Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30194 del 15/12/2017
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30194 Anno 2017
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: CARBONE ENRICO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16202/2012 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
–
ricorrente
–
contro
Clemente Sandra, Clemente Fabio e Chionchio Pasqua Maria, quali
eredi di Clemente Gennaro, nonché Palladino Ettore e Minervino
Raffaella, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Mario Argenio,
elettivamente domiciliati in Roma alla via Muzio Clementi n. 68
presso lo studio dell’Avv. Claudia Cozzi, per procura a margine del
controricorso;
–
controricorrenti e ricorrenti incidentali
–
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Puglia n. 354/25/11 depositata il 29 dicembre 2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22
novembre 2017 dal Consigliere Enrico Carbone.
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Data pubblicazione: 15/12/2017
ATTESO CHE
– La controversia verte su un’operazione articolata nei seguenti
negozi, tutti posti in essere il medesimo giorno (4 giugno 2008):
costituzione tra Gennaro Clemente e Sandra Clemente della
“Albergo Ponte” s.a.s.; conferimento in società da parte di
Gennaro Clemente dell’azienda “Albergo Ponte” e dell’immobile
Clemente all’ex socia Sandra Clemente e ai nuovi soci Ettore
Palladino e Raffaella Minervino.
– L’Agenzia delle entrate ricorre in cassazione per violazione
dell’art. 20 d.P.R. 131/1986, artt. 1362 e 2555 cod. civ., per
aver il giudice d’appello
negato l’unitarietà sostanziale
dell’operazione agli effetti dell’imposizione di registro.
– L’art. 20 d.P.R. 131/1986 non detta una regola antielusiva, ma
una regola interpretativa, concernente la qualificazione oggettiva
degli atti secondo la causa concreta dell’operazione complessiva,
sicché il conferimento societario di un’azienda e la successiva
cessione da parte del conferente delle quote della società
conferitaria vanno qualificati come cessione di azienda ove le
circostanze obiettive facciano emergere una causa unitaria di
cessione aziendale, senza che occorra verificare l’eventualità di
un disegno elusivo d’imposta (Cass. 15 marzo 2017, n. 6758, Rv.
643595).
– L’interpretazione sostanziale prescritta dall’art.
20 d.P.R.
131/1986 non si arresta di fronte alla pluralità formale dei
negozi, poiché l’interprete deve apprezzare il collegamento tra gli
stessi proprio al fine di esaltarne l’unitaria causa reale, che può
integrare causa
di
vendita
immobiliare
nell’ipotesi
del
conferimento di immobile a neocostituita società e cessione delle
quote societarie in breve distanza di tempo (Cass. 19 febbraio
2014, n. 3932, Rv. 629963).
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che la ospitava; cessione delle quote societarie di Gennaro
Il giudice d’appello si è discostato da questi princìpi di diritto, ora
utilizzando argomenti contrari alla ratio sostanzialistica dell’art.
20 d.P.R. 131/1986 (formale separatezza tra i vari negozi pur
coevi, non cessione della quota di Sandra Clemente pur minima),
ora valorizzando un elemento del tutto estraneo alla struttura
giuridica della fattispecie (assenza di intento elusivo).
per nuovo esame e regolamento delle spese.
I contribuenti hanno proposto ricorso incidentale per violazione
dell’art. 37-bis d.P.R. 600/1973, per non aver il giudice d’appello
rilevato la nullità dell’avviso di liquidazione derivante
dall’omissione del contraddittorio endoprocedimentale.
Il ricorso incidentale è inammissibile: il ricorso incidentale per
cassazione presuppone la soccombenza e non può essere quindi
proposto dalla parte risultata completamente vittoriosa nel
giudizio d’appello, le cui domande ed eccezioni non accolte o non
esaminate possono comunque essere valutate nel giudizio di
rinvio conseguente all’eventuale accoglimento del ricorso
principale (Cass. 10 dicembre 2009, n. 25821, Rv. 610470;
Cass. 5 gennaio 2017, n. 134, Rv. 642189).
P. Q. M.
Accoglie
il
ricorso
principale
e
dichiara
inammissibile
l’incidentale; cassa la sentenza in relazione al ricorso accolto e
rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 novembre
2017.
DEPW7ATO IN CANCELLERIA
Il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio