Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30194 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 22/11/2018), n.30194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17108-2017 proposto da:

C.M., R.B., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

RAFFAELA PIRIA, 9, presso lo studio dell’avvocato FRANCO SEGNALINI,

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

ISMEA – ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 7911, presso lo studio

dell’avvocato MICHELE LOBIANCO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4135/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

R.B. e C.M. propongono ricorso per cassazione contro Ismea, Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, che resiste con controricorso, illustrato da memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 21.6.2017, che ha rigettato l’appello a sentenza del Tribunale di Viterbo, sezione di Civita Castellana, a sua volta reiettiva di domanda di acquisto per usucapione.

La Corte di appello ha statuito trattarsi di beni destinati ad un pubblico servizio che non potevano sottrarsi alla loro destinazione in quanto appartenenti al patrimonio indisponibile ed, a prescindere, dalla loro non usucapibilità, mancava da parte degli appellanti il requisito del possesso uti dominus, avendo il R. in sede di interrogatorio formale riconosciuto la proprietà dell’Ismea e manifestato la volontà di acquistare subentrando ai precedenti detentori M.C. e R.P..

I ricorrenti denunziano violazione e/o falsa applicazione di legge perchè la domanda era meritevole di accoglimento in quanto anche il possesso di beni patrimoniali indisponibili, purchè non pregiudichi la destinazione, può dar luogo all’usucapione e, nella specie, la cassa formazione della proprietà contadina aveva assegnato i beni a M.C. e R.P. ma essi ricorrenti già possedevano terreni e fabbricati ed il riconoscimento da parte del R. della proprietà era avvenuto successivamente al decorso del termine ventennale di usucapione.

Come proposto dal relatore il ricorso è manifestamente infondato.

Il collegio condivide la richiesta.

La censura, generica ed assertiva, ripropone questioni già oggetto di esame sulle quali la sentenza ha dato sufficiente risposta ed invocano una rivalutazione del materiale probatorio inammissibile in questa sede.

Per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” (“ex plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n.11000, Cass. n. 18392/2006, Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. n. 25498/2014, Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).

Non è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione, ove, come nel caso, sia congruamente logica e giuridicamente corretta (Cass. n. 356/2017).

Il sindacato di legittimità sulla motivazione presuppone una violazione dell’art. 132 c.p.c., ipotesi rinvenibile quando la sentenza è del tutto priva di motivazione, non consente di individuare l’iter logico seguito nella decisione, con evidente violazione delle norme sui requisiti minimi della decisione.

La domanda di usucapione è stata correttamente respinta per la mancata prova degli elementi necessari al suo accoglimento ed il ricorso non offre elementi per la riforma della sentenza.

In particolare, di contro e nell’ordine, va osservato che la Corte di appello ha valutato le prove, ha esaminato l’esercizio del possesso ed ha statuito sull’eccessiva vaghezza delle deduzioni.

La censura non attinge la duplice ratio decidendi sopra indicata e si limita a dedurre apoditticamente la maturata usucapione tentando un inammissibile riesame del merito (Cass. ord. 4.8.2017 n. 19547, 7.12.2017n. 29404).

Donde il rigetto del ricorso con condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti alle spese liquidate in euro 3200 di cui 200 per esborsi, oltre accessori, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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