per contro, che la riassunzione del procedimento per accertamento di simulazione e di nullità avviato avanti al Tribunale di Napoli.

Il motivo riscontra, inoltre, omesso esame di fatto decisivo per l’esito del giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

7.2.- Il secondo motivo di ricorso censura “violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 26, 98 e 99, nonchè degli artt. 112 e 113 c.p.c.”.

Si rileva in proposito, che il Tribunale di Lucca ha errato nel non avere “riqualificato il reclamo proposto dai ricorrenti L. Fall., ex art. 26 come opposizione allo stato passivo L. Fall., ex artt. 98 e 99″. Anche a questo proposito si rileva, inoltre, vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5.

8.- Il secondo motivo di ricorso dev’essere preso in considerazione. avanti al primo motivo.

Attendendo alla struttura dell’atto processuale che ha introdotto il procedimento deciso dal Tribunale di detto motivo rivesto carattere preliminare rispetto alla valutazione dei termini contenutistici della domanda formulata dagli attuali ricorrenti con il ricorso ex art. 50 c.p.c., che è quanto propriamente richiesto dal primo motivo di ricorso.

9.- Il secondo motivo di ricorso è fondato.

In effetti, il decreto del Tribunale di Lucca ha del tutto trascurato di riscontrare l’applicazione alla fattispecie concreta del generale principio di conservazione degli atti processuali e di economia dei mezzi processuali, nel rispetto della condizione che l'”atto viziato abbia i requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo e il relativo deposito in cancelleria del giudice adito sia avvenuto nei termini fissati dalla legge” (cfr., di recente, Cass., 10 gennaio 2019, n. 403, ove pure il richiamo di precedenti meno vicini; Cass., 9 novembre 2016, n. 22880).

10.- L’accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta assorbimento del primo.

11.- Va dunque accolto il ricorso e di conseguenza cassato il decreto impugnato, con rinvio della controversia al Tribunale di Lucca, che la esaminerà in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, con assorbimento del primo motivo. Cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia al Tribunale di Lucca, che la esaminerà in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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