Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30191 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. III, 22/11/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 22/11/2018), n.30191

LA CORTE USPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2137/2016 proposto da:

L.F., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANTONIO STROZZIERI giusta procura speciale notarile contenuta nel

fascicolo di parte del giudizio di primo grado;

– ricorrente –

contro

G.A., FONDIARIA SAI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 628/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 06/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/11/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TRONCONE Fulvio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONIO STROZZIERI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L.F. ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Teramo con la quale era stata rigettata la domanda da lei avanzata, ex art. 2051 c.c., per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla caduta verificatasi sul pavimento del corridoio dell’abitazione del convenuto G.A., ed ascritta dalla danneggiata alla presenza di sostanze detergenti che avevano reso scivoloso il tratto che ella si accingeva a percorrere.

1. Gli intimati non si sono difesi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c.: contesta la decisione nella parte in cui afferma che la responsabilità dell’infortunio sarebbe ascrivibile esclusivamente alla sua imprudenza, tanto da far venire meno il nesso di causalità fra l’evento, il danno e la condizione di scivolosità e scarsa illuminazione del corridoio dell’immobile. Con il secondo motivo, la L. lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 2697,2727 e 2729 c.c., nonchè, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia per omessa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie.

2. Tanto premesso – in disparte ogni considerazione in ordine alla contraddittorietà dell’intestazione del ricorso alla “sezione lavoro” di questa Corte, ed al riferimento, nella illustrazione del “fatto”, ad un diverso ricorrente ( B.G.) ed un differente oggetto (licenziamento) – si osserva che deve essere preliminarmente affrontata la questione, rilevabile d’ufficio, relativa alla regolarità della procura speciale (cfr. art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3). Questa Corte ha avuto modo di affermare, sulla specifica questione, i seguenti principi:

a. in relazione al giudizio di cassazione, il nuovo testo dell’art. 83 c.p.c., secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45 (ovvero, il 4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data, se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83 c.p.c., comma 2 (cfr. Cass. 18323/2014; Cass. 20692/2018);

b. “ai sensi dell’art. 365 c.p.c., la procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l’esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa” (cfr. Cass. 13558/2012; Cass. 19226/2014; Cass. 58/2016); sul punto, è stato pure chiarito che la procura speciale “non può essere rilasciata in via preventiva, dal momento che il requisito della specialità implica l’esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata. Ne consegue che la procura non può considerarsi speciale se rilasciata in data precedente a quella della sentenza da impugnare, sicchè è inammissibile un ricorso sottoscritto da difensore che si dichiari legittimato da procura a margine dell’atto di citazione di primo grado” (cfr. Cass. 27540/2017);

e. “è inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali” (cfr. ex multis Cass. 6070/2005; Cass. 18257/2017; e, sulla stessa linea decisionale sia pur in diversa ipotesi, cfr. Cass. 1255/2018);

3. Nel caso in esame, l’unica procura esistente in atti – alla quale fa riferimento l’intestazione del ricorso (sia pur con una erronea indicazione della data, riferita al 6.7.2006, e descritta come “procura speciale notarile generale”) – è quella redatta dal notaio C. di Nereto in data (OMISSIS), rinvenibile in originale nel fascicolo di primo grado e richiamata anche nell’epigrafe della sentenza impugnata.

In essa, depositata unitamente all’atto di citazione del giudizio di primo grado, il mandato defensionale venne conferito per “ogni fase, stato e grado, comprese le fasi esecutive, ed inoltre con la facoltà di presentare istanze di cui all’art. 482 c.p.c., omissis (cfr. folio 2 della procura)” e riguarda pertanto tutte le attività relative ai gradi di merito.

La sfasatura cronologica che, per il consolidato principio sopra richiamato (cfr. punto b.), già di per se sarebbe sufficiente a declamarne l’inidoneità a configurare il necessario requisito di “specialità” e le espressioni in essa contenute risultano incompatibili con la volontà consapevole del ricorrente di conferire al difensore il mandato per questo giudizio di legittimità, in relazione al quale, dunque, la procura speciale deve ritenersi inesistente, con conseguente violazione degli artt. 83 e 365 c.p.c..

4. A ciò consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La mancata difesa dell’intimato esime il Collegio dalla decisione sulle spese.

Si dispone la trasmissione della sentenza al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione per quanto di competenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone la trasmissione della sentenza al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione per quanto di competenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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