Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30195 del 15/12/2017
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30195 Anno 2017
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: CARBONE ENRICO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17514/2012 R.G. proposto da
Farina Filomena, Siniscalchi Gaetano, Siniscalchi Marco e
Siniscalchi Maria, rappresentati e difesi dall’Avv. Vincenzo Nocilla,
elettivamente domiciliati in Roma al Lungotevere Mellini n. 17
presso lo studio dell’Avv. Oreste Cantillo, per procura a margine del
ricorso;
– ricorrenti contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 2/4/12 depositata 1’11 gennaio 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22
novembre 2017 dal Consigliere Enrico Carbone.
Data pubblicazione: 15/12/2017
ATTESO CHE
– In ordine all’avviso di liquidazione dell’imposta complementare di
registro n. 20071T000916000 loro notificato per la vendita ad
Amicost s.r.l. in data 2 febbraio 2007 di un terreno al valore
dichiarato di C 207.000,00 e rettificato in C 982.400,00,
Siniscalchi ricorrono per cassazione con due motivi avverso la
sentenza che ha accolto l’appello erariale e confermato il titolo
impositivo.
Il primo mezzo denuncia violazione degli artt. 51 e 52 d.P.R.
131/1986, il secondo denuncia vizio motivazionale: i ricorrenti
lamentano che il giudice d’appello abbia ritenuto legittima e
congrua la rettifica basata sulla natura edificabile del terreno,
nonostante si trattasse di un’edificabilità meramente potenziale a
ragione degli stringenti limiti volumetrici.
La sentenza d’appello non si è limitata tuttavia ad evidenziare
genericamente la valenza estimativa delle potenzialità
edificatorie del fondo, ma di queste ha trovato specifica e
plateale conferma nel fatto che sul terreno «è stato ricostruito,
mediante intervento di ristrutturazione edilizia, come risulta dalla
consulenza di parte prodotta dal contribuente, un fabbricato di
cinque livelli», e tanto in virtù dell’inclusione dell’appezzamento
«in zona omogenea A per mq. 1.974,60».
Tale ragionamento decisorio e la valutazione probatoria che lo
sorregge non implicano violazioni di legge, né tradiscono cadute
motivazionali, sicché le doglianze dei ricorrenti si traducono in
un’istanza di revisione del giudizio di merito, del tutto estranea al
perimetro istituzionale della giurisdizione di legittimità
(ex
multis, Cass. 28 marzo 2012, n. 5024, Rv. 622001; Cass. 7
gennaio 2014, n. 91, Rv. 629382).
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Filomena Farina, Gaetano Siniscalchi, Marco Siniscalchi e Maria
- Il ricorso deve essere respinto e le spese di questo giudizio
regolate per soccombenza.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a rifondere
all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 novembre
2017.
Il Presidente
Camilla Di Iasi
liquida in C 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.