Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30196 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30196 Anno 2017
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18046/2012 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente contro
IVB International Venice Building s.r.I., rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Loris Tosi e Giuseppe Marini, elettivamente domiciliata in
Roma alla via Monti Parioli n. 48 presso lo studio del secondo, per
procura in calce al controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Veneto n. 6/24/12 depositata il 19 gennaio 2012.

1

Data pubblicazione: 15/12/2017

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22
novembre 2017 dal Consigliere Enrico Carbone.
ATTESO CHE

catastale sui trasferimenti di immobili sottoposti a vincolo
storico-artistico, imposte che l’Agenzia delle entrate ritiene
dovute in misura proporzionale e IVB s.r.l. in misura fissa, ciò
che ha determinato l’emissione nei confronti della società di un
avviso di liquidazione per un acquisto operato in data 4 febbraio
2009
Denunciando la violazione dell’art. 10 d.lgs. 347/1990, art. 1
tariffa d.lgs. 347/1990, art. 1 tariffa parte I d.P.R. 131/1986,
l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la sentenza
d’appello che ha annullato l’avviso di liquidazione.
La questione nasce da ciò: l’art. 10 d.lgs. 347/1990 e l’art. 1
tariffa d.lgs. 347/1990, modificati dall’art. 3 d.l. 669/1996, conv.
I. 30/1997, prevedono le imposte ipotecaria e catastale in misura
fissa per gli atti di cui al quarto e quinto periodo dell’art. 1 tariffa
parte I d.P.R. 131/1986, periodi che, dapprima estranei al
trasferimento di immobili vincolati (terzo periodo), hanno
apparentemente incluso la fattispecie per effetto
dell’introduzione nell’art. 1 tariffa parte I d.P.R. 131/1986 di un
nuovo secondo periodo ad opera dell’art. 7 I. 488/1999, con
slittamento della fattispecie dal terzo periodo al quarto.

2

La controversia riguarda la misura delle imposte ipotecaria e

Come osservato più volte, tuttavia, il rinvio normativo di che
trattasi ha natura materiale e recettizia, focalizzata sulla
persistente

ratio

del disposto agevolativo e non sulla sua

mutevole posizione redazionale, sicché il trasferimento di

imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale anziché
fissa, in difetto di un qualche provvedimento legislativo che abbia
mutato l’assetto normativo materiale, tale non potendo essere
considerato il mero slittamento della previsione di fattispecie dal
terzo al quarto periodo dell’art. 1 tariffa parte I d.P.R. 131/1986
(Cass. 13 febbraio 2009, n. 3573, Rv. 606839; Cass. 2 ottobre
2009, n. 21144, Rv. 609644; Cass. 11 giugno 2010, n. 14122,
Rv. 613855; Cass. 8 gennaio 2013, n. 275, Rv. 624992; Cass. 3
febbraio 2014, n. 2277, Rv. 630060).
Centrata sulla ratio legis piuttosto che sul /ocus, l’interpretazione
teleologica smentisce la rilevanza attribuita da controricorrente e
giudice d’appello all’art. 30 d.l. 185/2008, conv. I. 2/2009,
essendosi questo limitato ad aggiungere al pregresso rinvio
materiale un ulteriore periodo (il nono), che tuttavia riguarda
una differente fattispecie e lascia ferma per il resto l’anteriore
situazione.
– Il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata; non
occorrendo accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito,
con il rigetto dell’impugnazione dell’avviso di liquidazione.
Compensate per i gradi di merito in ragione dell’alterno sviluppo
processuale, le spese sono regolate per soccombenza quanto al
giudizio di legittimità.

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immobili di interesse storico-artistico è tuttora soggetto alle

P. Q. M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e – decidendo nel merito rigetta l’impugnazione dell’avviso di liquidazione; compensa le

a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di
legittimità, che liquida in C 5.600,00 per compensi, oltre spese
prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 novembre
2017.
Il Presidente

spese processuali dei gradi di merito e condanna la controricorrente

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