Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30195 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 22/11/2018), n.30195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18265-2017 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEULADA 52,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO GABRIELLI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.M., M.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA PIETRO BORSIERI 3, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

CORAPI, rappresentati e difesi dall’avvocato HERBERT SIMONE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1099/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 16/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.E. propone ricorso per cassazione contro M.F. e T.M., che resistono con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila del 16.6.2017, che ha respinto l’appello a sentenza del Tribunale di Avezzano a sua volta reiettiva della domanda di rilascio di due porzioni di un immobile (primo piano e mansarda) in (OMISSIS), oggetto di trasferimento in favore dei convenuti a seguito di espropriazione immobiliare.

Le parti hanno presentato memorie.

La sentenza riferisce della statuizione di primo grado di inammissibilità della domanda perchè dovevano essere proposte opposizione all’esecuzione, agli atti esecutivi o al decreto di trasferimento nei modi e termini di legge e dell’unico motivo di impugnazione intestato a contraddittorietà/illogicità, violazione di legge ed omessa valutazione del merito, posto che non vi era interesse ad una opposizione di fronte ad un decreto di trasferimento relativo ad un piano seminterrato, ad un piano rialzato e sottotetto, con esclusione del primo piano e della mansarda, ma, dalla interpretazione del titolo, ritiene che fosse oggetto di trasferimento l’intera ed inscindibile unità immobiliare.

La ricorrente denunzia violazione 1) degli artt. 948,2929 e 1175 c.c., artt. 615 e 617 c.p.c.; 2) degli artt. 949 e 2912 c.c. per inesistenza del titolo esecutivo; 3) dell’art. 2929 c.c. per omessa menzione dei due distinti ed autonomi beni; 4) dell’art. 2912 c.c. in ordine alla identificazione del bene pignorato; 5) degli artt. 2812,2826 e 2912 c.c. sul mancato aggiornamento dei dati catastali: 6) difetto di motivazione per omessa ammissione dei mezzi di prova.

Le censure, come proposto dal relatore, introducono nuovi profili di valutazione, rispetto ad un unico motivo di appello su vizi di motivazione, violazione di legge ed omessa valutazione del merito e non tengono conto che l’interpretazione del titolo è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica, oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04n. 753).

Del resto rispetto alla domanda di rilascio di un primo piano e mansarda ed alla indicazione di un decreto di trasferimento per piano seminterrato, piano rialzato e sottotetto la statuizione della sentenza sul pignoramento dell’intero fabbricato appare logica e condivisibile.

Le questioni dovevano essere sollevate in sede di esecuzione o dimostrare specificatamente che l’oggetto della esecuzione era del tutto diverso.

La sentenza di appello, pur partendo da una premessa errata sull’ammissibilità di una domanda di accertamento, ha escluso qualsiasi errore sull’oggetto del pignoramento e del trasferimento.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese liquidate in euro 5200 di cui 200 per esborsi, oltre accessori, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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