Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30191 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ELIACAR DI MAURELLI ELIA DITTA (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MICHELE DI LANDO’ 88, presso lo STUDIO

ROMANO, rappresentato e difeso dall’avvocato CARELLI FRANCO per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GE CAPITAL SF SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato ALBERICI FABIO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VIGLIONE ANTONIO

per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

AVVERSO la sentenza n. 340/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO, del

23/12/2009 depositata il 11/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Di Lisa Domenico per delega

dell’avv. F. Carelli che si riporta agli scritti;

udito il P.M. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha

concluso per nulla da aggiungere.

LA CORTE:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Il 7 novembre 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

1.- Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Torino ha confermato il rigetto – disposto dal Tribunale di Mondovì – dell’opposizione proposta dall’impresa individuale Eliacar, di M.E., al decreto ingiuntivo notificatole dalla s.p.a. Ge Capital S.F., decreto recante condanna al pagamento di Euro 9.296,22, somma corrispondente al finanziamento in favore dell’acquirente di un’autovettura venduta dalla Eliacar.

I contratto di finanziamento, stipulato nel 2001, disponeva che Eliacar dovesse compiere tutte le attività necessarie al trasferimento della proprietà dell’autovettura all’acquirente e beneficiano del finanziamento, e controllare che fosse eseguita la relativa trascrizione al P.R.A., restando altrimenti obbligata alla restituzione a Ge Capital dell’intera somma erogata.

L’opponente ha eccepito nel giudizio di opposizione di avere tempestivamente compiuto tutte le attività richieste, e che la mancata iscrizione al PRA del trasferimento fino al 2004 va imputato a ritardi dell’ufficio predisposto alla tenuta del registro.

La Corte di appello ha ritenuto fondata la richiesta di restituzione, in base alla clausola n. 9 del contratto d finanziamento.

Eliacar propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste Ge Capital con controricorso.

2.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli art. 1453, 1455 e 1218 cod. civ., e con il secondo motivo omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, sul rilievo che la Corte di appello l’ha ritenuta inadempiente agli obblighi contrattuali, sebbene essa abbia immediatamente provveduto alla stipulazione del contratto di compravendita ed all’intestazione della vettura all’acquirente, come prescritto dalla clausola n. 5, ed abbia altresì inoltrato fin dal giugno 2001 la domanda di iscrizione al PRA. La ricorrente lamenta l’omesso esame della predetta documentazione ed il fatto che la Corte di appello abbia omesso di accertare l’elemento soggettivo dell’inadempimento, cioè il fatto che la mancata inscrizione del trasferimento al PRA fosse imputabile a sua colpa.

3.- I due motivi – che possono essere congiuntamente esaminati perchè connessi – sono inammissibili sia ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, sia perchè non investono la ratio decidendi della sentenza impugnata e le effettive argomentazioni in base alle quali la Corte di appello ha respinto l’opposizione.

3.1.- Il ricorrente nè dichiara di avere prodotto in questa sede tutti i documenti posti a base del ricorso, nè specifica se e come essi siano reperibili fra la quelli prodotti nei gradi di merito, indicando i dati che li contrassegnano, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 6, con riguardo ai documenti su cui il ricorso si fonda (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. civ. Sez. Lav, 7 febbraio 2011 n. 2966, fra le tante). Risulta indicato come doc. 2 (non si specifica di quale fascicolo) solo il documento attestante l’asserito aggiornamento della carta di circolazione.

3.2.- A prescindere dalla suddetta, assorbente considerazione, il ricorso non investe la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha respinto l’opposizione non in applicazione delle norme in tema di inadempimento, citate nel ricorso, bensì sulla base di una sua particolare interpretazione della clausola n. 9 del contratto di finanziamento, secondo cui il venditore dell’autovettura avrebbe dovuto restituire in proprio il finanziamento in virtù della sola circostanza – oggettivamente rilevante – dell’omessa o gravemente tardiva iscrizione del trasferimento al PRA. Ha ritenuto la Corte di appello che la clausola, debitamente accettata e approvata per iscritto dall’opponente, contemplasse una vera e propria condizione, per cui la mancata o tardiva iscrizione del trasferimento avrebbe comportato, di per sè e a prescindere da ogni considerazione di colpa o negligenza, l’obbligo di restituzione del finanziamento da parte di Eliacar, essendo stata la clausola introdotta a garanzia dei diritti del finanziatore.

Le censure della ricorrente avrebbero dovuto indirizzarsi contro tale interpretazione, che – come ogni attività interpretativa dei contratti da parte del giudice di merito – è frutto di valutazione discrezionale e non è suscettibile di riesame o censura in sede di legittimità, salvo che si dimostri la violazione delle norme in tema di interpretazione dei contratti (norme che il ricorrente non ha affatto richiamato), o che il procedimento interpretativo manifesti vizi logici o giuridici intrinseci alla motivazione, tali da renderla inidonea a giustificare la decisione.

La ricorrente censura la motivazione solo con riferimento alla mancanza dei presupposti dell’inadempimento (ed anche qui con prevalente riferimento alle incensurabili valutazioni di merito).

5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

-Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 800,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile, il 15 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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