Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3019 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 3019 Anno 2018
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME

ORDINANZA
sul ricorso 9124-2014 proposto da:
CIMARA DIEGO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
NOMENTANA 76, presso lo studio dell’avvocato MARCO
SELVAGGI, che lo rappresenta e difende giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrente contro
RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA , in persona
2017
1418

dell’Avv.

FRANCESCO

SPADAFORA

in

qualità

di

Responsabile del Contenzioso Civile, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO, 60, presso lo
studio dell’avvocato LETIZIA CAROLI, che la
rappresenta e difende giusta procura a margine del

Data pubblicazione: 08/02/2018

controricorso;
– controricorrente nonché contro

CASAGIT

CASSA

AUTONOMA

ASSISTENZA

INTEGRATIVA

GIORNALISTI ITALIANI;
intimata

avverso la sentenza n. 6552/2013 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 03/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO
GIAIME GUIZZI;

RITENUTO IN FATTO

1. Diego Cimara ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 6552/13 pronunciata — ai
sensi, per quanto ancora di interesse, dell’art. 281-sexies c.p.c. — dalla Corte di Appello di
Roma, di rigetto del gravame dal medesimo proposto avverso la sentenza n. 2216/08 del
Tribunale di Roma, che, a propria volta, aveva solo parzialmente accolto la domanda

Italiana s.p.a. (d’ora il poi, “RAI”).

2. Riferisce, in particolare, il ricorrente — giornalista della testata “TG1” — di aver
convenuto in giudizio innanzi al Tribunale capitolino la predetta società RAI, affinché ne
fosse accertata la responsabilità, ai sensi dell’art. 2043 c.c., in relazione ad una caduta
occorsagli mentre scendeva la scale presenti all’interno di una palazzina degli studi televisivi
della struttura di Saxa Raubra, a causa di una macchia d’olio sui gradini.
All’esito del giudizio di primo grado il Cimara conseguiva il risarcimento dei danni alla
persona, liquidati nella misura di € 8.779,80 (mentre CASAGIT-Cassa Autonoma di Assistenza
Integrativa dei Giornalisti Italiani, intervenuta volontariamente in causa, deducendo di aver
fornito prestazioni assistenziali al suo associato e chiedendo, pertanto, di surrogarsi allo
stesso nei limiti degli importi erogati, otteneva, per parte propria, la somma di € 4.747,00).
Il Cimara appellava la sentenza emessa dal primo giudice, dolendosi — per quel che qui
interessa, con il primo motivo — dell’erroneità della sentenza impugnata, per aver ritenuto
inammissibile, per tardività, la sua domanda di condanna generica al risarcimento dei danni
subiti, e, con il secondo motivo, per aver rigettato la richiesta di rimessione in termini,
relativamente alla produzione di documenti volti a dimostrare l’aggravamento dei postumi
delle lesioni patite.

3. Avverso la decisione della Corte romana ha proposto ricorso per cassazione il Cimara,
sulla base di due motivi.

4. Ha resistito con controricorso la società RAI, che ha chiesto rigettarsi il ricorso
avversario, assumendone l’inammissibilità — in particolare, per difetto del requisito
dell’autosufficienza — e, comunque, l’infondatezza.

3

risarcitoria dal medesimo Cimara avanzata nei confronti della società RAI-Radio Televisione

Non è, invece, intervenuta nel presente giudizio CASAGIT.

5. Le parti hanno presentato memorie insistendo nelle proprie conclusioni.

OSSERVATO IN DIRITID

ricorrente si duole dell’omesso esame della domanda di condanna generica.
Si contesta, in particolare, la sentenza impugnata laddove ha ritenuto la domanda di
condanna generica come formulata in via subordinata, giacché– assume, invece, il Cimara —
essa “è stata formulata sin dall’atto di citazione non come domanda subordinata, ma come
domanda principale”. Del resto, si rileva, il giudice di prime cure aveva rigettato siffatta
domanda “per diversa motivazione (tardività)”, sicché — a dire sempre del ricorrente —
“appare particolarmente anomalo” che la Corte capitolina, nel condividere la statuizione di
reiezione della domanda di condanna generica, abbia fatto riferimento alla sua, supposta,
natura subordinata, di talché, nel caso di specie, non sussisterebbe “un rigetto con altra
motivazione, ma l’omesso esame del punto, decisivo, che era stato prospettato dalle parti”.

6.1. Il motivo è inammissibile.
Difatti, la — seppur stringata — motivazione della Corte capitolina individua due distinte

“rationes decidendi” a sostegno del rigetto del motivo di gravame volto a contestare la
reiezione, da parte del primo giudice, della domanda di condanna generica avanzata dal
Cimara in relazione ai danni conseguenti al sinistro occorsogli. Per un verso, infatti, sul
presupposto che l’odierno ricorrente abbia comunque conseguito — all’esito del giudizio di
primo grado — il ristoro del pregiudizio patito, il giudice di appello afferma come lo stesso
fosse “privo dell’interesse ad impugnare la sentenza che ha accolto la sua domanda”; per
altro verso, la decisione oggi impugnata assume la correttezza della statuizione con cui il
Tribunale ha rigettato la domanda di condanna generica, per averla ritenuta proposta solo in
via di subordine rispetto a quella che includeva anche la liquidazione del

“quantum

debeatur”, e che era stata accolta.
Orbene, si tratta di due diverse ragioni, ambedue di natura processuale, ciascuna delle
quali idonea “ex se” — e in particolar modo la prima — a sorreggere la decisione della Corte

/1

6. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., il

capitolina. Poiché la carenza di interesse per accoglimento della domanda risarcitoria e
liquidazione del “quantum debeatur” non è stata impugnata, trova applicazione il principio
già enunciato da questa Corte — e al quale si intende dare continuità — secondo cui, ove una
sentenza di merito “sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna

delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata,
l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura

impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza” (ex multis,
Cass. Sez. 6-5, ord. 18 aprile 2017, n. 9752, Rv. 643802-01; in senso sostanzialmente analogo,
Cass. Sez. Lav., sent. 4 marzo 2016, n. 4293, Rv. 639159-01, nonché, da ultimo, Cass. Sez. 3,
ord. 21 giugno 2017, n. 15350, Rv. 644814-01).
La censura è, pertanto, inammissibile.

7. Con il secondo motivo il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione degli artt.
184 e 184-bis c.p.c.” (norma, quest’ultima, abrogata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, con
decorrenza a far data dal 4 luglio 2009, ma applicabile

“ratione temporis” — nella

prospettazione del Cimara — alla presente fattispecie), nonché, “sotto diverso profilo”,
nuovamente l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le
parti. Si contesta la decisione impugnata laddove afferma che l’odierno ricorrente “non
avrebbe dimostrato i presupposti per la rimessione in termini ex art. 184-bis c.p.c.”,
relativamente alla produzione documentale volta a provare l’aggravamento dei postumi di
invalidità permanente delle lesioni subite, successivo all’atto di citazione.
Si evidenzia, per un verso, che la pronuncia del giudice d’appello “non appare avere
correttamente applicato le disposizioni codicistiche richiamate” (il ricorso contiene, infatti,
un riferimento anche all’art. 184 del codice di rito civile), né “seguito l’orientamento più
recente della Suprema Corte”, che ha ampliato la portata dell’istituto della rimessione in
termini per garantire la più ampia operatività al “principio di effettività della tutela
giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive”; e ciò, in particolare, considerando che
— nel caso in esame — “la prova del ritardo incolpevole nella produzione della
documentazione era evidente e non certamente mancante, visto che si trattava di
documentazione proveniente da terzi” e la statuizione di rigetto di prova di incolpevole
ritardo era stata oggetto di circostanziata censura.

relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non

A questo profilo di censura, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
(dovendo ritenersi, all’evidenza, frutto di “lapsus calami” il richiamo al n. 5 dello stesso
articolo, altrimenti non trovando spiegazione né il riferimento alla “violazione e falsa
applicazione” degli artt. 184 e 184-bis c.p.c., né la contestuale evocazione, ma “sotto diverso
profilo”, di un “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti”), il ricorrente ne affianca un secondo, censurando la decisione qui

nella sentenza di primo grado secondo cui non era stata dimostrata la data di richiesta di
rilascio della documentazione” suddetta, avanzata “all’ufficio competente”.

7.1. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
La Corte di merito ha, infatti, respinto la censura di violazione dell’art. 184-bis c.p.c.
ribadendo le ragioni contenute nell’ordinanza dell’Il gennaio 2007 del giudizio di primo
grado, secondo cui l’attore non aveva provato l’inadempimento incolpevole del termine per
la produzione di documenti, quanto a quelli risalenti al 2004 in difetto di prova,
quantomeno, del richiesto rilascio degli stessi nel rispetto del termine di cui all’art. 184
c.p.c., quanto ai certificati medici del 2007 avendoli, invece, depositati ad istruttoria
9)_.–conclusa. Tale “ratio decidendi” non è impugnata, essendo la censura tautologica e generica
e quindi anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ai sensi del d.m. 10
marzo 2014, n. 55.

9. A carico del ricorrente rimasto soccombente sussiste l’obbligo di versare un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, trovando tale norma applicazione anche in casi — come quello presente
— di inammissibilità originaria del ricorso (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 10 febbraio 2017, n. 3542).

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando Diego Cimara a rifondere alla
società RAI-Radio Televisione Italiana s.p.a. le spese del presente giudizio, che liquida in €.
2.700, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge.

impugnata laddove avrebbe totalmente omesso di esaminare la “affermazione contenuta

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo
introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte

di Cassazione, il 20 giugno 2017.

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