Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30197 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 22/11/2018), n.30197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18808-2017 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAIO MARIO 13,

presso lo studio dell’avvocato SIMONA DI FONSO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, ROMA CAPITALE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 2779/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

13/(12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/07/2018 dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

A.S. propone ricorso per cassazione contro Agenzia delle Entrate e Roma Capitale, che non resistono con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ha accolto l’appello di Equitalia sud condannandolo a metà delle spese di giudizio con compensazione tra Equitalia e Roma Capitale in riforma della sentenza del GP che aveva accolto l’opposizione a cartella con condanna in solido delle opposte alle spese.

Il ricorrente denunzia 1) violazione degli artt. 91,97 e 615 c.p.c. stante il principio di causalità.

Le censure sono fondate.

Giova richiamare alcuni principi generali in tema di liquidazione delle spese.

L’art. 92 c.p.c., comma 2, legittima la compensazione delle spese processuali, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”; tale disposizione costituisce “una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche” (cfr. Cass. n. 1222/2016; n. 2883/2014); ed ove il giudice abbia esplicitato in motivazione la

ragioni della propria statuizione, è comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere in caso contrario sussistente una violazione di legge (cfr. Cass. n. 12893/2011).

Questa Corte Suprema già in precedenza (Cass. n. 9262/2006) ha statuito che in materia di spese processuali, con riferimento alla compensazione delle stesse, l’orientamento secondo cui il sindacato della S.C. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio per il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, o che non siano addotte ragioni palesemente o macroscopicamente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso procedimento formativo della volontà decisionale, ha trovato conferma nella L. 28 dicembre 2005, n. 263, il cui art. 2 ha introdotto l’obbligo del giudice di indicare i motivi della compensazione, ma soltanto nei procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, inizialmente fissata al 1° gennaio e poi prorogata al 1° marzo 2006.

Il principio generale (art. 91 c.p.c.) che il costo del processo è a carico del soccombente e che il giudice possa compensare le spese comporta che anche detto potere di compensazione (impropriamente definito discrezionale) debba essere adeguatamente motivato (art. 111 Cost., comma 6).(Cass. 5 maggio 1999, n. 4455).

Nella fattispecie la prevalente consolidata giurisprudenza, in caso di accoglimento dell’opposizione a cartella esattoriale, sancisce, per il principio di causalità, la necessità della condanna in solido di concessionario ed ente impositore (Cass. 13.6.2018 n. 15390).

A suffragio della condanna in solido vanno richiamate Cass. 10.11.2011 n. 23459 e Cass. 20.11.2007 n. 27154 mentre a suffragio della tesi contraria Cass. 20.12.2013 n. 28513 e Cass. 31.1.2011 n. 2279.

Al riguardo va rilevato che, se è vero che l’esattore agisce su richiesta dell’ente impositore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all’opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido (Cass. n. 8496/2016).

Donde l’accoglimento del ricorso con cassazione e rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di altro Magistrato, anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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