Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30194 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. I, 20/11/2019, (ud. 27/09/2019, dep. 20/11/2019), n.30194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19584/2014 proposto da:

COMUNE DI BONORVA (SS), in persona del Sindaco in carica,

elettivamente domiciliato in Roma, Via De Carolis, 31 presso lo

studio dell’avvocato Vito Sola che lo rappresenta e difende per

procura speciale a margine del ricorso;

contro

S.G.M., S.A.M., S.M.;

– controricorrenti –

elettivamente domiciliati in Roma, via del Tritone, 102 presso la

sede degli Avvocati associati in Italia e rappresentati e difesi

dall’avvocato Giuseppe Bassu per mandato a margine del

controricorso;

e

S.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 218/2013 della Corte di appello di Sassari

pubblicata il 06/06/2013;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella camera di consiglio del 27/09/2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Sassari, con la sentenza in epigrafe indicata, decidendo sulle opposizioni alla stima della indennità di esproprio promosse, tra gli altri, da S.G.M., S.A.M. e S.M., determinava, l’indennità spettante sui terreni in proprietà in catasto del Comune di (OMISSIS), siti in località (OMISSIS), ai valori dell’anno 2003, in Euro 133.660,00 oltre interessi legali, ordinando al Comune di Bonorva di provvedere al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti per differenza riconosciuta in sede giudiziale.

2. Ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza il Comune di Bonorva con due motivi, illustrati da memoria, cui resistono con controricorso i germani S..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si contesta dal ricorrente la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 3 e degli artt. 2697,2727,2728 e 2729 c.c. nonchè dell’art. 116 c.p.c. e la violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54.

La Corte di appello avrebbe respinto l’eccezione della difesa del Comune di Bonorva sulla mancanza di prova della titolarità dei terreni ablati in capo agli espropriati, nel presupposto che nel giudizio sull’accertamento dell’equa indennità non fosse richiesta la prova puntuale della titolarità dei terreni che poteva essere desunta con ogni mezzo e che il Comune con la sua condotta, inviando agli opponenti l’atto estimativo impugnato, avrebbe sostenuto.

La mancanza di prova circa la titolarità dei terreni sarebbe stata invece elemento in contestazione in giudizio sin dalla comparsa di costituzione; il c.t.u. nominato aveva rilevato la necessità che i ricorrenti producessero documenti necessari per la verifica e l’accertamento delle relative proprietà, confermando l’inattendibilità dei dati catastali cui si era attenuto nell’espletamento dell’incarico.

Il quadro istruttorio in atti definito dalle prodotte denunce di successione ed anche da prove articolate nelle memorie avrebbero deposto per l’insussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti e quindi per l’erroneità dell’argomentare utilizzato ex art. 116 c.p.c. dai giudici di merito.

In difetto di prova sulla titolarità dei beni per cui era stata proposta opposizione sarebbe stato violato altresì il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 sulla legittimazione attiva del proprietario del fondo a proporre opposizione.

Là dove la p.A. espropriante può emanare i provvedimenti ablatori in ragione delle visure catastali per il favor legis riconosciutole dal legislatore TU n. 327 del 2001, ex art. 3 il proprietario non può giovarsene quando il bene sia rivendicato da soggetti diversi.

1.1. Il motivo è infondato.

Il proposto mezzo introduce la questione della prova della titolarità dei beni ablati su cui si definisce la legittimazione dell’opponente alla stima dell’indennità di esproprio attraverso il governo, nei termini di cui all’art. 115 c.p.c., delle presunzioni utilizzate.

Secondo costante giurisprudenza di legittimità in tema di espropriazione per pubblica utilità, la legittimazione ad opporsi contro la stima amministrativa delle indennità di espropriazione ed occupazione va presuntivamente riconosciuta a chi sia indicato negli atti del procedimento ablativo come proprietario del fondo, e quindi titolare del diritto indennitario, fino a quando non si deduca e dimostri un errore al riguardo; sicchè limitatamente a quest’ultimo soggetto non sono necessarie ulteriori allegazioni o prove in ordine alla spettanza del diritto di proprietà, essendo, per un verso, la sua legittimazione insita nella coincidenza con il soggetto indicato in quella fase come titolare dei diritti indennitari, e, per altro, vertendosi in tema di tutela di posizioni creditorie e non di rivendicazione o comunque di azioni di natura reale (Cass. n. 13115 del 15/07/2004; Cass. n. 1488 del 21/01/2011).

1.2. La portata presuntiva della procedura ablatoria resta superata solo rispetto a colui che si pretenda effettivo titolare della proprietà sull’immobile al quale la legittimazione è riconosciuta in caso di prova piena della sua qualità di proprietario, contrastante con quanto risulta dalla procedura ablativa.

Ed invero, l’ente espropriante, la cui posizione è riconducibile a quella di colui che paghi al soggetto apparente-creditore ex art. 1189 c.c., vanta un interesse a contrastare l’avversa pretesa del legittimato in via catastale nella sola erroneità del dato catastale preso in considerazione nel procedimento amministrativo, così come ricostruito dal giudice del merito, e non in ragione della effettiva proprietà (Cass. n. 6563 del 05/04/2016).

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.M. 2 gennaio 1998, n. 28.

La stima dei fondi espropriati avrebbe ricompreso le superfici lorde comprensive di quelle su cui ricadevano le cubature e tanto in contrasto con il criterio individuato dalla giurisprudenza che vuole che la superficie destinata alla quantificazione della giusta indennità di esproprio venga proporzionata a quella effettivamente destinata allo sfruttamento edilizio.

2.1. Il motivo è infondato.

L’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene (D.P.R. n. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, comma 1) e, segnatamente, per quanto attiene ai valori unitari di mercato degli immobili, sia dei terreni che dei fabbricati, al più probabile valore sul libero mercato, cui si ispira la giurisprudenza di legittimità nella individuazione del valore legale.

2.2. Per l’indicato criterio di stima occorre avere riguardo al valore al metro quadrato di superficie commerciale (lorda) destinato a trovare applicazione nel mercato delle compravendite in ragione del metodo sintetico-comparativo che si avvale di una serie di riferimenti costituiti dal prezzo pagato per immobili omogenei e dunque di parametri tra i quali deve ritenersi rientrare la superficie lorda dei beni in valutazione, ai fini della determinazione della volumetria edificabile.

3. Il ricorso, conclusivamente infondato, va rigettato ed il ricorrente condannato alle spese di lite che si liquidano, per questa fase del giudizio, in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente COMUNE DI BONORVA al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di S.G.M., S.A.M., S.M. in complessivi Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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