Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30197 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30197 Anno 2017
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20563/2012 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente contro
Bertolazzi Graziella, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pasquale
Russo e Attilio Gastaldello, elettivamente domiciliata in Roma al
viale Bruno Buozzi n. 102 presso lo studio dell’Avv. Guglielmo
Fransoni, per procura a margine del controricorso;
– con troricorrente e contro
Bassi Ornella;
– intimata avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Veneto n. 84/15/11 depositata il 20 giugno 2011.

Data pubblicazione: 15/12/2017

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22
novembre 2017 dal Consigliere Enrico Carbone.
ATTESO CHE
Circa l’avviso di liquidazione dell’imposta proporzionale di

relazione a sentenza di trasferimento immobiliare ex art. 2932
cod. civ. fra loro pronunciata dal Tribunale di Verona, l’Agenzia
delle entrate ricorre per cassazione con tre motivi avverso la
sentenza d’appello che ha annullato il titolo impositivo.
Il primo motivo di ricorso denuncia omissione di pronuncia, per
aver il giudice d’appello pretermesso l’eccezione di tardività
dell’impugnazione dell’avviso da parte di Graziella Bertolazzi,
avendo egli ritenuto tale eccezione superata dalla necessità del
litisconsorzio con l’altra debitrice, impugnante nei termini.
Il primo motivo è fondato: le parti del giudizio sono debitori
solidali per l’imposta di registro sulla sentenza che l’ha definito,
sicché, in conformità alla regola generale della solidarietà
passiva, tra loro non sussiste litisconsorzio necessario nella lite
tributaria e il contraddittorio è regolarmente costituito in questa
anche con la partecipazione di uno solo dei coobbligati (Cass. 12
novembre 2014, n. 24098, Rv. 633091); il giudice d’appello
avrebbe dovuto esaminare il gravame incidentale dell’ufficio in
ordine alla tempestività del ricorso originario di Graziella
Bertolazzi, onde verificare se l’avviso di liquidazione fosse
divenuto definitivo nei confronti di costei.
Il secondo motivo di ricorso denuncia extrapetizione, per aver il
giudice d’appello censurato l’incertezza della base imponibile e
l’eccessività dell’aliquota applicata, vizi mai lamentati dalle
contribuenti.

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registro notificato a Graziella Bertolazzi e Ornella Bassi in

Il secondo motivo è infondato: le questioni dell’imponibile e
dell’aliquota si trovano sollevate nell’atto di gravame di Ornella
Bassi, per come trascritto nel ricorso erariale di cassazione (pag.
11-12); tali questioni facevano parte del giudizio d’appello e la
loro valutazione non ha ecceduto i petita.

aver il giudice d’appello interamente annullato l’avviso di
liquidazione senza rideterminare l’imposta dovuta col giusto
imponibile e l’aliquota esatta.
Il terzo motivo è fondato: quello tributario è un processo di
“impugnazione-merito” e non “impugnazione-annullamento”,
sicché il giudice tributario che ritenga invalido l’atto impositivo
per motivi sostanziali non può limitarsi ad annullarlo, ma deve
esaminare la pretesa tributaria nel merito, per ricondurla alla
corretta misura tramite una motivata valutazione sostitutiva (ex
multis, Cass. 12 luglio 2006, n. 15825, Rv. 591748; Cass. 24
luglio 2012, n. 13034, Rv. 623395; Cass. 20 marzo 2013, n.
6918, Rv. 625849; Cass. 21 novembre 2013, n. 26157, Rv.
629043; Cass. 19 settembre 2014, n. 19750, Rv. 632465; Cass.
19 novembre 2014, n. 24611, Rv. 633638); assumendo la
propria «impossibilità di sostituirsi all’ufficio», il giudice d’appello
ha violato questo consolidato principio e lasciato inadempiuta
una parte essenziale del dovere decisorio.
Devono essere accolti il primo e il terzo motivo di ricorso,
respinto il secondo; la sentenza va cassata in relazione ai motivi
accolti, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.

3

Il terzo motivo di ricorso denuncia omissione di pronuncia, per

P. Q. M.
Accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, respinto il secondo;
cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla
Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

2017.
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Il P
CaxfiVa Di Iasi

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 novembre

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