Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30190 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. I, 20/11/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 20/11/2019), n.30190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10061/2014 proposto da:

Green Tur s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Terenzio, 7, presso lo studio

lo Studio Abbamonte, rappresentata e difesa dall’avvocato Acampora

Luisa, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Economia Finanze, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, Avvocatura Generale

Dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 81/2013 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 06/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/07/2019 da Dott. DE MARZO GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Vito Mecca con delega per il ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata in data 6 marzo 2013 la Corte d’appello di Potenza ha rigettato l’appello proposto dalla Green Tur s.r.l. (già Green Tur s.n.c.) nei confronti della decisione di primo grado, che aveva condannato la società al pagamento della somma di 333.575,30 Euro, oltre accessori, in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a titolo di indennità di esproprio.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che dalla relata di notifica dell’atto di citazione in primo grado emergeva che lo stesso era stato indirizzato presso la sede legale della società; b) che eventuali profili di irregolare recapito non erano valutabili, per carenza di prova, “il cui onere gravava sulla stessa parte che ha avanzato l’eccezione, senza allegare alcun riscontro delle concrete modalità di recapito dell’atto di citazione in questione”; c) che infondata era l’eccezione di incompetenza del Tribunale, dal momento che l’espropriazione era stata disposta con decreto prefettizio che aveva applicato la L. 25 giugno 1865, n. 2359; c) che infondata doveva ritenersi anche l’eccezione avente ad oggetto la mancata citazione del Prefetto, giacchè, secondo la giurisprudenza di legittimità, il legittimato passivo nei giudizi di determinazione dell’indennità di espropriazione è l’espropriante, ossia il beneficiario del provvedimento ablatorio; d) che esattamente il giudice di primo grado aveva avuto riguardo al valore commerciale dell’area espropriata, determinato in importi sovrapponibili sia con il metodo sintetico che con quello analitico ricostruttivo.

3. Avverso tale sentenza la Green Tur s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 138,139140,140,141 e 145 c.p.c., nonchè violazione del principio relativo alla distribuzione dell’onere della prova, per avere la Corte territoriale posto a carico del convenuto contumace la dimostrazione dell’assenza di prova della ricezione dell’atto, anzichè constatare che dalla relata di notifica non emergeva la spedizione della raccomandata e il suo ricevimento nonchè rilevare che difettava la prova della compiuta giacenza e dell’avviso di notifica a mezzo posta per mancato recapito. La doglianza è fondata.

Dall’esame dell’atto di citazione in primo grado esistente in atti non è dato, in realtà, comprendere in che modo il procedimento notificatario si sia svolto e quali siano stati gli adempimenti eventualmente conseguenti alla mancata consegna ai soggetti indicati nell’art. 145 c.p.c.

Questa Corte ha certamente precisato che, in tema di notificazione alle persone giuridiche, nel regime anteriore alle modifiche apportate con la L. 28 dicembre 2005, n. 263, se la notificazione non può essere eseguita con le modalità di cui all’art. 145 c.p.c., comma 1, – ossia mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa – e nell’atto è indicata la persona fisica che rappresenta l’ente, si osservano, in applicazione del medesimo art. 145, comma 3 le disposizioni degli artt. 138,139 e 141 c.p.c.; se neppure l’adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con le formalità dell’art. 140 c.p.c. (nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell’atto e purchè abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell’ente; oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell’atto da notificare, direttamente nei confronti della società); ove neppure ricorrano i presupposti per l’applicazione di tale norma e nell’atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l’ente (la quale tuttavia risulti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), la notificazione è eseguibile, nei confronti di detto legale rappresentante, ricorrendo, in via residuale, alle formalità dettate dall’art. 143 c.p.c. (Cass. 21 aprile 2009, n. 9447).

Tuttavia, come detto, l’impossibilità di conoscere quale procedimento sia stato seguito e quali ne siano stati gli esiti non può che tradursi nel rilievo della invalidità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado.

Ne segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3 e art. 354 c.p.c., comma 1.

2. Restano assorbiti i restanti motivi.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso; assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Potenza in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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