Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30199 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30199 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA
sul ricorso 13415-2016 proposto da:
CARUANA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
POMPEO MAGNO 1 presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
MANZULLO (ST. PIERGROSSI BIANCHINI EVERSHEDS),
rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO CATUARA;

– ricorrente contro
COIRAZZA ANTONIO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato TERESA
CHIARA;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1711/2015 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO, depositata il 18/11/2015;

Data pubblicazione: 15/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO

SCALISI.

Ric. 2016 n. 13415 sez. M2 – ud. 19-05-2017
-2-

RG. 13415 del 2016 Caruana Francesco – Coirazza Antonio Francesco

Preso atto che
il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia
fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata della Sesta
Sezione Civile di questa Corte, ritenendo la manifesta infondatezza
del ricorso perché non sussistevano i presupposti del litisconsorzio

perché il fatto che la Corte distrettuale avrebbe omesso di
considerare è privo del connotato di decisività.
Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.
Il Collegio premesso che
Coirazza Antonio Francesco propose ricorso possessorio volto ad
essere reintegrato nel possesso della servitù di attingere acqua da
una vasca.
Il Tribunale di Agrigento rigettò il ricorso.
La Corte d’Appello di Palermo, pronunciandosi su appello proposto da
Coirazza accoglieva il gravame, ordinando a Caruana Francesco di
reintegrare il primo nel possesso della servitù.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Caruana
Francesco per tre motivi.
Coirazza Antonio Francesco ha resistito con controricorso;
1.= Il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la
falsa applicazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., per non aver la Corte
d’Appello ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti della
moglie Spataro Rosa, quale comproprietaria dell’immobile,
nonostante, al fine di reintegrare il Coirazza nel possesso della servitù
di attingere l’acqua dalla vasca, fosse necessario realizzare lavori per
il ripristino della conduttura di collegamento sul detto immobile) è
manifestamente infondato, in quanto:
Va qui osservato che in tema di tutela possessoria, qualora la
reintegrazione o la manutenzione del possesso richieda, per il
ripristino dello stato dei luoghi, la demolizione di un’opera in proprietà

necessario, per mancata autosufficienza del secondo (e terzo) motivo,

RG. 13415 del 2016 Caruana Francesco – Coirazza Antonio Francesco

o possesso di più persone, il comproprietario o compossessore non
autore dello spoglio è litisconsorte necessario non solo quando egli,
nella disponibilità materiale o solo in hire del bene su cui debba
incidere l’attività ripristinatoria, abbia manifestato adesione alla
condotta già tenuta dall’autore dello spoglio o abbia rifiutato di

contrario, abbia dichiarato la disponibilità all’attività di ripristino, ma
anche nell’ipotesi in cui colui che agisca a tutela del suo possesso
ignori la situazione di compossesso o di comproprietà, perché in tutte
queste fattispecie anche il compossessore o comproprietario non
autore della condotta di spoglio è destinatario del provvedimento di
tutela ripristinatoria (Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015);
Ora, nel caso di specie, al fine di reintegrare il Coirazza nel possesso
della servitù vantata, è necessario, a tutto concedere, ripristinare la
conduttura, e non già demolire l’immobile in comproprietà tra il
Caruana e la Spataro;
L

2.= Il secondo motivo di ricorso (col quale ,]deduce la violazione e la
falsa applicazione degli artt. 1168 e 2697 c.c., per aver la Corte
d’Appello ritenuto provato il possesso della servitù, lo spoglio e,
soprattutto, l’animus spoliandi, nonostante il possesso fosse stato da
lui contestato sin dal primo atto difensivo ed egli avesse affermato di
non aver mai interrotto il collegamento dell’acqua, circostanza,
quest’ultima, confermata dai testimoni escussi) è inammissibile, per
genericità. Il ricorrente omette di trascrivere, almeno nei loro
passaggi salienti, la propria memoria difensiva depositata il
22.11.2005 e le deposizioni rese dai testimoni ascoltati, dai quali si
sarebbe dovuto evincere, rispettivamente, la contestazione
dell’avverso possesso della servitù e la non imputabilità a lui
dell’interruzione del collegamento dell’acqua;
Per altro, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di
un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della

adoperarsi per l’eliminazione degli effetti dell’illecito, ovvero, al

RG. 13415 del 2016 Caruana Francesco – Coirazza Antonio Francesco

fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica
necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa,
l’allegazione, come nel caso di specie, di un’erronea ricognizione della
fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna
all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica

legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra
l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa
dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero
erronea applicazione della legge in ragione della carente o
contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal
fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata
dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Sez. U,
Sentenza n. 10313 del 05/05/2006 e, di recente, Cass. n. 195 del
11/01/2016). Nella fattispecie in esame non viene denunciata, in
realtà, una violazione del principio generale di ripartizione dell’onere
probatorie nella quale sarebbe incorsa la corte territoriale, atteso che
non viene contestato che quest’ultima, pur avendo posto a carico del
Coirazza l’onere di dimostrare il possesso della servitù vantata sul
fondo del Caruana e dell’animus spoliandi in capo allo stesso, lo abbia
ritenuto assolto (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata) sulla base,
rispettivamente, della non contestazione e della lettera dell’8.9.2005,
il primo, e di elementi presuntivi (la detta missiva, la concomitanza
temporale tra la lettera e l’interruzione del flusso d’acqua e
l’immediato ripristino della fornitura subìto dopo l’emissione del
decreto cautelare), il secondo.

ef,c3.= Il terzo motivo di ricorso (col quale .-gsi:3deduce l’omesso esame

circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti, per non aver la Corte d’Appello esaminato le
dichiarazioni da lui rese all’udienza del 14.12.2005, dalle quali

3

valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di

RG. 13415 del 2016 Caruana Francesco – Coirazza Antonio Francesco

avrebbe evinto che egli non era stato l’autore del lamentato spoglio)
è manifestamente infondato.
Come è noto, la parte non può derivare elementi di prova a proprio
favore da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi (cfr., tra le
altre, Cassazione civile, sez. II, 21/03/2012, n. 4532). Sicché, il fatto

connotato della decisività.
In definitiva, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della
parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese
processuali, liquidate come in dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai
sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, sussistono i
presupposti per il versamento, da parte de) ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Per Questi Motivi
La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente, a rimborsare, a
parte controricorrente, le spese del presente giudizio di cassazione
che liquida in C. 2.7’00,00 di cui C. 200,00 per esborsi, oltre spese
generali pari al 15% ed accessori, come per legge, dà atto che, ai
sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 sussistono i
presupposti per il versamento da parte dei ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile
Sottosezione Seconda di questa Corte di Cassazione il 19 maggio
2017
Il Presidente

che la Corte distrettuale avrebbe omesso di considerare è privo del

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