Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3019 del 07/02/2011

Cassazione civile sez. I, 07/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 07/02/2011), n.3019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19825/2009 proposto da:

O.B. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA ADRIANA 5/C presso lo studio dell’avvocato ANDREA

SCIARRILLO, (Studio Legale Stile), rappresentato e difeso

dall’avvocato CACCIATORE Raimondo, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA – UTG DELLA PROVINCIA DI UDINE;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 324/09 del GIUDICE DI PACE di UDINE del

30/05/09, depositata il 03/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “1.- Il Giudice di pace di Udine, con decreto del 3.6.2009, ha rigettato il ricorso proposto da O.B. contro il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Udine.

Contro il decreto O.B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due articolati motivi.

Gli intimati – Ministero dell’Interno e Prefetto di Udine -non hanno svolto difese.

In diritto:

2.1.- Con i due motivi il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione formulando i seguenti quesiti in relazione al primo gruppo di censure:

a) l’art. 13, comma 3, T.U. impone che l’espulsione sia disposta in ogni caso con decreto motivato? b) l’espulsione è illegittima e non può essere disposta se non previo esame della mancanza dei requisiti richiesti per il soggiorno e pertanto se non dopo una attenta valutazione circa la immeritevolezza dello straniero a protrarre il suo soggiorno sul territorio nazionale? c) è illegittimo il decreto di espulsione qualora la sua esecuzione determini una illegittima ingerenza nella vita personale e/o del nucleo familiare dello straniero e non sussista alcun prevalente interesse pubblico all’espulsione? Le censure appaiono inammissibili per violazione dell’art. 366 bis c.p.c.. Infatti, il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. E’, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge (Sez. 3^, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).

Nella concreta fattispecie manca, nei quesiti, qualsiasi riferimento agli elementi di fatto rilevanti per il giudizio, mentre dal provvedimento impugnato si desume che l’espulsione è stata disposta nei confronti del ricorrente perchè già irregolarmente pervenuto sul territorio nazionale, vi si era ulteriormente trattenuto in condizioni di clandestinità anche successivamente al mancato riconoscimento della condizione di rifugiato politico con il rigetto dell’istanza all’uopo presentata.

2.2.- Il secondo gruppo di censure si conclude con i seguenti quesiti: a) il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, impone che il decreto di espulsione sia tradotto nella lingua madre o comunque in una lingua conosciuta o comunque accertata come conosciuta dallo straniero? b) è illegittimo il decreto di espulsione tradotto nelle lingue veicolari inglese, francese o spagnolo senza indicare compiutamente e specificare concretamente l’impossibilità di tradurre il predetto decreto nella lingua madre o in una lingua effettivamente conosciuta dallo straniero? c) la mera prolungata permanenza in territorio italiano dello straniero, in assenza di ulteriori prove e/o circostanze concrete e certe, non può da sola lasciar presumere la perfetta conoscenza (scritta e orale) della lingua italiana? La censure appaiono manifestamente infondate perchè il Giudice di pace ha disatteso il motivo di ricorso relativo all’omessa traduzione del decreto di espulsione evidenziando che il provvedimento era stato tradotto in lingua inglese, una delle tre c.d. veicolari previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, e che, anche a non voler tener conto dell’ufficialità della lingua inglese nel Paese di appartenenza e, conseguentemente, della più che fondata presunzione della comprensione da parte dell’interessato, la più che quinquennale permanenza sul territorio nazionale porta a concludere che lo stesso potesse anche avere sufficiente conoscenza della lingua italiana da poter, quantomeno, rendersi conto del contenuto dei provvedimenti che gli venivano notificati.

Ciò posto, appare accertamento di fatto adeguatamente motivato quello operato dal giudice del merito circa la conoscenza della lingua desunta dalla lunga permanenza in Italia, in conformità al principio da tempo enunciato dalla S.C. secondo la quale l’affermazione della mancata conoscenza della lingua italiana nella quale è comunicato il provvedimento espulsivo, privo di traduzione, ha natura di eccezione in senso proprio. Per decidere su di essa il giudice può fare uso di presunzioni, ai sensi dell’art. 2727 cod. civ., desumendo dal fatto noto della permanenza in Italia del ricorrente da oltre un anno, alla data del decreto oggetto di ricorso, il fatto della conoscenza della lingua italiana e del contenuto del provvedimento da parte del suo destinatario, che lo ha poi impugnato (Sez. 1^, Sentenza n. 12812 del 03/09/2003. Cfr. anche Sez. 1^, Sentenza n. 274 del 11/01/2006). Il ricorso, quindi, può essere deciso in Camera di consiglio ex artt. 375 e 380 bis c.p.c.”.

p. 2.- Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono al rigetto del ricorso. Nei confronti del Ministro dell’Interno, peraltro, l’impugnazione è inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministro dell’Interno e rigetta il ricorso proposto nei confronti del Prefetto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011

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