Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30192 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. III, 22/11/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 22/11/2018), n.30192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28517-2014 proposto da:

O.F., L.G., C.M., L.M.,

domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato EDGARDO SILVESTRO

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA, già INA ASSITALIA, in persona del procuratore

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI

35, presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI FRATTAMINORE;

– intimato –

nonchè da:

COMUNE DI FRATTAMINORE, in persona del Sindaco pro tempore

CA.VI. suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE MAZZINI 134 presso lo studio dell’avvocato LUIGI

FIORILLO, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCELLO D’APONTE e

MARIAROSARIA ANNUNZIATELLA giusta procura conferita con Delib. di

Giunta Comunale 22 gennaio 2015, n. 4 in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA già INA ASSITALIA, in persona del procuratore

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI

35, presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce

controricorso;

– controricorrente –

e contro

O.F., L.G., C.M., L.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 290/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/11/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TRONCONE Fulvio, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,

inammissibilità del controricorso, accoglimento del 1 motivo del

ricorso incidentale del Comune di Frattaminore come conclusioni del

16/11/2017;

udito l’Avvocato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Dopo l’espletamento di un accertamento tecnico preventivo, L.G., C.M., O.F. e L.M. convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Frattamaggiore, il Comune di Frattaminore proponendo domanda di risarcimento dei danni arrecati all’immobile di loro proprietà (consistenti in crepe e dissesto dell’intero fabbricato) dall’infiltrazione di acqua proveniente dalla condotta idrica comunale a seguito della rottura di una chiave di arresto.

2. Costituendosi in giudizio, il Comune di Frattaminore chiedeva il rigetto della domanda avversaria sostenendo che la perdita di potenza statica dell’edificio era dovuta alla mancanza di adeguate strutture portanti; domandava l’autorizzazione a chiamare in causa Assitalia S.p.A., compagnia assicuratrice per la propria responsabilità civile.

3. La compagnia di assicurazione, nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda svolta nei suoi confronti rilevando la mancanza di copertura assicurativa per il sinistro de quo, escluso dalla garanzia contrattuale.

4. Con sentenza n. 118 del 27 aprile 2009 il Tribunale di Napoli condannava il Comune di Frattaminore a risarcire agli attori la somma di Euro 116.082,01, oltre a interessi, e rigettava la domanda di garanzia spiegata nei confronti di Assitalia. Il Comune proponeva appello richiedendo la riforma della sentenza di primo grado.

5. la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 290 del 24 gennaio 2014, riformava parzialmente la decisione del giudice di prime cure così statuendo: “a) limita la responsabilità del Comune per l’evento lamentato al 10% della responsabilità totale; b) condanna il Comune di Frattaminore al pagamento in favore degli appellati… dell’importo del 10% di quanto statuito in primo grado con accessori come nella sentenza appellata… c) condanna L.G. ed altri al pagamento del 90% di quanto liquidato a titolo di compenso e rimborsi spese delle due consulenze tecniche d’ufficio disposte nei diversi gradi di giudizio; d) condanna il Comune al rimborso di un terzo delle spese processuali sostenute da L.G. ed altri per il primo grado… compensando i residui due terzi…; e) condanna L.G. ed altri al pagamento in favore del Comune dei due terzi delle spese processuali del grado… compensando il residuo terzo; f) condanna il Comune di Frattaminore a rimborso delle spese del grado sostenute dall’Assitalia S.p.A.”.

6. Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte di merito, dopo aver rinnovato in appello la consulenza tecnica in ragione delle lacune del precedente elaborato, affermava che “il fabbricato aveva avuto un cedimento per assestamento nell’ordine di cm. 3,5-3,7 pienamente coerente con l’insufficienza strutturale delle fondazioni dell’edificio, fattore eziologico cui va riconosciuta la preponderante funzione causale…. Questi approfondimenti, effettuati in modo tecnicamente corretto e sorretto da motivazioni logiche trasparenti, conducono la Corte a ritenere – valutata anche l’inerzia probatoria dei danneggiati onerati – che al Comune, cui non può addossarsi che l’effetto di una concausa con valore eziologico di fattore “scatenante”, deve essere attribuita una responsabilità non superiore al 10%…. Nel caso in esame, valutata la sussistenza dell’efficienza causale prevalente di una causa remota – quale l’inidoneità strutturale delle fondazioni del fabbricato nonchè dei giunti – va riportata la causa prossima che ha scatenato il cedimento – perdita di acqua nel sottosuolo – al suo valore autonomo concausale limitato. Non può dirsi, infatti, che la perdita di acque nel sottosuolo sia stata una mera occasione e non abbia inciso minimamente sul verificarsi della perdita di portanza dell’edificio per il semplice motivo che, da un lato, una perdita d’acqua dalla rete idrica non è circostanza imprevedibile da parte del proprietario della stessa e, dall’altro, il lieve dissesto del fabbricato si è verificato proprio in corrispondenza del locale d’ispezione in cui alloggiava la valvola usurata sostituita. Non può attribuirsi al Comune di Frattaminore… una responsabilità superiore al suddetto 10%, attesa l’ampiezza della funzione tecnica che le regole dell’arte edilizia riservano al sistema delle fondazioni di un edificio di più piani ed essendo emersa la grave difformità delle fondazioni de quibus dalle regole suddette e del progetto presentato agli organi pubblici”.

7. La Corte d’appello dichiarava “infondato il motivo relativo alla asserita validità della copertura assicurativa”, escludendo la polizza la copertura per “i danni causati da perdite idriche sotterranee”.

8. L.G., C.M., O.F. e L.M. impugnavano la predetta sentenza della Corte d’appello di Napoli proponendo ricorso per cassazione affidato a dodici motivi e notificato al Comune di Frattaminore il 1 dicembre 2014 e ad Assitalia il 27 novembre 2014.

9. Resisteva, con controricorso notificato tramite posta elettronica certificata il 7 gennaio 2015, Generali Italia S.p.A. (già INA Assitalia).

10. Con successivo autonomo ricorso, basato su quattro motivi e notificato alle controparti il 10 marzo 2015, il Comune di Frattaminore impugnava la menzionata sentenza della Corte d’appello di Napoli.

11. Anche a tale impugnazione resisteva Generali Italia S.p.A., con controricorso notificato a mezzo del servizio postale il 17 aprile 2015.

12. Il Pubblico Ministero depositava conclusioni scritte ex art. 380-bis.1 c.p.c. e chiedeva il rigetto del ricorso di L.G., C.M., O.F. e L.M. e l’accoglimento del primo motivo del ricorso del Comune di Frattaminore.

13. Questa Corte con ordinanza n. 3569 del 14 febbraio 2018 riuniva il ricorso autonomo proposto dal Comune di Frattaminore a quello principale a norma dell’art. 335 c.p.c. e, con riferimento alla ritualità del controricorso di Generali Italia (le copie analogiche della relazione di notificazione e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna prodotte dal difensore di Generali Italia non era, munite di attestazione di conformità con sottoscrizione autografa), rimetteva la causa alla pubblica udienza della Sezione.

14. Generali Italia deposita memoria ex art. 378 c.p.c. e all’odierna udienza deposita l’attestazione di conformità della copia del messaggio di trasmissione a mezzo pec, della relata di notifica e della ricevuta di accettazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (A) L.G., C.M., O.F. e L.M. denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, – la nullità della sentenza “perchè priva di motivazione sufficiente e corretta”, nonchè vizio di quest’ultima, ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto la Corte d’appello affermato che nei giorni precedenti alla rottura del dispositivo di arresto dell’alimentazione idrica non si erano manifestate infiltrazioni o fuoriuscite di acqua in alcun altro locale vicino all’immobile danneggiato, nè erano stati rilevati rumori anomali o segnalati abbassamenti di pressione della fornitura, circostanze indimostrate e, comunque, ininfluenti sulla decisione.

2. Con gli altri undici motivi (B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N) la parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, – la nullità della sentenza “perchè priva di motivazione sufficiente e corretta”, nonchè vizio di quest’ultima, ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e anche violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. (con implicito riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), perchè la Corte territoriale – sulla scorta della consulenza tecnica d’ufficio e nonostante le osservazioni del consulente di parte e della difesa degli appellati – ha ritenuto provate circostanze indimostrate (in particolare: la fuoriuscita di acqua non in pressione e la conseguente impossibilità di modifica delle caratteristiche di resistenza del suolo, l’insufficienza strutturale delle fondazioni, la circostanza che le lesioni alle giunture del fabbricato si fossero presentate nuovamente, la cattiva esecuzione dei giunti e l’esigua durata della perdita) e ha erroneamente esaminato e valutato le risultanze istruttorie (segnatamente, l’elaborato peritale con riguardo all’esito delle prove di carottaggio eseguite, all’idrofilia del terreno sottostante il fabbricato), addivenendo così ad un giudizio di inattendibilità della tesi (controversa tra le parti e sostenuta dagli appellati) della rotazione rigida dell’edificio e ad attribuire alla perdita di acqua il valore di mera concausa del danno, non preponderante rispetto alle caratteristiche di pretesa inidoneità e difformità dal progetto delle fondazioni dell’immobile e arbitrariamente determinata nella misura del 10%.

3. Tutti i motivi, che possono essere trattati congiuntamente in considerazione della natura delle censure svolte, sono inammissibili.

4. Nella sentenza impugnata la Corte territoriale spiega le ragioni per le quali è stata disposta la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, dà atto della coerenza logica e metodologica dell’elaborato, illustra dettagliatamente gli elementi di fatto sui quali si è fondata la tesi dell’ “assestamento dovuto alla cedevolezza dei piani di posa” (ipotesi accolta con giudizio probabilistico ma, espressamente, “con elevatissimo grado di probabilità tecnico scientifica assunta sulla base di indagini fattuali”), esamina minuziosamente le argomentazioni della pronuncia del primo giudice, le tesi degli appellati e le osservazioni avverse alla consulenza tecnica confutandole analiticamente (soprattutto, esponendo le ragioni per cui è stata considerata la scarsa influenza causale dell’infiltrazione d’acqua rispetto alla preesistente insufficienza strutturale); infine, il giudizio (equitativo) col quale si è attribuito alla fuoriuscita d’acqua il ruolo di concausa nella misura del 10% è stato motivato con riferimento all’essenziale funzione delle fondazioni di un fabbricato la cui inidoneità e difformità ha, secondo l’accertamento del giudice di merito, contribuito al dissesto dell’edificio in misura di gran lunga prevalente sulla perdita dalla conduttura.

5. La motivazione della sentenza impugnata è, dunque, tutt’altro che apparente, incomprensibile, illogica o intrinsecamente contraddittoria e, pertanto, in forza dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) la stessa non può essere oggetto di sindacato da parte della Suprema Corte, restando esclusi dal controllo di legittimità i semplici difetti di sufficienza delle argomentazioni qui denunciati dalla parte ricorrente (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830-01; Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).

6. Inoltre, è evidente che coi propri motivi i ricorrenti deducano solo apparentemente una violazione di norma di legge (segnatamente, l’art. 115 c.p.c. che riguarda, appunto, le risultanze istruttorie) mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti e delle prove (incluse le presunzioni) operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Sez. 6-3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017, Rv. 643690-01).

7. Infatti, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte della Corte territoriale non prefigura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ma prefigura un errore di fatto, che deve, casomai, essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione e, comunque, nei (ristretti) limiti consentiti dal già citato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito dalla L. n. 134 del 2012 (Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).

8. Costituisce un’inammissibile critica del convincimento del giudice di merito anche il presunto vizio della sentenza per aver prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, non essendo nella fattispecie ravvisabile alcuna palese devianza dalle nozioni logiche e scientifiche correnti, posto che le censure della parte nemmeno delineano tale profilo ma si limitano a prospettare come maggiormente preferibile l’opposta tesi del consulente degli appellati.

9. Con il primo motivo l’amministrazione comunale di Frattaminore deduce la illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e conseguente nullità per insussistenza, illogicità e insufficienza della motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

10. Sulla base delle indagini espletate in sede di consulenza sarebbe emerso in maniera inequivocabile che il cedimento delle fondazioni era stato determinato, non dalla perdita d’acqua, ma dalla inidoneità della struttura fondante dell’immobile. Tali elementi, pur presi in esame dalla Corte territoriale, avrebbero dovuto escludere in radice la sussistenza del nesso causale tra il cedimento e la perdita idrica, mentre hanno consentito di attribuire all’amministrazione una responsabilità non superiore al 10%, con errata applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di causalità adeguata. La Corte territoriale non avrebbe dovuto richiamare il criterio della prevedibilità con riferimento alla circostanza della perdita di acqua determinata dal comportamento del custode, ma avrebbe dovuto verificare se quella perdita idrica fosse verosimilmente la causa del cedimento delle fondazioni. Tale causa è stata esclusa dalla consulenza, che ha rinvenuto nell’insufficienza strutturale delle fondazioni dell’edificio l’unica causa.

11. Con il secondo motivo si deduce l’illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 2051 c.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. La Corte avrebbe omesso di considerare che il comportamento del danneggiato può ben integrare il caso fortuito incidentale, quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell’evento ed è svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea.

12. Con il terzo motivo si lamenta la illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e la nullità della decisione per insussistenza o insufficienza della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, nonchè violazione degli artt. 1362 c.c. e seg., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

13. Decidendo sul terzo motivo di appello, relativo alla domanda di garanzia impropria proposta dall’amministrazione comunale nei confronti di Assitalia S.p.A, la Corte avrebbe reiterato l’errore del primo giudice adottando un’interpretazione parziale del contratto di assicurazione. La Corte territoriale si sarebbe limitata ad evidenziare che l’art. 17, lett. I) esclude espressamente dall’assicurazione i danni causati da perdite idriche sotterranee, per cui è irrilevante che tra i rischi coperti dalla polizza rientrino quegli relative al funzionamento dei servizi pubblici riferiti ai compiti istituzionali dell’ente. Al contrario, secondo le condizioni speciali (art. 9) che integrano le norme che regolano l’assicurazione, la garanzia comprende i danni da erogazione di acqua alterata. Pertanto, trattandosi di servizio pubblico la copertura assicurativa deve riferirsi a tutto ciò che non è espressamente escluso dalle condizioni speciali.

14. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. e artt. 1341,1342,1362 e 1370 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

15. Si insiste in quanto già oggetto della comparsa conclusionale depositata in appello con riferimento alla vessatorietà della clausola prevista dall’art. 17 delle condizioni generali di polizza e conseguente nullità della stessa perchè non specificamente approvata per iscritto. La clausola configura una limitazione non consentita della responsabilità. In ogni caso, il contenuto dell’art. 17 sarebbe in contrasto con la condizione speciale oggetto del citato art. 9, con la conseguenza che il contratto avrebbe dovuto essere interpretato nel senso più sfavorevole all’assicuratore.

16. Il ricorso è inammissibile per tardività e non può essere convertito in ricorso incidentale.

17. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che “in tema di processo litisconsortile, in virtù del principio di unità dell’impugnazione, il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, ai sensi degli artt. 333 e 371 c.p.c., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest’ultima deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell’impugnazione principale; nè la decadenza conseguente all’inosservanza di detto termine può ritenersi superata dall’eventuale rispetto del termine “esterno” di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., giacchè la tardività o la tempestività, in relazione a quest’ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell’impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ex art. 334 c.p.c.” (Sez. U., Sentenza n. 7074 del 20/03/2017, Rv. 643334-02); già in precedenza si era affermato che, “atteso il principio di unità dell’impugnazione – secondo il quale l’impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell’unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive della stessa sentenza, le quali, pertanto, hanno sempre carattere incidentale -, nei procedimenti con pluralità di parti, avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, cui questo sia stato notificato, devono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e perciò nella forma delle impugnazioni incidentali; ne consegue che il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, in forza degli artt. 333 e 371 c.p.c., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest’ultima, deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell’impugnazione principale. Nè la decadenza conseguente alla mancata osservanza di detto termine può ritenersi superata dall’eventuale osservanza del termine “esterno” di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., atteso che la tardività o la tempestività, rispetto a quest’ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell’impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 334 c.p.c. (Sez. U., Sentenza n. 9232 del 25/06/2002, Rv. 555304-01).

18. Nel caso di specie, il termine per proporre il ricorso incidentale ex artt. 369,370 e 371 c.p.c. – considerando il disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 4, (Sez. 1, Sentenza n. 21105 del 07/10/2014, Rv. 632538-01) – scadeva il 12 gennaio 2015, mentre l’atto del Comune di Frattaminore risulta tardivamente notificato il 10 marzo 2015.

19. Nemmeno può dirsi rispettato il termine ex art. 325 c.p.c. (che, come esposto, può assumere rilievo in caso di inammissibilità dell’impugnazione principale).

20. Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della conoscenza legale della sentenza e della decorrenza del predetto termine “breve”, la notificazione di un’impugnazione è equipollente alla notificazione della sentenza stessa (tra le altre, Sez. 2, Sentenza n. 13262 del 26/07/2012, Rv. 623433-01), sia per la parte notificante, sia per la parte destinataria (Sez. 5, Ordinanza n. 17309 del 13/07/2017, Rv. 644903-01), anche in caso di impugnazione inammissibile (Sez. 2, Sentenza n. 16207 del 23/07/2007, Rv. 599892-01).

21. Nella fattispecie, il ricorso proposto da L.G. ed altri è stato notificato al Comune in data 1 dicembre 2014 per cui il termine di 60 gg ex art. 325 c.p.c. era fissato al 30 gennaio 2015 e, quindi, ad una data anteriore a quella in cui è stata effettivamente eseguita la notifica del ricorso per cassazione del Comune (10 marzo 2015).

22. Quanto alla doverosa verifica della ritualità degli atti difensivi il procedimento era stato rinviato per la trattazione in pubblica udienza la fine di verificare la ritualità del controricorso di Generali Italia volto a contraddire il ricorso principale di L.G., C.M., O.F. e L.M., mentre non si pone alcuna questione riguardo alla regolarità degli atti difensivi nei confronti dell’amministrazione comunale.

23. A norma dell’art. 370 c.p.c. il controricorso deve essere notificato al ricorrente “entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso” e, in mancanza di tale notificazione, il controricorrente “non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale”.

24. L’atto della compagnia assicuratrice è notificato con modalità telematica; tuttavia, le copie analogiche della relazione di notificazione e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna prodotte dal difensore di Generali Italia, al momento del deposito del controricorso non erano munite di attestazione di conformità con sottoscrizione autografa (nel fascicolo risultano copie informi prive di firme o sigle).

25. Nella disciplina normativa della notifica telematica, la L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, comma 1-ter, – che riguarda “tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis” – a norma del citato comma 1-bis, l’avvocato deve provvedere ad estrarre copia su supporto analogico (id est, cartaceo) del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e, poi, ad attestarne la conformità ai documenti informatici da cui le copie sono tratte ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1, (il quale recita: “Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”).

26. Perciò, per il deposito presso la cancelleria di questa Corte, il procuratore mittente deve formare copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata inviato, degli allegati, e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna e, soprattutto, è tenuto ad attestare la conformità all’originale digitale dei documenti prodotti in formato analogico (con riferimento al deposito, da parte del mittente, del ricorso notificato telematicamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26102 del 19/12/2016: “Quando non sia fatto con modalità telematiche il deposito del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., dell’avvenuta sua notificazione per via telematica va data prova mediante il deposito – in formato cartaceo, con attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratti – del messaggio di trasmissione a mezzo PEC, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna previste dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6,comma 2”; sull’esigenza di sottoscrizione autografa, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 7443 del 23/3/2017, in motivazione: “nel giudizio di cassazione non operano, tuttora, le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, commi da 1 a 4 e, dunque, rimangono intatte le previsioni di cui agli artt. 365 e 370 c.p.c., che impongono la sottoscrizione autografa (e non digitale) del ricorso e del controricorso (anche con annesso ricorso incidentale) e il suo deposito in originale cartaceo presso la cancelleria della Corte”; con riguardo alle modalità di deposito della copia cartacea della sentenza impugnata notificata con modalità telematica, v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17450 del 14/07/2017, Rv. 644968-01).

27. Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 22438 depositata il 24 settembre 2018 sono intervenute sulla procedibilità del ricorso telematico notificato a mezzo pec affermando principi riferibili anche alla regolarità del controricorso.

28. Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c. sia nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23, comma 2, non ne abbia disconosciuto la conformità all’originale notificatogli.

29. Ove, poi, il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato, il ricorrente potrà depositare, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (e senza necessità di notificazione ai sensi del comma 2 medesima disposizione), l’asseverazione di conformità all’originale (L. n. 53 del 1994, ex art. 9) della copia analogica depositata sino all’udienza di discussione (art. 379 c.p.c.) o all’adunanza in camera di consiglio (artt. 380 bis, 380 bis.1 e 380 ter c.p.c.). In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile.

30. Nel caso in cui il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale depositi il controricorso e disconosca la conformità all’originale della copia analogica informe del ricorso depositata, sarà onere del ricorrente, nei termini anzidetti (sino all’udienza pubblica o all’adunanza di camera di consiglio), depositare l’asseverazione di legge circa la conformità della copia analogica tempestivamente depositata, all’originale notificato. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile.

31. Nell’ipotesi in cui vi siano più destinatari della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale e non tutti depositino controricorso, il ricorrente – posto che il comportamento concludente ex art. 23, comma 2 c.a.d. impegna solo la parte che lo pone in essere – sarà onerato di depositare, nei termini sopra precisati, l’asseverazione di cui alla L. n. 53 del 1994, art. 9. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile.

32. Orbene, nel caso di specie i problemi di ritualità del deposito del controricorso sono superati sia dal mancato disconoscimento del controricorso di Generali da parte dei ricorrenti, ai quali il ricorso è stato ritualmente notificato, sia dal deposito in udienza della dichiarazione di asseverazione della notifica e dell’accettazione a mezzo pec.

33. Ne consegue che il ricorso proposto da L.G., C.M., O.F. e L.M. e quello proposto dal Comune di Frattaminore devono essere dichiarati inammissibili; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – vanno poste, in solido a carico dei ricorrenti in virtù della soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi proposti da L.G., C.M., O.F. e L.M. e dal Comune di Frattaminore e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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