Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30189 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

DITTA STRACCALI LORENZO (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BRITANNIA 54, presso lo studio dell’avvocato LIJOI ANDREA, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale alle liti in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINITRANSPORT SRL (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 981/2010 del TRIBUNALE di PRATO, depositata il

22/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Andrea Lijoi che si riporta agli

scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che nulla osserva.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.

“Il relatore, cons. Adelaide Amendola esaminati gli atti, osserva:

1. La Ditta Straccali Lorenzo propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Giudice di Pace di Prato, su istanza di Minitransport s.r.l., per il pagamento della somma di Euro 1.894,10, oltre interessi e spese. Dedusse di nulla dovere all’ingiungente.

Questa, costituitasi in giudizio, contestò le affermazioni della controparte.

Con sentenza del 14 giugno 2004 il giudice adito rigettò l’opposizione.

Proposto gravame dalla Ditta Straccali, il Tribunale, in data 22 giugno 2010, lo ha respinto.

Secondo il decidente Minitransport s.r.l. aveva dimostrato di avere ricevuto dall’opponente l’incarico di effettuare i trasporti riguardanti le ditte Somebody di (OMISSIS) e Caritex di (OMISSIS), mentre l’assunto di contatti tra Somebody e la sede di (OMISSIS) del vettore era smentito dalla inesistenza della stessa.

2. La ditta Straccali Lorenzo ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi.

Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata.

3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis, inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a).

Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., per esservi rigettato.

4 I due motivi, con i quali il ricorrente denuncia violazione dell’art. 1678 c.c. e dell’art. 1683 c.c. e segg., nonchè dell’art. 1689 cod. civ. (motivi che si prestano a essere esaminati congiuntamente per la loro intrinseca connessione), sono, per certi aspetti inammissibili, per altri infondati.

L’assunto che il pagamento al vettore dei crediti derivanti dal contratto di trasporto spettasse al destinatario, in base al disposto dell’art. 1689 cod. civ, comma 2, introduce una questione non trattata nella sentenza impugnata, e quindi nuova.

Considerato invero che la norma prevede, a garanzia del vettore, una obbligazione gravante ex lege sul destinatario che eserciti i diritti nascenti dal contratto – l’obbligazione, cioè, di pagare il corrispettivo del trasporto, anche a prescindere dall’esistenza di eventuali assegni – la tesi difensiva avanzata dal ricorrente, incentrata sulla perdita dell’azione del vettore nei confronti del mittente, presuppone, sul piano fattuale, la prova di due circostanze, che non risultano mai entrate nel dibattito processuale:

la formale richiesta di consegna della merce, da parte del destinatario al vettore; l’intervenuta consegna, senza contestuale richiesta di pagamento del corrispettivo (confr. Cass. civ. 1 dicembre 2003).

Invece, per quanto risulta dalla sentenza impugnata, la Ditta Straccali, in sede di merito, si è limitata a sostenere di nulla dovere alla controparte, in ragione della inesistenza di un rapporto di committenza con Minitrasport s.r.l..

A ciò aggiungasi che le argomentazioni svolte in ordine alla valutazione del materiale istruttorio sono gravemente carenti sotto il profilo dell’autosufficienza.

Si ricorda, in proposito che tale requisito esige non solo che il contenuto dell’atto o della prova orale o documentale, di cui il giudice di merito avrebbe fatto malgoverno, sia riprodotto in ricorso, ma anche che risulti indicata la sede processuale in cui la produzione documentale è avvenuta nonchè il punto in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, rispettivamente acquisito e prodotti in sede di giudizio di legittimità essa sia rinvenibile (confr. Cass. civ., 23 marzo 2010, n. 6937; Cass. civ. 12 giugno 2008, n. 15808; Cass. civ. 25 maggio 2007, n. 12239).

Infine, ciò di cui la ricorrente si duole è esclusivamente la difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove operato dalla Corte territoriale rispetto a quello da essa preteso, in spregio al principio per cui spetta solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo, salvo i casi tassativi in cui è la legge stessa ad assegnare alla prova un valore legale (confr. Cass. civ., 6 marzo 2008, n. 6064).

Le critiche dell’impugnante al positivo apprezzamento dai fatti costitutivi dei diritti azionati dal vettore attengono, in definitiva, a giudizio di stretto merito, congruamente motivato, come tale incensabile in sede di legittimità”. Il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, che non sono in alcun modo infirmate dalle deduzioni svolte nella memoria di parte ricorrente.

Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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