Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30196 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 26/09/2011, dep. 30/12/2011), n.30196
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.M. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso l’avvocato
GRAZIOSO GERARDO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
G.E. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 14 presso l’avvocato ABENAVOLI
IVANA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSTI VITTORIO, giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di BARI, depositato il
03/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/09/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato GERARDO GRAZIOSO che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione tra D.M. e G.E., la Corte d’Appello di Bari, con provvedimento in data 9-3/3-4-2007, confermava il provvedimento del Tribunale di Bari in data 22-25/7/2005, circa il versamento diretto, da parte del datore di lavoro del marito, dell’assegno di mantenimento per la moglie; escludeva assegno a carico della G. per il figlio maggiorenne delle parti, non ancora autosufficiente economicamente.
Ricorre per cassazione il D., sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso, la G..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., la cancellazione di alcune espressioni sconvenienti ed offensive, contenute nel ricorso per cassazione, come meglio specificata in dispositivo, in quanto chiaramente eccedenti i limiti della corretta manifestazione di dissenso verso il decreto impugnato.
Il primo motivo va dichiarato inammissibile per inadeguatezza del quesito ex art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma operante nella specie ratione temporis. Si censura l’inesistente, omessa o comunque insufficiente motivazione, per essersi la Corte di Appello limitata a richiamare la motivazione del primo giudice, così omettendo di esaminare tutte le doglianze proposte in appello.
Il quesito è del tutto generico: il ricorrente non chiarisce quali siano i fatti insufficientemente valutati (o totalmente non valutati) dalla Corte d’Appello, limitandosi a richiamare le “domande contenute nel reclamo” (al riguardo, Cass. n. 4859 del 2009, S.U. n. 26020 del 2008).
Anche il secondo motivo (violazione dell’art. 112 c.p.c., omessa pronuncia) va dichiarato inammissibile, perchè privo del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c..
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 148, 155 c.c. e art. 345 c.p.c. nonchè vizio di motivazione in punto mancata previsione di assegno di mantenimento a carico della G. per il figlio maggiorenne, che è andato a convivere con il ricorrente stesso, chiedendo in subordine di essere esonerato per la corrispondente quota relativa al mantenimento della G. stessa.
Il motivo è infondato.
Correttamente invero la Corte di Appello ha affermato trattarsi di domanda nuova, che doveva essere proposta in diversa sede processuale.
Giurisprudenza consolidata di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 5636 del 1990; n. 270 del 2004; n. 6339 del 2011) sostiene che il provvedimento relativo al mantenimento del figlio minore delle parti separande può essere assunto d’ufficio, e pertanto la domanda del genitore, per la prima volta, nel giudizio di secondo grado, non contrasterebbe con il disposto dell’art. 345 c.p.c., trattandosi di allegazione di omessa pronuncia. E’ da ritenere peraltro che i provvedimenti officiosi riguardino solo i figli minori. Ciò nonostante il contenuto dei provvedimenti di mantenimento sia identico per figli minori e maggiorenni non autosufficienti – in quanto questi ultimi sono legittimati a chiedere – e possono non richiedere – il mantenimento stesso.
Dunque si trattava, nella specie, di “domande nuove” che non potevano essere proposte per la prima volta nel giudizio di appello.
Con il quarto motivo, lamenta il ricorrente violazione dell’art. 156 c.c. e vizio di motivazione, in relazione all’ordine di pagamento di assegno a terzo. Anche tale motivo è infondato.
La Corte di Appello ha al riguardo rilevato la legittimamente dell’ordine di pagamento diretto del terzo disposto dal primo giudice, tenuto conto del “patente inadempimento dell’uomo, in ragione di una autosospensione mai asseverata in sede giurisdizionale”. E’ peraltro orientamento consolidato di questa Suprema Corte che il potere del giudice di merito di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, ai sensi dell’art. 156 c.c., comma 6, postula una valutazione di opportunità che prescinde da qualsiasi comparazione tra le ragioni poste a fondamento della richiesta avanzata da questi ultimi e quelle addotte a giustificazione dell’inadempimento, implicando esclusivamente un apprezzamento – non sindacabile in sede di legittimità – in ordine all’idoneità del comportamento dell’obbligato a frustrare le finalità proprie dell’assegno di mantenimento (v. Cass. 2006 n. 23668; 2011 n. 11062).
Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in Euro 2.000,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed accessori di legge; ordina la cancellazione delle espressioni contenute a pag. 7 e 8 del ricorso, dalla parola “Tanto” (sedicesima riga pag. 7) fino alla parola “ridicolizzato” (prima riga pag. 8).
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011