Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30195 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 30/12/2011), n.30195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.M., Elettivamente domiciliata in Roma, via S. Pellico, n.

44, nello studio dell’avv. Carone Fagiani Achille, che li rappresenta

e difende, unitamente all’avv. Pietro Referza, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ALBA ADRIATICA;

– intimato-

avverso la sentenza della Corte di Appello dell’Aquila, n. 541,

depositata in data 5.7.2007;

sentita la relazione all’udienza del 13 ottobre 2011 del consigliere

dott. Pietro Campanile;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

dott. RUSSO Rosario Giovanni, il quale ha chiesto dichiararsi

l’estinzione del giudizio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello dell’Aquila, con la decisione indicata in epigrafe, pronunciando sull’appello proposto dal Comune di Alba Adriatica nei confronti di B.M., confermava la decisione di primo grado, con cui detto ente territoriale era stato condannato al risarcimento del danno correlato all’occupazione espropriativa di un terreno appartenente, in comproprietà, ai danti causa della predetta.

Per la cassazione di tale decisione quest’ultima proponeva ricorso, affidato a un motivo.

Il Comune non svolgeva attività difensiva.

Nelle more dell’odierna udienza, già disposta, veniva depositato atto contenente dichiarazione della ricorrentE di rinuncia al ricorso, con contestuale accettazione del Sindaco del Comune di Alba Adriatica.

In conseguenza di tale sopravvenienza, deve dichiararsi, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio, senza alcuna statuizione in relazione alle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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