Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30193 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. I, 20/11/2019, (ud. 27/09/2019, dep. 20/11/2019), n.30193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19381/2014 proposto da:

T.E. elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Ruggero

di Sicilia, 1 presso l’avvocato Maurizio Grio che lo rappresenta e

difende per procura speciale in calce al ricorso;

contro

EQUITALIA SUD S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., con

sede in Roma, Lungotevere Flaminio, 18 e rappresentata e difesa

dall’avvocato Pasquale Vari per mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1622/2014 del Tribunale di Roma, pubblicata il

22/01/2014;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella camera di consiglio del 27/09/2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma con la sentenza in epigrafe indicata rigettava l’appello proposto da T.E. avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma del 19.12.2011 che, dopo aver accolto le conclusioni dell’attore ed annullata l’iscrizione dell’ipoteca effettuata da Equitalia Sud S.p.A. per un credito inferiore agli 8.000,00 Euro, compensava tra le parti le spese di lite.

Il giudice di appello riteneva che nel complesso della motivazione adottata nel merito dal giudice di prime cure e nelle oscillazioni giurisprudenziali avutesi sulla questione decisa dovessero individuarsi i motivi a sostegno dell’impugnata compensazione.

T.E. ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza con un solo motivo cui resiste con controricorso Equitalia Sud S.p.A.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge sostanziale e processuale, per i profili che attengono al difetto assoluto di motivazione, in cui è incorso il Tribunale di Roma nell’applicazione ed interpretazione delle norme di legge disciplinanti la materia delle spese processuali (artt. 91 e 92 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; art. 111 Cost.).

Il Tribunale avrebbe dovuto indicare i criteri e le ragioni che lo avevano determinato a ritenere corretta la compensazione che era stata operata dal primo giudice nonostante l’accoglimento della domanda dell’attore e sarebbe incorso, in difetto, nell’ipotesi dell’omissione della motivazione che non permette di ricostruire le ragioni della decisione.

Nè in senso contrario avrebbe deposto l’evidenza, ritenuta dal giudice del gravame, che la motivazione sulla compensazione avrebbe dovuto desumersi dal complesso della decisione in cui si inseriva il provvedimento impugnato.

2. Il motivo si espone a valutazioni che sono nel contempo di inammissibilità e di infondatezza.

2.1. La critica è infatti inammissibile perchè per il dedotto profilo attinente alla violazione di legge neppure provvede ad indicare quale regola di diritto sancita dalla formulazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, ratione temporis vigente, avuto riguardo all’epoca in cui il ricorso introduttivo del primo grado è stato depositato, sarebbe stata violata: se quella dei “giusti motivi” o quella delle “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate” o se, ancora, quella della “novità della questione o del mutamento della giurisprudenza”, non confrontandosi, pertanto, con la motivazione censurata quale imprescindibile passaggio di critica.

Quanto poi al denunciato difetto di motivazione, inteso quale dato di struttura della sentenza come tale integrante, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, una ragione di nullità processuale declinabile sia quale obiettiva mancanza della motivazione, anche per apparenza perchè non espressione di un autonomo processo deliberativo (tra le altre: Cass. n. 27112 del 25/10/2018) sia quale contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili del percorso giustificativo tale da non consentire di ricostruirne la relativa ratio (ex plurimis, Cass. n. 16611 del 25/06/2018), il ricorrente neppure provvede a dare contenuto alla portata denuncia.

Tanto è destinato a valere anche là dove il ricorrente denuncia (penultimo foglio del ricorso, penultima proposizione) l’improprietà di una motivazione che, integrando quella di primo grado, valga a tenere comunque ferma la decisione sulla compensazione delle spese di lite.

Per l’indicato passaggio la parte richiama invero una “impropria sostituzione” del “giudice di legittimità” a quello di merito là dove invece, e chiaramente, la giurisprudenza conservativa della motivazione, richiamata nell’impugnata sentenza, fa riferimento ai rapporto tra giudici di merito di primo e secondo grado, prevedendo il saldarsi, a tal fine, delle correlate motivazioni.

2.2. Il motivo è comunque infondato a fronte della piena osservanza del canone di legge da parte del Tribunale di Roma.

Il richiamo al complesso della motivazione valorizzato nell’impugnata sentenza con riguardo al contrastante indirizzo che si è avuto nella giurisprudenza – composto con ben due decisioni a SU di questa Corte di legittimità (Cass. SU n. 4077/2010, e, ancora, Cass. SU n. 5771 del 12/04/2012), la prima delle quali intervenuta nelle more del giudizio di primo grado – sulla questione sottesa alla impugnata statuizione sulla compensazione delle spese di lite ovverosia quella dell’iscrizione ipotecaria effettuata dall’agente della riscossione per un credito di importo inferiore agli Euro 8.000,00, nella natura preordinata all’espropriazione dell’incombente D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 77 soddisfa pienamente il canone di valutazione alla cui applicazione il Tribunale doveva attenersi e si è attenuto.

3. Il ricorso, conclusivamente infondato, va rigettato ed il ricorrente condannato alle spese di lite che si liquidano, per questa fase del giudizio, in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di Equitalia Sud S.p.A. in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA