Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30191 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30191 Anno 2017
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6823/2011 R.G. proposto da
Ferone Alberto, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco La
Rocca, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in
Roma alla via Flavio Domiziano n. 9, per procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– resistente avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale di Roma
n. 1479 depositata il 12 marzo 2010.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22
novembre 2017 dal Consigliere Enrico Carbone.

Data pubblicazione: 15/12/2017

ATTESO CHE
Acquirente in data 6 gennaio 1982 di un’unità abitativa al prezzo
di £ 98.000.000, Alberto Ferone, pendente giudizio di
impugnazione su avviso di accertamento di maggior valore,
invocava il beneficio della preclusione della rettifica concesso
dall’art. 52, comma 4, d.P.R. 131/1986 per i prezzi non inferiori

1986 dall’art. 79, comma 1, d.P.R. 131/1986); avverso la
sentenza che ha negato il beneficio il contribuente ricorre in
cassazione per violazione dell’art. 52, comma 4, cit., lamentando
un’errata determinazione del valore automatico.
Il ricorso è fondato: applicato alla rendita catastale di £ 6.240
l’originario moltiplicatore per fabbricati pari a 80, il giudice a quo
ha utilizzato un coefficiente per le imposte sul reddito pari a 230,
così determinando un valore automatico superiore al prezzo [£
6.240 x 80 x 230 = £ 114.816.000 > £ 98.000.000]; il
coefficiente 230, tuttavia, introdotto dall’art. 1 d.l. 953/1982,
conv. I. 53/1983, era inapplicabile al negozio di causa, valendo
solo per gli atti formati dal quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione del decreto introduttivo (art. 52, comma 4, cit.);
per il negozio di causa valeva ancora il coefficiente 165, stabilito
per l’anno 1979 (d.nn. 20 novembre 1979) e prorogato per l’anno
1981 (art. 3 I. 692/1981); impiegato il giusto coefficiente, il
prezzo risulta superiore al valore automatico [£ 6.240 x 80 x 165
= £ 82.368.000 < £ 98.000.000], sicché il contribuente poteva giovarsi della preclusione di rettifica (Cass. 22 marzo 1999, n. 2645, Rv. 524403; Cass. 9 maggio 2003, n. 7111, Rv. 562816). Il ricorso va accolto e la sentenza cassata; non occorrendo accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito, con l'annullamento dell'avviso di accertamento di maggior valore; l'oggettiva difficoltà di ricostruzione della sequenza normativa impone di compensare le spese processuali di ogni fase e grado. 2 al c.d. valore automatico (beneficio esteso ai negozi anteriori al P. Q. M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e - decidendo nel merito annulla l'avviso di accertamento di maggior valore; dichiara compensate le spese processuali di ogni fase e grado. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 22 novembre Il Presidente Ca6illa Di Iasi 2017.

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