Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30198 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30198 Anno 2017
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21878/2013 R.G. proposto da
Amicost s.r.I., rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Maiello,
elettivamente domiciliata in Roma alla via Francesco Pacelli n. 14
presso lo studio dell’Avv. Gianmaria Frattini, per procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –

contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 322/5/12 depositata il 26 giugno 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22
novembre 2017 dal Consigliere Enrico Carbone.
Letta la memoria depositata dalla ricorrente, che insiste per
l’accoglimento del ricorso.

1

Data pubblicazione: 15/12/2017

ATTESO CHE

In ordine all’avviso di liquidazione dell’imposta complementare di
registro n. 20071T000916000 notificato ad Amicost s.r.l. per
l’acquisto di un terreno in data 2 febbraio 2007 da Filomena
Farina, Gaetano, Marco e Maria Siniscalchi al valore dichiarato di

cassazione con tre motivi avverso la sentenza che ha accolto
l’appello erariale e confermato il titolo impositivo.
Il primo mezzo denuncia violazione degli artt. 43, 51 e 52 d.P.R.
131/1986, art. 2697 cod. civ., il secondo denuncia
extrapetizione, il terzo denuncia vizio motivazionale: la ricorrente
lamenta che il giudice d’appello abbia ritenuto legittima e
congrua la rettifica basata sulla natura edificabile del terreno,
nonostante si trattasse di un’edificabilità meramente potenziale a
ragione degli stringenti limiti volumetrici; lamenta inoltre che il
giudice d’appello ciò abbia fatto sulla scorta di elementi non
esposti dall’avviso di liquidazione, ma introdotti soltanto dal
gravame erariale.
Il ricorrente per cassazione che impugna la sentenza tributaria
d’appello quanto al giudizio sulla motivazione di un avviso
impositivo deve riportare in ricorso i passi dell’avviso interessati
dalla censura, al fine di consentirne la verifica mediante l’esame
del solo ricorso, altrimenti privo dell’autosufficienza prescritta
dall’art. 366 cod. proc. civ. (Cass. 13 agosto 2004, n. 15867, Rv.
575601; Cass. 4 aprile 2013, n. 8312, Rv. 625996; Cass. 19
aprile 2013, n. 9536, Rv. 626383; Cass. 28 giugno 2017, n.
16147, Rv. 644703).

2

C 207.000,00 e rettificato in C 982.400,00, la società ricorre per

- La motivazione dell’avviso di rettifica ha la funzione di delimitare
l’àmbito

delle

ragioni

adducibili

dall’ufficio

finanziario

nell’eventuale successiva fase contenziosa, sicché, fermo che
l’onere della prova in giudizio spetta all’ufficio, è sufficiente che
questo enunci nell’avviso il criterio astratto di rettifica, senza
dover esplicitare in esso anche gli elementi applicativi di fatto,

già in condizione di opporsi alla pretesa fiscale (Cass. 3 agosto
2012, n. 14027, Rv. 623653; Cass. 8 novembre 2013, n. 25153,
Rv. 628985; Cass. 22 settembre 2017, n. 22148, Rv. 645464).
Vale anche qui il principio per cui il controllo di logicità del
giudizio di fatto ammesso dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (testo
vigente

ratione temporis,

anteriore alla I. 134/2012) non

equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia
dell’opzione che ha condotto il giudice di merito a una
determinata soluzione della questione, revisione che si
risolverebbe in un nuova formulazione del giudizio di fatto, del
tutto estranea al perimetro istituzionale della giurisdizione di
legittimità (Cass. 28 marzo 2012, n. 5024, Rv. 622001; Cass. 7
gennaio 2014, n. 91, Rv. 629382).
– Il ricorso per cassazione di Amicost s.r.l. non riproduce in alcuna
parte l’avviso di liquidazione e neppure lo indica tra gli allegati,
rendendo così impossibile al giudice di legittimità verificare quali
elementi di rettifica l’avviso enunciasse e quali sono stati
eventualmente introdotti solo in fase contenziosa.
– Gli elementi valutati dal giudice d’appello per concludere nel
senso della congruità della rettifica in danno di Amicost s.r.l.
sono plurimi e circostanziati (valorizzazione insita nel piano di
riqualificazione, negozi similari

inter partes

e soprattutto

concessione di mutuo bancario di C 1.500.000,00 con ipoteca
sull’immobile per C 3.000.000,00).

3

giacché il contribuente, reso edotto del criterio di valutazione, è

- Traducendosi in un’istanza di revisione del giudizio di merito
condotto su tali elementi di fatto, le doglianze di Amicost s.r.l. si
pongono oltre i limiti funzionali della sede di legittimità.
– Il ricorso deve essere respinto e le spese regolate per
soccombenza.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia
delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in C
5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dichiara che la ricorrente ha l’obbligo di versare l’ulteriore
importo per contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 novembre
2017.
Il Presidente
Ca/Ola Di Iasi

P. Q. M.

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