Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30190 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. III, 22/11/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonella – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3927-2016 proposto da:

IMMOBILIARE CASA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore ed amministratore unico P.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI TRE OROLOGI 10/E, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO RANIERI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIULIANO PAVAN giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PA.SA., PA.PI., N.L., PA.LU.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO D’ALESSIO, rappresentati e difesi dagli

avvocati VALERIA DI PAOLA, GIOVANNI CAMPAGNA giusta procura speciale

a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

O.A., ICCREA BANCAIMPRESA SPA, P.G.;

– intimati –

Nonchè da:

BCC GESTIONE CREDITI – SOCIETA’ PER LA GESTIONE DEI CREDITI SPA,

nella sua qualità di mandataria con rappresentanza di ICCREA

BANCAIMPRESA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO

PRESTINARI, 13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO GIANNI, che

la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

IMMOBILIARE CASA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1752/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 09/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Pa.Pi., Pa.Lu., Pa.Sa. e N.L., quali eredi legittimi di Pa.Al., chiamavano in giudizio O.A. e la moglie P.G., unitamente a Immobiliare Casa s.r.l. e la Banca Agrileasing s.p.a., per ottenere la dichiarazione d’inefficacia revocatoria dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale perfezionato dai primi due convenuti, nonchè dell’atto di compravendita avente ad oggetto un immobile, già reso parte del fondo patrimoniale, stipulato, con il consenso della P., dall’ A. con la s.p.a. convenuta, e ancora, in via consequenziale, la dichiarazione d’inefficacia del contratto di leasing immobiliare, contestuale alla compravendita, concluso tra la s.p.a. e la s.r.l. citate.

A supporto della pretesa esponevano che:

– il loro dante causa era creditore dell’ A. in forza di titolo giudiziale;

– l’ A., nelle more del secondo grado del giudizio che aveva statuito sul menzionato credito, aveva costituito un fondo patrimoniale conferendo tutti i suoi immobili, già sottoposti a ipoteca;

– in seguito, il 28 giugno 2002, con il consenso della moglie, aveva ceduto l’ultimo immobile rimasto nel fondo alla Agrileasing s.p.a., che lo aveva acquistato col vincolo di cederlo in locazione finanziaria alla Immobiliare Casa s.r.l. che, a sua volta, aveva definito prezzo e condizioni con il venditore;

– in pari data: la banca titolare sul bene di un’ipoteca volontaria, aveva consentito alla relativa cancellazione; era stato stipulato il leasing con diritto di opzione d’acquisto finale a favore dell’amministratrice unica della s.r.l. menzionata; la concedente aveva autorizzato la sublocazione a favore della Trade s.r.l., amministrata dalla P. che ne era socia unitamente ad altra s.r.l., fiduciaria dello studio professionale dell’amministratrice della Immobiliare Casa s.r.l.;

– due mesi dopo nell’immobile in parola avevano assunto la residenza la P. con i figli avuti con l’ A..

Resistevano in lite, oltre alla Agrileasing che eccepiva la propria buona fede, P.G. e la Immobiliare Casa s.r.l., controdeducendo, per quanto qui ancora rileva, che difettava l’evento di danno poichè il ricavato della vendita dell’immobile oggetto della domanda di revocatoria, era stato utilizzato per pagare i crediti ipotecari.

Il tribunale rigettava la domanda rilevando che il bene era già sottratto alla massa per effetto dell’ipoteca posta a tutela di un maggior credito, del che era consapevole anche la Agrileasing a riprova del fatto che non potesse essere consapevole di ledere la garanzia patrimoniale invocata dagli attori.

La corte di appello riformava la decisione osservando che dalle annotazioni relative alle restrizioni delle garanzie ipotecarie, originariamente apposte su tutti i beni dell’ A., doveva evincersi il regolare adempimento del sotteso mutuo bancario, con l’ulteriore conseguenza che il residuo credito protetto dalla garanzia reale era tale che, stante il pacifico valore dell’immobile, in ipotesi di sua vendita sarebbe residuata una somma tale da soddisfare i creditori chirografi e attori in revocazione. Quanto all’elemento soggettivo, aggiungeva che se questo per la P. era in specie desumibile, oltre che dalla dinamica dei fatti esposti, anche dalle dichiarazioni rese dalla stessa nel giudizio in ordine alle intenzioni del marito, da cui pure si era separata, di lasciare beni ai figli; per l’Agrileasing, terzo acquirente a fronte di un debito anteriore all’atto impugnato, era evincibile dalle accessibili risultanze delle note di conservatoria, e dai rapporti privilegiati che la medesima aveva con la socia banca, creditrice ipotecaria.

Avverso questa decisione ricorre per cassazione la Immobiliare Casa s.r.l. formulando tre motivi e depositando memoria.

Propone ricorso incidentale la BCC Società per la gestione dei crediti s.p.a., mandataria della Iccrea Bancaimpresa s.p.a., già Banca Agrileasing s.p.a., formulando un articolato motivo.

Resistono con controricorso Pa.Pi., Pa.Lu., Pa.Sa. e N.L., che hanno altresì depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., poichè l’alienazione non sarebbe stata assoggettabile a revocatoria in quanto diretta, anche solo in parte, a estinguere un pregresso debito scaduto, nel caso ipotecario e dunque senza possibili pregiudizi per un credito chirografario come quello degli originari attori, ferma restando la possibilità di rendere oggetto di diversa richiesta revoca i successivi atti di reimpiego delle somme in eccesso ricavate.

Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., perchè la corte di appello avrebbe errato nell’evincere, dal fatto certo della restrizione d’ipoteca, una serie di presunzioni a cascata: il regolare adempimento del mutuo ipotecario; l’assenza di altri debiti; la risultanza di un debito oggetto della garanzia reale inferiore al valore del bene e tale da rendere possibile la soddisfazione di quello chirografario degli attori originari. Così violando il divieto di doppia presunzione.

Con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., poichè la corte di appello avrebbe errato nell’imputare alla Agrileasing l’onere di provare fatti contrari a quelli presuntivamente desunti, in specie quanto alla pretesa regolarità dei pagamenti del mutuo.

2. Con l’articolato motivo di ricorso incidentale si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., e degli art. 2727,2729 e 2697 c.c., per ragioni sovrapponibili a quelle appena sintetizzate, aggiungendosi che la deducente non poteva essere edotta di ledere i creditori e originari attori, posto che aveva rilevato che il bene oggetto di compravendita era ipotecato per un valore superiore al prezzo pagato, e atteso l’alienazione era in rapporto di strumentalità necessaria con il relativo adempimento.

3. Il primo motivo del ricorso principale e, “parte qua”, quello di ricorso incidentale, sono in parte inammissibili, in parte infondati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte l’esenzione dalla revocatoria ordinaria dell’adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall’art. 2901 c.c., comma 3, traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., ricomprende anche l’alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all’adempimento di un proprio debito, purchè, però, essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi in siffatta ipotesi la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, così potendosene escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca (Cass., 07/06/2013, n. 14420).

Nel caso, i ricorrenti non indicano di aver allegato nelle fasi di merito, e reso oggetto di vaglio istruttorio e decisorio, il secondo presupposto di fatto dell’esenzione dalla revocatoria (di natura impeditiva e dunque rientrante negli oneri assertivi e probatori del convenuto in revocatoria, come osserva anche l’arresto di questa Corte appena menzionato, al punto 1.1.), quello della strumentalità (non generale ma) necessaria, dovendo costituire, la vendita, come appena rilevato, l’unico mezzo per adempiere il pregresso e scaduto debito.

Solo l’Agrileasing allega in questa sede, specificamente, il carattere necessario della suddetta strumentalità, indicando che sarebbe stato ammesso dagli stessi attori in revocatoria nelle fasi di merito, avendo essi riferito di aver esperito infruttuose esecuzioni sul patrimonio del debitore.

Come evidente, questa allegazione, che trova un generico riscontro nella parte narrativa della sentenza gravata (a pag. 5), non è però idonea a mutare le conclusioni tratte, posto che rimane il rilievo per cui non risulta, con violazione dell’autosufficienza della censura, in quale momento processuale e in quali termini fosse stato specificatamente allegato questo presupposto dell’esenzione da revocatoria, di cui la decisione oggetto dell’odierno ricorso a ben vedere non parla, limitandosi, diversamente, a riportare l’infruttuosità di una non meglio specificata esecuzione nella cornice ricostruttiva della complessiva vicenda di fatto.

Quanto all’elemento soggettivo concernente l’Agrileasing, la sentenza impugnata, con incensurato accertamento di fatto, ha rilevato che le risultanze delle note di conservatoria afferenti all’ultimo cespite immobiliare del debitore e i rapporti della deducente con la banca creditrice erano elementi indiziari tali da inferirne la consapevolezza di ledere la garanzia patrimoniale. Tale “ratio decidendi” non risulta oggetto di specifica censura, sicchè il motivo finisce per risolversi in una generica e inammissibile richiesta di riesame istruttorio.

Il secondo motivo del ricorso principale, e, “parte qua”, di quello incidentale, che al primo sul punto genericamente si riporta, sono comunque infondati.

Non risulta esservi stata alcuna “doppia presunzione”, posto che la corte territoriale, nella logica decisoria ricostruita in parte narrativa, ha logicamente desunto, dalle risultanze delle note di conservatoria, e quindi dalle tre restrizioni ipotecarie apportate in due tempi – fatti certi – il fatto incerto della regolarità dei pagamenti, e dunque, anche il residuo debito (peraltro computato in modo prudenziale, pur ipotizzando di non considerare le ultime due restrizioni).

La corte di appello (pag. 16 della sentenza gravata) ha poi valorizzato, come già osservato, il fatto che l’acquirente Agrileasing aveva rapporti privilegiati con la socia banca mutuante creditrice ipotecaria – accertamento non oggetto di idonea e specifica censura, fermo quanto si sta per dire in ordine al terzo motivo – sicchè avrebbe avuto facile agio a provare una differenza nei pagamenti così evincibili.

Quanto al valore dell’immobile è indicato, dalla corte di merito, “incontroverso in causa” (pag. 15, punto 3.3.), senza che risulti idonea e specifica censura, nei limiti in cui sarebbe stata ammissibile in questa sede.

In questo quadro risulta del tutto irrilevante la dimostrazione dell’assenza di ogni altro debito, non si specifica neppure, nel ricorso principale (in particolare a pag. 18), se pregresso, scaduto e adempiuto.

Il terzo motivo di ricorso, e, “parte qua”, di quello incidentale, che al primo sul punto genericamente si riporta, sono comunque infondati.

La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solamente se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onere in parola a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni (Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 35). Profilo che, come visto, nella fattispecie deve escludersi, posto che, come già rilevato, la corte territoriale non ha addossato alla Agrileasing un onere istruttorio che non le spettava, ma, nel contesto ricostruttivo già delineato specie in ordine alla ricostruzione dei pagamenti, ha aggiunto, in chiave corroborante, che nessun elemento contrario era stato offerto dalla società nonostante i rapporti privilegiati che aveva con la socia banca mutante.

I ricorsi devono quindi essere rigettati.

4. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico della Immobiliare Casa s.r.l. e in favore dei controricorrenti.

Al ricorso incidentale non è seguito controricorso, sicchè sul punto non vi è da provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna la Immobiliare Casa s.r.l. ricorrente alla rifusione delle spese processuali di Pa.Pi., Pa.Lu., Pa.Sa. e N.L., liquidate, con solidarietà attiva, in Euro 8.000,00, oltre a 200,00 Euro per esborsi, 15 per cento di spese forfettarie e accessori legali.

Nulla sulle spese nel resto.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Il Collegio ha deliberato la motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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