Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30190 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30190 Anno 2017
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

ORDINANZA
sul ricorso 5259-2012 proposto da:
BORGO COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliato in
ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 290, presso lo studio
dell’avvocato ADRIANO CASELLATO, rappresentato e
difeso dall’avvocato ENRICO MARIA STRAMIGIOLI;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
2017
2844

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA;

Data pubblicazione: 15/12/2017

- intimata

avverso la sentenza n. 137/2011 della COMM.TRIB.REG.
di ANCONA, depositata il 19/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. LIANA

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
TOMMASO BASILE che ha chiesto il rigetto del ricorso.

MARIA TERESA ZOSO;

R.G. 5259/2012
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. La società Borgo Costruzioni S.r.l. impugnava l’avviso di accertamento notificato il 29
dicembre 2009 con cui l’agenzia delle entrate aveva accertato per l’anno di imposta 2004
maggiori ricavi per euro 259.580,12 ai fini Irpef, Irap ed Iva. L’accertamento era basato sul
fatto che la società aveva venduto cinque appartamenti ed un garage siti nel comune di Osimo
ad un prezzo superiore a quello indicato nei relativi atti di compravendita. La commissione
tributaria provinciale di Ancona accoglieva parzialmente il ricorso riducendo le sanzioni.

delle entrate, la commissione tributaria regionale delle Marche li rigettava entrambi. Osservava
la CTR, per quanto qui interessa, che l’avviso di accertamento non era nullo per difetto di
motivazione, come sosteneva la contribuente, per non aver l’agenzia delle entrate tenuto conto
delle deduzioni svolte dalla contribuente nella fase dell’accertamento con adesione, in quanto
non si trattava dell’applicazione del cosiddetto redditometro e l’accertamento si fondava su
documenti acquisiti ai sensi dell’articolo 32 del d.p.r. 600/73; inoltre l’ufficio aveva
compiutamente spiegato l’iter logico seguito per determinare i maggiori ricavi. L’accertamento,
poi, era basato su presunzioni gravi, precise e concordanti consistenti nel fatto che la società
aveva dichiarato un utile d’impresa di C 3.124,00 che di per sé era rilevatore di
sottofatturazioni. Inoltre il valore attribuito uniformemente a tutti gli appartamenti era
congruo, tenuto conto che l’agenzia delle entrate aveva applicato a tutti gli immobili il valore
più basso accertato nei confronti di un appartamento di grande metratura.
2. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la società Borgo
Costruzioni S.r.l. svolgendo due motivi illustrati con memoria. L’agenzia delle entrate si è
costituita in giudizio con controricorso. A seguito del dichiarato fallimento della società, si è
costituito in giudizio il curatore fallimentare. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni
scritte ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..
3. Con il primo motivo la ricorrente deduce difetto di motivazione, ai sensi dell’articolo
360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., in quanto la CTR non ha motivato in ordine al fatto che
era stato sostenuto che l’avviso di accertamento era nullo per difetto di motivazione in quanto
erano state ignorate completamente le deduzioni difensive e la documentazione offerta in fase
di contraddittorio dalla società ricorrente.
4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1,
n.3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 39 del d.p.r. 600/73. Sostiene che gli accertamenti
svolti e le verifiche effettuate non hanno evidenziato elementi che fossero in grado di
assurgere a presunzioni con le specifiche caratteristiche della gravità, della precisione e della
concordanza richiesti dalla legge. Ciò in quanto i contratti preliminari che erano stati rinvenuti
presso la banca che aveva concesso agli acquirenti Bucci e Cantori i mutui per l’acquisto degli
immobili erano privi di rilevanza probatoria sia perché non recavano la sottoscrizione dei
promissari acquirenti sia perché erano stati prodotti, nella fase di accertamento con adesione,
1

Proposti appello principale ed incidentale da parte della società contribuente e dell’agenzia

due preliminari sottoscritti da entrambe le parti che recavano il medesimo prezzo indicato negli
atti notarili. Inoltre l’agenzia delle entrate si era avvalsa di una doppia presunzione poiché,
sulla base delle presunzioni dell’esistenza dei preliminari riguardanti due immobili e della
perizia di stima degli stessi nonché dello scarso reddito dichiarato, aveva presunto la
sottofatturazione in relazione anche agli altri appartamenti venduti.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è inammissibile. Invero la ricorrente

riferita al fatto che l’avviso di accertamento non deve necessariamente essere motivato con
riferimento agli elementi assunti in sede di accertamento con adesione, laddove il vizio di
motivazione denunciabile ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. può concernere
esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della
controversia, non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche ( Cass. Sez.
Un. n. 21712 del 17.11.2004 ).
2. In ordine al secondo motivo di ricorso, si osserva che la Corte di legittimità ha già
affermato il principio, che questo collegio condivide, secondo cui «In tema di accertamento
tributario relativo sia all’imposizione diretta, che all’IVA, la legge – rispettivamente art. 39,
primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (richiamato dal successivo art. 40 per
quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed art.
54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – dispone che l’inesistenza di passività dichiarate, nel
primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di
presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca
prove “certe”. Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla
legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e
complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in
motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma
solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo
momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e
concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente,
che ne è onerato ai sensi degli articoli 2727 e ss. e 2697, secondo comma, cod. civ.» ( Cass. n.
14237 del 07/06/2017; Cass. n. 9784 del 23/04/2010 ). Nel caso di specie la CTR, con
valutazione di merito che non è censurata sotto il profilo motivazionale, ha ritenuto che gli
elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, consistenti nel rinvenimento presso gli istituti
bancari di due contratti preliminari afferenti gli immobili venduti ai signori Bucci e Cantori,
nelle perizie effettuate dalle banche stesse sugli immobili e nella scarsità del reddito
denunciato dalla contribuente, costituissero presunzioni gravi, precise e concordanti del fatto
che il prezzo indicato nei due atti di acquisto era inferiore a quello effettivamente pagato ma
non ha esplicitato le ragioni per le quali non ha ritenuto di prendere in considerazione altri
contratti preliminari asseritamente sottoscritti da entrambe le parti e nei quali il prezzo indicato
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censura sotto il profilo del vizio di motivazione la decisione in diritto implicitamente assunta

corrispondeva a quello indicato nell’atto. Ciò facendo la CTR ha omesso di valutare la prova
contraria offerta dalla contribuente, incorrendo così nel denunciato vizio.
La CTR ha, poi, confermato la legittimità dell’avviso di accertamento anche avuto riguardo
ad altre unità immobiliari vendute dalla contribuente a terzi con applicazione presuntiva del
medesimo prezzo. Sennonché, così operando, la CTR è incorsa nel divieto della c.d.
“praesumptio de praesumpto”, non potendosi valorizzare una presunzione come fatto noto, per
derivarne da essa un’altra presunzione ( ex nnultis, Cass. n. 5045 del 09/04/2002 ). Invero

del reddito dichiarato ( fatto noto ) la CTR ha fatto derivare la simulazione del prezzo delle
compravendite Bucci e Cantori ( fatto ignoto ) e da tale fatto ha fatto derivare l’ulteriore
presunzione che anche per gli altri immobili fosse stato incassato un prezzo superiore a quello
indicato negli atti di acquisto. Per contro, l’unico fatto noto su cui si basava la presunzione di
sottofatturazione per gli altri immobili era la scarsità del reddito dichiarato, elemento che, da
solo, non è stato ritenuto sufficiente a sostenere la legittimità dell’atto impositivo.
3. Il ricorso va, dunque, accolto in relazione al secondo motivo e l’impugnata decisione va
cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche in diversa composizione
che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito
oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa
l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 novembre 2017.

dall’esistenza dei due preliminari e delle perizie attinenti a due immobili nonché dalla scarsità

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