Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30198 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. I, 20/11/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 20/11/2019), n.30198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15883/2014 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliata in Roma, Via Nemorense

n. 15, presso lo studio dell’avvocato Riccio Pietro che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca di Bologna Credito Cooperativo Soc. Coop., in persona del suo

procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

Via Abruzzi n. 3, presso lo studio dell’avvocato Berti Giuseppe che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Bodo Germana,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.a., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Marcello Prestinari n. 13, presso lo studio dell’avvocato

Gianni Saverio che la rappresenta e difende, giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

contro

Emilbanca Credito Cooperativo soc. coop., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Viale

Cortina D’ampezzo 269 presso lo studio dell’avvocato De Santis

Francesco che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Lelli

Annarosa, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Unicredit S.p.a. ora Dobank S.p.a. n. q. di Mandataria Mercuzio

Securisation S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Belle Arti n.

8, presso lo studio dell’avvocato Abrignani Ignazio, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di

costituzione di nuovo difensore con intervento;

– controricorrente –

contro

Fallimento M. S.r.l., in persona del Curatore Dott.

C.R., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Delle Milizie n. 9,

presso lo studio dell’avvocato Ferrari Marco Paolo, rappresentato e

difeso dall’avvocato Gamberini Stefano, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

FBS s.p.a., quale mandataria di Unipol Banca s.p.a., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via G. Zanardelli 20 presso lo studio dell’avvocato Albisinni

Luigi che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Sesta

Michele, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1182/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 09/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/10/2019 dal cons. Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.S. propone ricorso per cassazione, con sette motivi, avverso la sentenza n. 1182/2014, con la quale, la Corte d’Appello di Bologna, confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile l’opposizione L. Fall., ex art. 98 diretta ad ottenere l’ammissione senza riserva del proprio credito, fondato su fideiussioni prestate in favore della M. srl a beneficio di diversi istituti di credito e conseguentemente inammissibile pure l’opposizione L. Fall., ex art. 100 proposta nei confronti di diverse banche, nonchè di V.F., della Cuti Cooperativa Unificata Trasporti e della Im.pro.ma. sas.

La Corte d’appello, in particolare, ha disatteso l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per nullità della notifica nei confronti di B.L. e del decreto di correzione di errore materiale emesso dal tribunale di Bologna ed ha rigettato la censura avverso il provvedimento con cui era stata respinta l’istanza di sospensione necessaria dell’impugnazione L. Fall., ex art. 100 in pendenza del contemporaneo giudizio di opposizione L. Fall., ex art. 98.

La Corte territoriale, inoltre, confermando integralmente la valutazione del primo giudice, ha affermato che la M. non aveva provato di aver effettuato alcun pagamento in relazione alle fideiussioni prestate in favore della debitrice e poste a fondamento del proprio credito ed ha inoltre ritenuto inammissibile ed infondata l’azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. spettante unicamente alla debitrice principale e per essa al curatore fallimentare.

FBS spa quale mandataria di Unipol Banca, il fallimento della M. srl, Unicredit spa, Mercuzio Securitisation srl, Emilbanca Credito cooperativo scarl, Banca di Bologna Credito cooperativo scarl, Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna spa, resistono con controricorso.

Le altre parti sono rimaste intimate.

In prossimità dell’odierna adunanza, FBS spa, Emilbanca Credito cooperativo scarl, Banca di Bologna credito cooperativo scarl, Mercuzio Securitisation srl hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione alla statuizione che ha rigettato l’eccezione di nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti di B.L. e la conseguente rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c..

1.1. Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.

Anzitutto il ricorrente non censura l’autonoma ratio decidendi della statuizione, secondo cui il principio in base al quale i motivi di nullità della sentenza e del procedimento si convertono in motivi di impugnazione ad eccezione del vizio di omessa sottoscrizione da parte del giudice, che dà luogo ad inesistenza – comporta che la nullità della notificazione, ove non rilevata dal giudice d’ufficio, deve essere fatta valere dal convenuto contumace nei limiti e nei termini dei mezzi d’impugnazione, con la conseguenza, in difetto, della formazione del giudicato (Cass.12965/2006).

1.1.2. Ed invero, incontroversa la ritualità della notifica dell’atto di appello nei confronti della B., costei, quale parte in danno della quale si era realizzata la prospettata nullità dell’atto introduttivo del primo giudizio, era l’unica legittimata a farla valere in sede di impugnazione, sussistendo carenza di interesse in capo alla ricorrente, che era stata la parte che vi aveva dato causa.

1.2. Anche sotto altro profilo il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto a fronte dell’accertamento dei giudici di merito, che la notifica era stata ritualmente effettuata presso il domicilio eletto dalla B., si limita a dedurre la mancanza in atti di tale elezione di domicilio, omettendo di indicare in quale atto del processo di appello avesse ritualmente eccepito la mancata elezione di domicilio della B..

2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge, in relazione alla statuizione della sentenza impugnata che ha escluso la dedotta violazione del contraddittorio nel procedimento di correzione della sentenza di primo grado, ex art. 288 c.p.c. disposta dal tribunale con decreto invece che con ordinanza.

2.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.

Ed invero, i vizi dell’attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento, rilevanti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non sono posti a tutela di un interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma a garanzia dell’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato “error in procedendo”(Cass.2626/2018).

2.2. Nel caso di specie, escluso che la mancata integrazione del contraddittorio in relazione al procedimento di correzione determini nullità della sentenza oggetto della correzione per violazione dell’art. 102 c.p.c., non risulta dedotto alcun concreto interesse della ricorrente in ordine alla lamentata violazione del contraddittorio, nell’ambito del procedimento di correzione ex art. 288 c.p.c..

3. Il terzo motivo censura, denunciando il vizio di violazione di legge, la statuizione con la quale la Corte territoriale ha respinto l’impugnazione proposta avverso il provvedimento di diniego della sospensione necessaria da parte del giudice di primo grado, nonostante la pregiudizialità tra giudizio di impugnazione L. Fall., ex art. 100 e giudizio di opposizione L. Fall., ex art. 98.

3.1. Il motivo è inammissibile in quanto non attinge la ratio della pronuncia impugnata, che ha rilevato come un problema di sospensione non poteva in concreto porsi nel caso di specie, stante la riunione delle opposizioni L. Fall., ex art. 98 e 100 nell’unico giudizio proposto dalla M., riunione che esclude in radice la stessa configurabilità della sospensione, una volta che entrambe le cause, quella asseritamente pregiudiziale e quella pregiudicata, oltre che riunite, siano state trattate dallo stesso giudice in un unico giudizio, senza provvedere alla loro separazione. (Cass. 12710/2010).

4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge in relazione alla statuizione in forza della quale la Corte d’Appello ha rigettato il motivo di impugnazione con cui la ricorrente lamentava che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto di non istruire le cause, con violazione del diritto di difesa della ricorrente.

4.1. Il motivo è inammissibile per genericità, non risultando specificamente dedotti i mezzi di prova rilevanti e non espletati nei gradi di merito e l’indicazione della loro decisività.

Ed invero, premesso che l’attività di valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, al quale spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione e dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, in cui un valore legale è assegnato alla prova (ex plurimis Cass. n. 6064/08), la mancata ammissione di una prova può essere denunciata, per cassazione solo nel caso in cui essa investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” risulti priva di fondamento (Cass.16214/2019). 5. Il quinto motivo denuncia violazione di legge, censurando la statuizione con cui la Corte d’Appello ha confermato l’accertamento del primo giudice, secondo cui le fideiussioni legittimanti l’ammissione al passivo con riserva non erano state escusse nè prima della insinuazione al passivo, nè in corso di giudizio ed ha disatteso l’impugnazione avverso la mancata ammissione dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione relativa ai rapporti bancari intrattenuti dalla M. srl con le banche.

5.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non attinge la ratio della pronuncia che, confermando la valutazione del tribunale, ferma la mancata prova del pagamento da parte del fideiussore, ha ritenuto meramente esplorativa l’istanza ex art. 210 c.p.c., nei termini in cui la stessa era stata formulata dall’odierna ricorrente.

5.2. Entrambe le statuizioni impugnate sono, in ogni caso, conformi a diritto.

Conviene premettere che questa Corte ha già affermato che il fideiussore del debitore principale fallito per insinuarsi al passivo, in via di regresso o in virtù di surrogazione, deve dimostrare di aver effettuato un pagamento integralmente satisfattivo delle ragioni creditorie, non essendo rilevante un pagamento parzia le(Cass. 26003/2018).

Inoltre, avuto riguardo ai poteri istruttori d’ufficio del giudice dell’opposizione allo stato passivo, l’emanazione dell’ordine di esibizione (nella specie, di documenti) è discrezionale e la valutazione di indispensabilità neppure dev’essere esplicitata nella motivazione; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere motivazionale ed il provvedimento di rigetto dell’istanza è insindacabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa (Cass.4504/2017).

6. Il sesto motivo denuncia violazione di legge in relazione alla statuizione con cui la Corte territoriale, confermando la valutazione del tribunale, ha affermato la novità delle domande della M., fondate non già su pagamenti effettuati prima del fallimento in favore delle banche, ma sull’illegittimo anatocismo dalle stesse praticato: la Corte territoriale ha confermato l’accertamento del primo giudice di “novità” di tale domanda, in quanto la stessa non era stata formulata in sede di insinuazione al passivo del fallimento, ma nel solo giudizio di opposizione.

6.1. Il motivo è inammissibile per diverse ragioni.

Anzitutto, il rigetto del motivo precedente e dunque il carattere definitivo della statuizione secondo cui la ricorrente non ha provato di aver effettuato il pagamento dell’obbligazione di garanzia assorbe la presente censura, posto che, mancando il presupposto del pagamento, non appare neppure astrattamente configurabile un credito della garante per ripetizione di indebito nei confronti del creditore.

6.3. Inoltre, avuto riguardo alla necessaria autosufficienza del ricorso, a fronte della pronuncia di novità della domanda, già affermata dal primo giudice e ribadita dalla corte d’appello, la ricorrente ha omesso di riportare nel corpo del ricorso l’insinuazione originaria.

6.4. L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, infatti, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, cosicchè, laddove sia stata denunciata, come nel caso di specie, la novità della domanda è necessario, in ottemperanza del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che deve consentire al giudice di legittimità di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo demandatogli dal corretto svolgersi dell’iter processuale (Cass. 23420/2011), che nel ricorso stesso siano riportati i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata ritualmente dedotta in giudizio e quelli della costituzione in giudizio della controparte e del ricorso in appello dal cui esame risulti la specifica ed argomentata contestazione della novità della domanda affermata dal primo giudice.

6.5. La Corte ha inoltre affermato, su tali pretese ex art. 2033 c.c. il difetto di legittimazione della M., la quale nel giudizio di opposizione L. Fall., ex art. 98 non poteva che essere ammessa per la ripetizione dei pagamenti effettuati, ed avrebbe invece dovuto far valere le contestazioni sul quantum del credito delle banche mediante impugnazione L. Fall., ex art. 100.

6.6. Tale statuizione è conforme a diritto, posto che l’insinuazione al passivo del credito del coobbligato può aver luogo solo se e nella misura in cui sia già avvenuto il pagamento, che configura il fatto costitutivo del diritto al regresso o della modifica in sede di surrogazione o della sua assunzione, nel rapporto principale, della veste di unico creditore(Cass. 613/2013).

7. Il settimo motivo denuncia violazione di legge, in relazione alla statuizione con cui la Corte territoriale ha escluso la legittimazione L. Fall., ex art. 100 della ricorrente, poichè detta legittimazione spetterebbe al solo creditore ammesso senza riserva.

7.1. Il motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Ed invero, premesso che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in materia fallimentare, il pagamento da parte del fideiussore non si configura come una mera condizione per l’esercizio di un diritto spettante al condebitore fin dal sorgere dell’obbligazione, ma come il fatto costitutivo del diritto al regresso, una volta che sia divenuto definitivi in conseguenza del rigetto dei motivi che precedono, la reiezione del ricorso L. Fall., ex art. 98 del fideiussore, per mancanza del pagamento, deve ritenersi esclusa la sua legittimazione all’impugnazione L. Fall., ex art. 100.

7.2. Pacifico che detta impugnazione spetta al creditore ammesso al passivo, in assenza del fatto costitutivo del relativo diritto in capo al fideiussore, vale a dire l’avvenuto pagamento, deve escludersi la legittimazione all’impugnazione suddetta in capo a quest’ultimo.

8. Il ricorso va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese e favore che liquida in 7.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, in favore di FBS spa, Mercuzio Securitisation srl, Banca di Bologna credito cooperativo scarl, Emilbanca credito cooperativo scarl, le quali hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1.c.p.c., e di 5.200,00, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge, in favore del fallimento M. srl, Unicredit spa, Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna spa.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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