Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3019 del 11/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3019 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

SENTENZA

sul ricorso 22534-2009 proposto da:
IOVIENO SILVANA VNISVN61S64L245D, AUTIERI ANNA MARIA
TRANMR34C64L2450, IOVIENO ASSUNTA VNISNT60P41L259H,
IOVIENO SALVATORE VNISVT65H21F839U, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA LUIGI CHIALA 125/D, presso
lo studio dell’avvocato RICCIARDELLI BRUNO, che li
2013
2373

rappresenta e difende unitamente all’avvocato
RICCIARDELLI FEDELMASSIMO;
– ricorrenti contro

BANCO DI NAPOLI S.P.A. (già SANPAOLO BANCO DI NAPOLI

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Data pubblicazione: 11/02/2014

S.P.A.)

04485191219,

facente

parte

del

Gruppo

Bancario “INTESA SAN PAOLO” 04485191219, Banca
aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi, in persona del suo procuratore speciale
Avv. ALBERTO BERTALOT, elettivamente domiciliato in

dell’avvocato MARTELLA DARIO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

COMUNE LETTERE ;
– intimati –

avverso la sentenza n. 464/2008 del TRIBUNALE DI
TORRE ANNUNZIATA SEZIONE DISTACCATA DI GRAGNANO,
depositata il 22/10/2008, R.G.N. 196/C/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/12/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTA
VIVALDI;
udito l’Avvocato BRUNO RICCIARDELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso p.q.r.;

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ROMA, L.G0 DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex artt. 615 e 617, secondo comma, c.p.c. il Comune
di Lettere (ma nell’epigrafe della sentenza è indicato il Banco
di Napoli) propose opposizione all’esecuzione ed agli atti
esecutivi chiedendo al giudice dell’esecuzione di “accertare e

Napoli spa ex art. 547 c.p.c. nella procedura di espropriazione
presso terzi con R.G. 205/GR/04 è stata negativa e, in
conseguenza di ciò, annullare le ordinanze. del 24.3.2005 e del
19.12.2006 “.
L’Ente opponente estese l’opposizione anche all’ordinanza resa
dal G.E. il 19.12.2006 in una ulteriore procedura esecutiva
(R.G. 244/GR/2005), promossa da Anna Maria Autieri ed Assunta,
Silvana e Salvatore Iovieno nei confronti del solo Banco di
Napoli, avverso il pagamento delle somme assegnate; procedura
definita con la detta ordinanza, con la quale il G.E. ordinò al
Tesoriere del Banco di Napoli il pagamento, in favore dei
creditori, delle somme depositata ex art. 494 c.p.c. sul
libretto postale n. 370553.
Nel giudizio si costituì anche il Banco di Napoli aderendo alla
domanda proposta dal Comune e chiedendo, una volta accertato
che la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa nella procedura
esecutiva di R.G. 205/GR/04 era da considerarsi negativa, la
revoca dell’ordinanza del 24.3.2005, con la quale il giudice
dell’esecuzione aveva disposto l’assegnazione, in favore dei
creditori, della somma di C 19.786,30.
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dichiarare che la dichiarazione resa dal S. Paolo Banco di

Si costituirono anche i creditori contestando la fondatezza
delle opposizioni proposte sotto diversi profili.
Il tribunale, con sentenza del 22.10.2008, precisato che
l’opposizione proposta doveva intendersi quale opposizione agli
atti esecutivi ai sensi dell’art. 617, secondo comma c.p.c.,

avverso l’ordinanza del G.E. del 24.3.2005 nel procedimento di
R.G. es. n. 205/2004, sul presupposto che il tribunale si era
già pronunciato con sentenza n. 379 del 2008 in data 23.9.2008,
limitando l’esame all’ordinanza del 19.12.2006, che, in
accoglimento dell’opposizione proposta, revocò.
Anna Maria Autieri ed Assunta, Silvana e Salvatore Ioveno hanno
proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso il S. Paolo Banco di Napoli s.p.a..
Il Comune di Lettere non ha svolto attività difensiva.
Le parti costituite hanno presentato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza
pubblicata una volta entrato in vigore il D. Lgs. 15 febbraio
2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in
materia di ricorso per cassazione; con l’applicazione, quindi,
delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo I.
introdotto dall’art. 6 del

Secondo l’art. 366-bis c.p.c.

decreto – i motivi di ricorso devono essere formulati, a pena di
inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei
casi previsti dall’ art. 360, n. l), 2), 3) e 4, l’illustrazione
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ritenne l’inammissibilità dell’opposizione proposta dal Comune

di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un
quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360,
primo comma, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve
contenere la chiara indicazione del fatto controverso in
relazione al quale la motivazione si assume omessa o

insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare
la decisione.
Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c.,
l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di
inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in
relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare
la decisione; e la relativa censura deve contenere un momento di
sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva
puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze
in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilità (S.U. 1.10.2007 n. 20603; Cass. 18.7.2007 n.
16002).
Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione
risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di
diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere
formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la
violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il
vizio denunciato alla fattispecie concreta ( v. S.U. 11.3.2008
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contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta

n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità – a norma dell’art.
366 bis c.p.c. – del motivo di ricorso per cassazione il cui
quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere
generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo
della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie

definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi
desumere il quesito dal contenuto del motivo od integrare il
primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del
suddetto articolo).
La funzione propria del quesito di diritto – quindi – è quella
di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del
solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della
questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal
giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del
ricorrente, la regola da applicare (da ultimo Cass.7.4.2009 n.
8463; v, anche S.U. ord. 27.3.2009 n. 7433).
Inoltre, l’art. 366 bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di
formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta – ai
fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso una diversa valutazione, da parte del giudice di legittimità, a
seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dai numeri 1,
2, 3 e 4 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., ovvero del motivo
previsto dal numero 5 della stessa disposizione.
Nel primo caso ciascuna censura

come già detto – deve,

all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di
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1

in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a

diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va
funzionalizzata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., all’enunciazione
del principio di diritto, ovvero a

dicta

giurisprudenziali su

questioni di diritto di particolare importanza.
Nell’ipotesi, invece, in cui venga in rilievo il motivo di cui

iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una
illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve
concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto
controverso ( cd. momento di sintesi) – in relazione al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle
ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la
motivazione a giustificare la decisione (v. da ultimo Cass.
25.2.2009 n. 4556; v. anche Cass. 18.11.2011 n. 24255).
I motivi rispettano i requisiti richiesti dall’art. 366

bis

c.p.c..
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano

violazione e falsa

applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in
relazione all’ art. 617 II co. c.p.c..
denuncia violazione e falsa

Con il secondo motivo si

applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in
relazione agli artt. 81, 100 e 617 II co. c.p.c..
Con il terzo motivo si denuncia

violazione dell’art. 360 n. 5

c.p.c. Vizio di motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio.
I motivi, intimamente connessi, sono esaminati congiuntamente.
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al n. 5 dell’art. 360 c. p.c.c. (il cui oggetto riguarda il solo

Essi sono fondati nei termini e per le ragioni che seguono.
Il tribunale, con la sentenza impugnata: a) ha qualificato
l’opposizione proposta dal Comune di Lettere quale opposizione
agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617, comma II c.p.c.; b)
ha ritenuto inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi

procedimento di R.G. Es. n.244/2005) sul presupposto che la
materia aveva già formato oggetto di altro giudizio (sentenza n.
379 in data 23.9.2008); c) ha limitato l’esame all’ordinanza del
19.12.2006, resa nel procedimento esecutivo di R.G. Es. n.
244/05 ritenendo fondata l’opposizione proposta dal Comune di
Lettere avverso tale ordinanza (del 19.12.2006) che revocò.
Ma la procedura di R.G. Es. n. 244/05 era stata promossa dagli
odierni ricorrenti nei confronti del solo San Paolo Banco di
Napoli per la mancata ottemperanza, da parte dell’Istituto di
credito, a dare esecuzione al provvedimento di assegnazione
emesso dal Giudice dell’esecuzione a conclusione della procedura
esecutiva presso terzi.
In questa procedura il Comune di Lettere non è parte esecutata,
e non ha alcuna veste per partecipare al procedimento esecutivo;
come tale, da un lato non ha alcun interesse neppure a proporre
l’opposizione esecutiva, dall’altro, la sua estraneità a questo
procedimento determina il suo difetto di legittimazione attiva
in relazione all’opposizione che si ripete- investiva un
provvedimento – l’ordinanza del 19.12.2006 – relativo alla

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proposta avverso l’ordinanza del G.E. del 24.3.2005 (resa nel

esecuzione intrapresa dagli attuali ricorrenti esclusivamente
nei confronti del San Paolo Banco di Napoli.
L’esame degli ulteriori profili resta assorbito.
Conclusivamente, il ricorso è accolto e la sentenza è cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte

pronunciare nel merito e dichiarare inammissibile l’opposizione
proposta.
Le ragioni che hanno condotto all’accoglimento dell’opposizione
giustificano la compensazione delle spese del giudizio di
merito.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e,
liquidate come in dispositivo in favore dei ricorrenti, sono
poste a carico della resistente San Paolo Banco di Napoli spa.
P.Q.M.

La Corte accoglie

il ricorso. Cassa e, decidendo nel merito,

dichiara inammissibile l’opposizione proposta. Compensa le spese
del giudizio di merito. Condanna la resistente San Paolo Banco
di Napoli spa al pagamento delle spese che liquida in
complessivi C 3.200,00, di cui C 3.000,00 per compensi, oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma, il giorno 10 dicembre 2013, nella camera di
consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione.

di cassazione, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., può

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