Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30193 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato DI PIERRO

NICOLA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COMITO

PIETRO, DIANA COMITO giusta procura in margine al ricorso;

– ricorrente –

contro

MARCUZZI PAVIMENTI DI GRAZIANO E ROMEO MARCUZZO SNC (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CLITUNNO 51, presso lo studio dell’avvocato

ONGARO FRANCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

TONETTO GIANCARLO giusta procura in calce al ricorso notificato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 102/2010 del TRIBUNALE di VENEZIA SEDE

DISTACCATA DI SAN DONA’ DI PIAVE, dell’11.2.2010, depositata il

16/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Il 7 novembre 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- C.S. ha notificato alla s.n.c. Marcuzzo Pavimenti, di Graziano e Romeo Marcuzzo, decreto ingiuntivo del Giudice di pace di S. Dona di Piave, recante condanna al pagamento di Euro 2.102,00, in restituzione del deposito cauzionale relativo ad un contratto di locazione.

L’ingiunta ha proposto opposizione con ricorso depositato in Cancelleria il 10.5.2007, entro il termine di cui all’art. 641 cod. proc. civ., sollevando fra l’altro eccezione di incompetenza del giudice adito.

Il GdP si è dichiarato incompetente a decidere, trattandosi di materia locatizia, ed ha assegnato termine di tre mesi per la riassunzione della causa davanti al giudice competente.

Proposto appello principale dalla Marcuzzo e incidentale dal C., con la sentenza impugnata in questa sede il Tribunale di Venezia, sez. dist. di S. Dona di Piave, ha annullato la sentenza impugnata, nella parte in cui il GdP ha rimesso la causa ad altro giudice, anzichè limitarsi a dichiarare la propria incompetenza, ed ha respinto l’appello incidentale con cui il C. aveva dedotto la tardività dell’opposizione, perchè notificata oltre il termine di quaranta giorni dalla data della notificazione del decreto ingiuntivo.

Il C. propone ricorso per cassazione, a cui resiste la Marcuzzo con controricorso.

2.- Con l’unico motivo il ricorrente denuncia l’erroneità della sentenza impugnata, assumendo che l’opposizione al decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere proposta mediante atto di citazione e non con ricorso poichè, pur trattandosi di materia locatizia, si sarebbero dovute applicare le norme generali sui giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, stante la competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso il decreto a conoscere dell’opposizione.

(Richiama a supporto Cass. n. 23813/2007).

Assume pertanto che la notificazione dell’atto di opposizione, non il suo deposito, sarebbe dovuta avvenire entro il termine di quaranta giorni di cui all’art. 641 cod. proc. civ., mentre nella specie è avvenuta solo il 29.5.2007, cinquantacinque giorni dopo la data della notificazione del decreto (4.4.2007).

3.- Il motivo è fondato.

L’opposizione a decreto ingiuntivo è devoluta dall’art. 645 cod. proc. civ., in via funzionale ed inderogabile, alla cognizione del giudice che ha emesso il decreto.

Sicchè l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace deve essere necessariamente proposta innanzi a quello stesso giudice, secondo le norme che regolano il relativo procedimento.

A norma dell’art. 316 cod. proc. civ., davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire ad udienza fissa, principio che non subisce deroga ove detto giudice abbia emesso il decreto ingiuntivo in materia che esula dalla sua competenza (nella specie in materia locatizia), in relazione alla quale la domanda debba essere proposta mediante ricorso.

Anche in tal caso l’opposizione va proposta al giudice che ha emesso il decreto, benchè incompetente, al mero scopo di ottenere la declaratoria di nullità del provvedimento monitorio: pronuncia questa che costituisce pur sempre esercizio della competenza funzionale e inderogabile del giudice dell’opposizione (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 16 novembre 2007 n. 23813, che richiama Cass. civ. 11 luglio 2006, n. 15720; Cass. civ. Sez. 3, 18 febbraio 2010 n. 3917).

Il diverso principio applicato dalla sentenza impugnata, secondo cui in materia locatizia l’opposizione a decreto ingiuntivo va proposta con ricorso e non con atto di citazione (Cass. civ. S.U. 14 marzo 1991 n. 2714; Cass. civ. Sez. 3, 2 aprile 2009 n. 8014) si riferisce ai casi in cui il decreto sia stato emesso dal giudice competente nella materia, sicchè l’intera procedura (ingiunzione e conseguente opposizione) sia soggetta alla regolamentazione peculiare della materia stessa. In sintesi, le regole del giudizio di opposizione debbono essere congruenti con quelle in base alle quali è stato emesso il decreto ingiuntivo. Se questo, ancorchè erroneamente, sia stato emesso secondo i principi della normativa ordinaria, gli stessi principi debbono essere applicati al giudizio di opposizione. La sentenza impugnata avrebbe dovuto quindi accertare se l’atto di opposizione, ancorchè tempestivamente depositato in Cancelleria, fosse stato notificato entro il termine perentorio di cui all’art. 641 cod. proc. civ. 4.- Propongo che il ricorso sia accolto, con procedura in camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

– La resistente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria non valgono a disattendere.

La soluzione prospettata nella relazione è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio ritiene di doversi uniformare. Il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Venezia, Sez. dist. di S. Dona di Piave, in diversa composizione, perchè provveda di conseguenza, applicando i principi di diritto enunciati nella relazione (p. 3, parti in corsivo). Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Venezia, Sez. distaccata di S. Dona di Piave, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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