Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30192 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INA ASSITALIA SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA G. D’AREZZO 32, presso lo studio dell’avvocato MUNGARI MATTEO,

che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COSTER TECNOLOGIE SPECIALI SPA (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio

dell’avvocato CAMICI GIAMMARIA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GUELI GIOVANNI AURELIO per delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3423/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA, del

26/2/2009 depositata il 10/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Pisa Provvidenza Ornella per

delega dell’avv. Mungari M. che si riporta agli scritti;

udito per la controricorrente l’avvocato Gueli Giovanni Aurelio che

si riporta agli scritti;

udito il P.M. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni che nulla

osserva.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Il 7 novembre 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Roma – in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Roma – ha respinto l’opposizione proposta dalla s.p.a. Assitalia (oggi INA Assitalia) al decreto ingiuntivo notificatole dalla s.p.a.

Coster Tecnologie Speciali, decreto recante condanna al pagamento di Euro 67.345,98, somma corrispondente all’indennizzo richiesto dalla Coster in forza di una polizza assicurativa in corso. L’opponente aveva eccepito che l’evento dannoso non rientrava fra i rischi coperti dalla polizza: eccezione che il Tribunale ha accolto e la Corte di appello ha rigettato.

INA Assitalia propone due motivi di ricorso per cassazione. Resiste Coster con controricorso.

2.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 1363 cod. civ. e con il secondo motivo omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, sul rilievo che la Corte di appello avrebbe male interpretato il contratto di assicurazione, individuando i rischi assicurati sulla base delle condizioni generali di polizza, senza tenere conto delle clausole aggiuntive ed in particolare di quelle n.ri 1, 5 e 15 e dell’art. 1 delle condizioni speciali.

3.- I due motivi – che possono essere congiuntamente esaminati perchè connessi – sono inammissibili ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e per difetto di autosufficienza.

3.1.- Va premesso che dall’espositiva in fatto del ricorso non è possibile desumere presupposti in fatto decisivi per la valutazione delle doglianze della ricorrente, cioè quale fosse la natura del contratto di assicurazione, quali rischi coprisse e quali ne fossero esclusi: circostanze che si possono desumere solo indirettamente dall’illustrazione del secondo motivo di ricorso, oltre che dalla sentenza impugnata e (diffusamente) dal controricorso. Manca ogni concreto richiamo al testo delle clausole contrattuali di cui si contesta l’interpretazione, in luogo del quale la ricorrente trascrive l’interpretazione che ne è stata data dal Tribunale, che è peraltro smentita e confutata dall’opposta interpretazione della Corte di appello. Già per questa ragione il ricorso deve essere ritenuto inammissibile perchè non autosufficiente, in quanto non consente di individuare i fatti essenziali a valutare la fondatezza o meno delle censure di errore di diritto e di vizio di motivazione, sollevate dalla ricorrente, senza fare ricorso ad altri atti del processo (cfr. per tutte Cass. civ. 26 settembre 2006 n. 20831; Cass. civ. 12 giugno 2008 n. 15808). Non è ammissibile, in particolare, denunciare errori interpretativi, ed in particolare la violazione dell’art. 1363 cod. civ., secondo cui le clausole contrattuali debbono essere interpretate le une per mezzo delle altre, senza richiamare nel ricorso il testo delle clausole che si assumono trascurate o travisate, indicando le parti in cui esse sarebbero da ritenere incompatibili con l’interpretazione adottata dalla sentenza impugnata.

Va soggiunto che la ricorrente neppure dichiara di avere prodotto in questa sede la polizza assicurativa, con tutte le sue condizioni, o di averla prodotta nelle sedi di merito, sì che sarebbe inclusa fra i documenti allegati al ricorso; nè specifica come il documento sia contrassegnato e dove sia reperibile fra gli atti e i documenti depositati, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 6 con riguardo agli atti ed ai documenti su cui il ricorso si fonda (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. civ. Sez. Lav, 7 febbraio 2011 n. 2966, fra le tante).

5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti. -Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte, – Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria della ricorrente non valgono a disattendere.

Ove si contesti in sede di legittimità l’interpretazione di clausole contrattuali, la parte interessata è tenuta non solo ad indicare le norme di legge che ritiene violate ed i vizi di motivazione che denuncia, ma anche a porli a raffronto con il testo letterale delle clausole stesse, riproducendolo nel ricorso, o specificando dove e come esso sia reperibile fra gli atti e i documenti di causa.

Nel secondo motivo la ricorrente espone la sua personale interpretazione delle clausole; non il loro oggettivo tenore.

Neppure si tratta, nella specie, della mera determinazione delle conseguenze giuridiche di fatti accertati e non controversi fra le parti, bensì del preciso significato da attribuire al contratto, sulla cui interpretazione le parti dissentono.

Quanto al difetto di legittimazione attiva eccepito dalla resistente per la prima volta nella memoria di replica, per il fatto che la ricorrente non ha prodotto il rogito notarile dal quale risulta la fusione per incorporazione fra le s.p.a. Assitalia e FATA, che ha dato luogo alla nuova società INA-Assitalia, l’eccezione è manifestamente infondata.

L’atto di fusione, pur se non prodotto in giudizio, è un atto pubblico, che è stato stato indicato in tutti i suoi estremi (data, notaio rogante e numero di repertorio) nella procura alle liti a margine del ricorso, di cui chiunque può prendere visione e verificare il contenuto.

Sarebbe stato onere della resistente – che mai ha sollevato eccezioni in proposito – dimostrare in ipotesi che l’effettivo contenuto dell’atto non corrisponde a quanto dichiarato dalla ricorrente.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Considerata l’infondatezza delle eccezioni sollevate dalla resistente, che ha intrattenuto superfluamente la Corte su questione pretestuosa, le spese del presente giudizio, si compensano.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile, il 15 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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