Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30190 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.N. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati GRIMALDI ANTONIO,

PAPALARDO STEFANO, giusta procura a margine della seconda pagina del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

CA.MA.;

– intimata –

Avverso l’ordinanza n. 1808/2010 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 28/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti: “ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che G.A. aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 19/2009, emessa a seguito di domanda di revocazione in una controversia con C. M. ed eredi di M.S.;

che questa Corte, con ordinanza n. 1808/2010, ha dichiarato inammissibile il ricorso per “plurimi profili”, affermando in particolare che “invero ai fini della sussistenza del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto a pena di inammissibilità per il ricorso in Cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, che in esso vengano indicati, in maniera specifica, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità posa avere la piena cognizione dell’oggetto della controversia, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi essenziali in cui si colloca la decisione censurata … e che nel caso di specie manca un’esposizione intelligibile ed esauriente della controversia, non essendo possibile evincere dalla congerie di fatti, riportati in ricorso, attinenti a vari procedimenti (agrari, penali, querele di falso, revocatoria e addirittura processi a cadaveri) il filo della vicenda di cui trattasi e neppure individuare i contenuti della sentenza che si intende impugnare”;

che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per revocazione il G.; che detto ricorso si appalesa come inammissibile risultando del tutto sprovvisto dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c. e privo di autosufficienza, mancando, tra l’altro, dell’esposizione sommaria dei fatti e prospettando dei motivi esposti in modo tale da rendere incomprensibili le relative censure.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti – avendo il ricorrente depositato memoria datata 10.6.10 – ha chiesto di essere ascoltata in camera di consiglio, nonostante la ritualità della comunicazione dell’adunanza del 12.12.11 presso la cancelleria di questa Corte, attese le modalità di elezione di domicilio del ricorrente.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione: si rilevano la mancata esposizione dei fatti e le carenze nell’esposizione dei motivi revocatoti (unici ormai ammessi dopo la definizione della controversia con l’ordinanza 1808/10), nonchè, da un lato, la radicale irritualità di ogni altra l impugnativa proposta e, dall’altro, l’inammissibilità dell’integrazione del contenuto del ricorso con alcuno degli atti successivi; inoltre, anche la memoria presentata successivamente risulta affetta dagli stessi vizi evidenziati nella relazione suddetta in ordine al ricorso.

4. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va definitivamente dichiarato inammissibile, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, per non avere gli intimati svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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