Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3019 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. II, 10/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 10/02/2010), n.3019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 272/2005 proposto da:

T.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell’avvocato MOSCARINI Lucio V.,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.Z. (OMISSIS), D.N.R.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RICCIOTTI

11, presso lo studio dell’avvocato SINIBALDI MICHELE, rappresentati e

difesi dall’avvocato TATOZZI Camillo;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 539/2004 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 19/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato MOSCARINI Lucio, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 13.03.1989 T.I., O.G., T.N. e M.G. citavano in giudizio avanti al Pretore di Chieti i coniugi P.Z. e D.N. R. al fine di ottenere attraverso la denuncia di nuova opera un provvedimento sospensivo riguardante la costruzione, da parte dei convenuti, di un fabbricato da essi ritenuto a distanza non regolamentare dal confine del fondo di cui essi erano comproprietari.

Radicatosi il contraddittorio i convenuti contestavano la domanda assumendo che la linea di confine non era quella rappresentata dalla mappe catastali, in quanto essa si identificava con la mezzeria del canale interposto tra i fondi delle parti, per cui l’erigende fabbricato doveva ritenersi a distanza regolare ove riferito al predetto confine di fatto anzichè a quello catastale.

Il pretore, rigettava il ricorso, rimettendo le parti davanti al Tribunale per il giudizio di merito. Gli attori avevano altresì notificato avanti alla medesima autorità giudiziaria, in data 20.3.89 altra citazione nei confronti degli stessi convenuti chiedendo ordinarsi l’apposizione dei termini confinari. Entrambi i giudizi venivano riuniti avanti al Tribunale di Chieti, il quale – previa istruzione della causa a mezzo c.t.u. ed escussione testi – con sentenza n. 55 del 29.01-28.03.2001 rigettava entrambe le domande attrici, dichiarando che la linea di confine rimaneva stabilita nel centro del fosso di raccolta di acque piovane e che la costruzione dei convenuti era pertanto posta a distanza regolamentare dal confine; condannava infine gli attori alla rifusione delle spese processuali in favore dei convenuti.

Avverso la decisione proponevano appello gli attori soccombenti insistendo nelle proprie domande e difese; contestavano l’affermazione del giudice di prima istanza circa l’identificazione della linea di confine con l’attuale canalone, che in realtà non era rimasto sempre uguale negli anni, per essere stato radicalmente modificato dai convenuti sia nella larghezza che nell’altezza. Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

L’adita Corte d’Appello de L’Aquila, con sentenza n. 539/04 depos. il 19.0.2004 rigettava il gravame, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese processuali.

Questi ultimi ricorrono per la cassazione di tale pronuncia, sulla base di n. 3 censure illustrate da successiva memoria ex art. 378 c.p.c.; gli intimati resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’esponente con il primo motivo del ricorso denunzia la violazione degli artt. 950 e 951 c.c., nonchè il vizio di insufficiente motivazione della sentenza impugnata. Con il secondo motivo denunzia la violazione degli stessi artt. 950 e 951 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che il vizio di motivazione. Secondo dette censure la Corte di merito avrebbe fondato il proprio convincimento sulla sola base delle relazioni dei due consulenti tecnici d’ufficio, senza tenere conto nè delle prove testimoniali espletate nè della documentazione catastale e fotografica versata in atti. Sostiene il ricorrente che il fosso un tempo, in effetti, coincideva con il confine catastale tra le due proprietà, ma poi – contrariamente a quanto ritenuto in sentenza – vi era stata una rilevante modificazione dello stato dei luoghi attribuibile alla ditta Pasqualone-Di Nicola che aveva comportato alterazione della linea di confine. Ciò era avvenuto a seguito di lavori di riporto di terreno e di innalzamento del piano di campagna, come del resto confermato dalle dichiarazioni dei testi di parte attrice. Peraltro la sentenza impugnata era viziata da difetto di motivazione in quanto non consentiva di verificare “nè se le risultanze istruttorie siano state apprezzate in modo globale e unitario, nè il valore preminente attribuito agli elementi probatori utilizzati rispetto a quelli non considerati”.

Le censure – esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse – sono infondate, in quanto, sia le denunciate violazioni di legge che i vizi di motivazione si risolvono chiaramente in questioni di merito come tali improponibili in sede di legittimità.

Questa Corte ha più volte osservato al riguardo che… “il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza dei criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che Se ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della “ratio decidendi”, e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. n. 15693 del 12/08/2004; Cass. n. 11462 del 19.6.2004). Lo stesso discorso va fatto anche per quanto riguarda la valutazione dei testi ed il “diverso peso probatorio” attribuito dal giudice ad alcune testimonianze rispetto ad altre (Cass. n. 1554 del 28.1.2004). Tra l’altro il ricorrente, in omaggio al principio di autosufficienza, avrebbe dovuto trascrivere per intero le dichiarazioni dei testi escussi e non solo riportare brani delle stesse.

Non v’è dubbio altresì che il giudice a quo ha sottoposto a rigoroso vaglio critico tutto il materiale raccolto, pervenendo in tal modo ad un giudizio congruamente motivato ed immune da vizi logici e giuridici. Egli infatti ha tenuto conto anche degli inviti rivolti al comune di S. Giovanni Teatino al P.; ha preso in esame gli elaborati peritali “invocati dagli appellanti” alla luce delle ctu espletate nel corso del giudizio ed anche la documentazione fotografica allegata (“che contrariamente a quanto pure sostenuto dagli appellanti, non rende affatto evidente “la trasformazione dello stato dei luoghi rispetto alla consistenza originaria” che anzi supporta ulteriormente la decisione impugnata …”). infine ha spiegato perchè non ha ritenuto attendibili le dichiarazioni dei testi dedotti dagli attori (“alla stregua di quanto accertato dal c.t.u. Geom. M.”….). Ne consegue l’infondatezza delle censure esaminate.

Passando all’esame del 3^ ed ultimo motivo, con esso l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., nonchè la motivazione incongrua ed erronea. Lamenta che la statuizione sulle spese “non è stata per nulla motivata e tra l’altro fa riferimento ad un oggetto del giudizio, improprio e fantomatico”, anche in rapporto “…alla consistente e rilevante liquidazione operata … per un totale di L. 30.000.000…”. Il motivo è inammissibile sia per la sua genericità, sia perchè esso si riferisce, evidentemente, al regolamento delle spese del giudizio di primo grado ad opera di quel giudice, che non erano state oggetto di alcuna censura in sede d’appello; la Corte Territoriale, peraltro, ha invero correttamente motivato la statuizione sulle spese, richiamando il principio della soccombenza di cui al cit. art. 91 c.p.c..

Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA