Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30194 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 30/12/2011), n.30194
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.F. – + ALTRI OMESSI
Elettivamente
domiciliati in Roma, via S. Pellico, n, 44, nello studio dell’avv.
Carone Fagiani Achille, che li rappresenta e difende, unitamente
all’avv. Pietro Referza, giusta procura speciale a margine del
ricorso.
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI ALBA ADRIATICA;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte di Appello dell’Aquila, n. 21,
depositata in data 11.1.2007;
sentita la relazione all’udienza del 13 ottobre 2011 del consigliere
dott. Pietro Campanile;
Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto
dott. RUSSO Rosario Giovanni, il quale ha chiesto dichiararsi
l’estinzione del giudizio.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte di appello dell’Aquila, con la decisione indicata in epigrafe, pronunciando sull’appello proposto dal Comune di Alba Adriatica nei confronti di D.L.L. e degli altri ricorrenti e dei loro danti causa sopra specificati, confermava la decisione di primo grado, con cui detto ente territoriale era stato condannato al pagamento della somma di Euro 19.041,60, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento del danno correlato all’occupazione espropriativa di un terreno appartenente, in comproprietà, ai predetti soggetti.
Questi ultimi proponevano ricorso per cassazione avverso detta decisione, deducendo un motivo. Il Comune non svolgeva attività difensiva.
Nelle more dell’odierna udienza, già disposta, veniva depositato atto contenente dichiarazione dei ricorrenti di rinuncia al ricorso, con contestuale accettazione del Sindaco del Comune di Alba Adriatica. In conseguenza di tale sopravvenienza, deve dichiararsi, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio, senza alcuna statuizione in relazione alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 13 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011