Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30193 del 15/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 30193 Anno 2017
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4158/2012 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente contro
Costa San Giorgio s.r.I., Banchi Paolo e Banchi Massimo;
– intimati avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana n. 126/18/10 depositata il 23 dicembre 2010.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22
novembre 2017 dal Consigliere Enrico Carbone.

1

Data pubblicazione: 15/12/2017

ATTESO CHE
In ordine all’avviso di liquidazione dell’imposta complementare di
registro seguente a riqualificazione come vendita da Paolo Banchi
a Massimo Banchi del conferimento immobiliare da Paolo Banchi
a Costa San Giorgio s.r.l. e successiva cessione della quota

entrate impugna per cassazione con tre motivi l’annullamento
deciso dal giudice d’appello.
Il primo motivo di ricorso denuncia extrapetizione, per aver il
giudice d’appello valutato un fatto non dedotto nei motivi di
gravame, cioè l’emissione di un separato avviso di liquidazione
per l’imposta suppletiva di registro sul conferimento di Paolo
Banchi.
Il primo motivo è infondato: la corrispondenza tra chiesto e
pronunciato prescritta dall’art. 112 cod. proc. civ. concerne solo
le domande ed eccezioni, non anche i fatti secondari, i quali
ultimi, non avendo portata estintiva, modificativa o impeditiva,
rilevano esclusivamente sul piano della motivazione (Cass. 29
agosto 2011, n. 17698, Rv. 619449; Cass. 29 settembre 2017,
n. 22799, Rv. 645507); nell’economia della sentenza qui
impugnata, la duplicazione degli avvisi non è considerata
autonoma ratio invalidante, ma semplice argomento critico («le
presunzioni dell’ufficio, su cui si basa l’accertamento impugnato,
non appaiono gravi, precise e concordanti»).
Il secondo motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione, per
aver il giudice d’appello trascurato la rapida sequenzialità tra
conferimento degli immobili e cessione della quota, e per aver
egli ritenuto viceversa decisivo il fatto secondario che l’ufficio
avesse emesso un separato avviso di liquidazione per l’imposta
suppletiva di registro sul conferimento.

2

societaria da Paolo Banchi a Massimo Banchi, l’Agenzia delle

Il secondo motivo è fondato: la riqualificazione ex art. 20 d.P.R.
131/1986 deve apprezzare il collegamento negoziale per far
emergere la causa concreta dell’operazione economica nella sua
complessità, sicché il conferimento societario di un immobile e la
cessione della quota societaria a breve distanza di tempo

(Cass. 23 novembre 2001, n. 14900, Rv. 550576; Cass. 25
febbraio 2002, n. 2713, Rv. 552496; Cass. 5 giugno 2013, n.
14150, Rv. 627127; Cass. 19 febbraio 2014, n. 3932, Rv.
629963); l’argomento critico della duplicazione degli avvisi non è
affatto decisivo, poiché l’avviso di liquidazione dell’imposta
complementare (emesso a sèguito della riqualificazione
complessiva dell’operazione) espressamente defalca l’imposta
suppletiva oggetto dell’altro avviso (emesso in un primo tempo a
correzione di un errore di tassazione del verbale societario),
come emerge dall’atto trascritto in ricorso per autosufficienza.
Il terzo motivo di ricorso denuncia extrapetizione e violazione di
giudicato, per aver il giudice d’appello rilevato d’ufficio la
«carenza di legittimazione passiva» della società.
Il terzo motivo è fondato: lo stesso giudice d’appello attesta di
aver ecceduto i petita («seppur non eccepita dalla parte») nel
rilevare ciò che egli definisce «carenza di legittimazione passiva»
e che invece è difetto di titolarità del rapporto («la società non
può ritenersi debitrice solidale»); a differenza della
legittimazione passiva quale suscettibilità al giudizio, la titolarità
del rapporto attiene al merito, rientra nel potere dispositivo e
non si presta a rilievi officiosi (Cass. 15 settembre 2008, n.
23670, Rv. 604800; Cass. 12 agosto 2016, n. 17092, Rv.
640784; Cass. 27 marzo 2017, n. 7776, Rv. 644832).

3

possono integrare nel loro complesso una vendita immobiliare

- Il ricorso deve essere accolto nel secondo e terzo motivo,
respinto il primo; la sentenza va cassata in relazione ai motivi
accolti, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.
P. Q. M.

cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 novembre
2017.

Accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, respinto il primo;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA