Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30192 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. I, 20/11/2019, (ud. 27/09/2019, dep. 20/11/2019), n.30192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21520/2014 proposto da:

C.L., C.S. e C.V., tutti in

proprio ed in qualità di eredi di Co.Lu., elettivamente

domiciliati in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 229, presso lo

studio dell’avvocato Di Pietro Ugo, rappresentati e difesi

dall’avvocato Pino Giovanni, con procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.I.M., M.S. e M.C., in proprio ed in

qualità di eredi di M.G. e di Ma.As.,

elettivamente domiciliati in Roma, via Antonio Mordini n. 14, presso

lo studio dell’avvocato Abati Manlio, rappresentati e difesi

dall’avvocato La Torre Vincenzo, con procura del 02 settembre 2019

con procura speciale in calce alla memoria;

Mo.Gi., M.A., C.A., C.G. e

C.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 484/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 20/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/09/2019 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS STANISLAO, che ha chiesto

l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso, con assorbimento

del terzo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

M.G. convenne innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto C.L. chiedendo l’accertamento della nullità di un atto di vendita immobiliare con patto di riscatto, stipulato con il convenuto, al prezzo di Lire 3.000.000, esponendo che tale cessione, che dissimulava un mutuo ipotecario, era stata conclusa in violazione del divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c., ovvero, in subordine, chiese la rescissione o l’annullamento del contratto per lesione ultra dimidium.

Interrotto il giudizio per morte del convenuto e riassunto dagli eredi del M., nelle more deceduto, con sentenza dell’11.2.09 il Tribunale accolse la domanda principale, dichiarando la nullità del suddetto contratto di compravendita per violazione del divieto di patto commissorio.

Proponevano appello i vari C., eredi del convenuto; si costituirono gli eredi del M., chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

Con sentenza del 20.6.2013, la Corte d’appello di Messina rigettò l’appello, osservando che: come motivato dal Tribunale, il mutuo elargito da Co.Lu. a M.G. e la successiva compravendita con patto di riscatto intervenuta con C.L., erano tra loro collegati, come emerso da alcuni elementi (quali l’intestazione a C.L. di cambiali emesse a garanzia del prestito di Lire 3.000.000 e la corrispondenza tra tale somma e il prezzo convenuto; le testimonianze rese in ordine alla causa di garanzia che informò la suddetta cessione); tale collegamento evidenziava che lo scopo della vendita era stato quello di fornire una garanzia più pregnante, rispetto alle cambiali, al credito originario per mutuo facente a capo a C.L.; tale interpretazione degli atti non era contrastata dall’avvenuto pagamento delle cambiali al momento della stipula della vendita immobiliare, atteso che il M. restava debitore di lire 3.000.000, obbligazione garantita da un bene immobile; tale vendita, pur non integrando direttamente un patto commissorio, presentava comunque una causa illecita, avendo costituito un mezzo per eludere il divieto di cui all’art. 2744 c.c. con conseguente invalidità a norma degli artt. 1343 e 1418 c.c.

L., S. e C.V. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati con memoria.

Non si sono costituiti gli intimati. I.M., S. e M.C., quali eredi di M.G. e Ma.As., hanno depositato memoria, pervenuta in cancelleria il 17.9.19.

Il P.M. ha depositato relazione, chiedendo l’accoglimento dei primi due motivi, assorbito il terzo.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo è denunziata violazione degli artt. 301,305 e 307 c.p.c., deducendo la nullità della sentenza e del procedimento in quanto la Corte d’appello, nel rigettare l’eccezione di omessa estinzione del giudizio, aveva erroneamente ritenuto che la volontaria cancellazione dall’albo professionale (per l’assunzione dell’incarico di g.o.a.) del procuratore costituito dei C., avv. Rosario La Rosa, non comportasse l’applicazione dell’art. 301 c.p.c.

Con il secondo motivo è denunziata violazione degli artt. 82 e 170 c.p.c., deducendo la nullità della sentenza e del procedimento, in quanto la Corte d’appello aveva ritenuto che, anche a sostenere che il difensore dei C. si fosse già cancellato dall’albo, la notificazione al medesimo dell’ordinanza che aveva disposto il tentativo di conciliazione era valida ed efficace, poichè il difensore cancellatosi manteneva la capacità di ricevere gli atti processuali della controparte e dell’ufficio. Pertanto, il ricorrente deduceva la nullità di tutti gli atti successivi alla cancellazione del difensore.

Con il terzo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 2744 c.c., non avendo la Corte d’appello tenuto conto del fatto che, ai fini della configurazione di una vendita con scopo di garanzia impropria, era necessaria una preesistente o coeva obbligazione del venditore nei confronti dell’acquirente.

Preliminarmente, va rilevato che la memoria presentata da I.M., S. e M.C., quali eredi di M.G. Ma.As., intimati non costituiti, è tardiva poichè pervenuta in cancelleria il 17.9.2019, in violazione dell’art. 380bis c.p.c.

I primi due motivi – esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi – sono infondati, sebbene sia da correggere la motivazione adottata dalla Corte d’appello, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 4.

Occorre muovere dalla recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 3702/17) che hanno affermato il principio: “La notifica dell’atto di appello eseguita mediante sua consegna al difensore domiciliatario, volontariamente cancellatosi dall’albo nelle more del decorso del termine di impugnazione e prima della notifica medesima, è nulla, giacchè indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, siccome ormai privo di ius postulandi, tanto nel lato attivo che in quello passivo. Tale nullità, ove non sanata, retroattivamente, dalla costituzione spontanea dell’appellato o mediante il meccanismo di cui all’art. 291 c.p.c., comma 1, determina, altresì, la nullità del procedimento e della sentenza di appello, ma non anche il passaggio in giudicato della decisione di primo grado, giacchè un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 301 c.p.c., comma 1, porta ad includere la cancellazione volontaria suddetta tra le cause di interruzione del processo, con la conseguenza che il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al relativo suo venir meno o fino alla sostituzione del menzionato difensore”.

Tale sentenza – successiva a quella impugnata – risolvendo un contrasto di giurisprudenza all’interno di questa Corte, ha ribaltato un diverso orientamento (fatto proprio da Cass., n. 12261/09, richiamata nella sentenza impugnata) secondo cui la volontaria cancellazione dall’albo professionale del procuratore costituito non dà luogo all’applicazione dell’art. 301 c.p.c., comma 1, e non determina, pertanto, l’interruzione del processo, in quanto, mentre le ipotesi ivi previste (la morte, la sospensione o la radiazione dall’albo) sono accomunate dal fatto di non dipendere, almeno in via diretta, dalla volontà del professionista o del cliente, la volontaria cancellazione è assimilabile alle ipotesi indicate nel comma 3 del medesimo articolo (la revoca della procura o la rinuncia ad essa).

Premesso ciò, nel caso concreto, pur tenendo conto del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, dall’esame degli atti non si evince la sussistenza della fattispecie di cui all’art. 301 c.p.c., comma 1.

Anzitutto, va osservato che dalla stessa sentenza della Corte d’appello si desume che l’avv. Mandanici, per delega dell’avv. Antonino La Rosa, difensore dei C., dichiarò in udienza, nel corso del giudizio di primo grado, di aver rinunziato al mandato per aver assunto le funzioni di giudice onorario aggregato, senza però dichiarare l’avvenuta cancellazione dall’albo degli avvocati.

Ora, la rinunzia al mandato non implica, di per sè, la certa pregressa cancellazione dall’albo che presuppone un provvedimento del Consiglio dell’ordine forense competente. Al riguardo, a norma del R.D. n. 1578 del 1933, art. 37, comma 1 ss., la cancellazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori – prevista anche per i casi d’incompatibilità – è pronunziata dal Direttorio del Sindacato (ora Consiglio dell’ordine), di ufficio o su richiesta del pubblico ministero. Parte ricorrente sostiene però che nel caso di specie la cancellazione sarebbe stata una conseguenza automatica dell’assunzione delle funzioni di GOA ed il provvedimento del Consiglio meramente dichiarativo.

Si tratta, tuttavia, soltanto di un’interpretazione che seppure autorevolmente recepita, non può bastare a fondare l’affermazione di un obbligo di riassunzione, che presuppone la certezza dell’evento. Parte ricorrente sostiene altresì che nel verbale d’udienza era stato comunque detto che il difensore si era cancellato, circostanza, questa, che risultava anche da una lettura dell’avvocato ai suoi assistiti.

Il motivo è sul punto inammissibile per genericità, in quanto non riporta nè il contenuto del verbale, nè quello della lettera, di cui non è neppure specificata la collocazione.

Parimenti infondata è la doglianza afferente all’invalidità della notificazione al medesimo difensore dei C. dell’ordinanza che aveva disposto il tentativo di conciliazione in quanto, per le motivazioni sopra esposte, non sussistono i presupposti per affermare che la notificazione di tale ordinanza fu eseguita ad un difensore privo dello jus postulandi.

Il terzo motivo è, invece, inammissibile tendendo al riesame dei fatti afferenti all’interpretazione che la Corte territoriale ha fornito sulla violazione del divieto di patto commissorio, considerando altresì che il ricorrente, in sostanza, non censura un’erronea ricognizione della fattispecie astratta, bensì un’erronea valutazione degli elementi probatori della suddetta violazione.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 1700,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA