Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30189 del 15/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 30189 Anno 2017
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

ORDINANZA
sul ricorso 4918-2012 proposto da:
FROGE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA
CONSULTA 50, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
MANCINI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MARIASOLE MASCIA;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MONZA &
2017
2843

BRIANZA in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 87/2011 della COMM.TRIB.REG. di

Data pubblicazione: 15/12/2017

MILANO, depositata il 27/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. LIANA

MARIA TERESA ZOSO.

R.G. 4918/2012
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. La società Froge S.r.l. impugnava l’avviso di accertamento con cui l’ufficio del registro
di Monza aveva elevato il valore del bene immobile sito in Milano, acquistato al prezzo di lire
270.000.000, a lire 1.120.700.000. Il ricorso veniva accolto dalla commissione tributaria
provinciale con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale di Milano.
Proposto ricorso per cassazione da parte dell’agenzia delle entrate, la sentenza veniva cassata

che i criteri di valutazione di cui all’articolo 51 del d.p.r. 131/1986 erano pari ordinati ed era
fondata la censura dell’amministrazione secondo cui la commissione regionale aveva errato
nell’affermare che l’agenzia delle entrate avrebbe dovuto, nell’effettuare l’accertamento, fare
riferimento in primo luogo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni o perizie giudiziarie
anteriori di non oltre tre anni dalla data dell’atto. Riassunto il giudizio innanzi alla CTR della
Lombardia, l’appello dell’ufficio veniva accolto con conferma della legittimità dell’avviso di
accertamento sul rilievo che l’avviso stesso era adeguatamente motivato perché conteneva,
anche se in modo succinto, la descrizione dell’ubicazione e del tipo dell’immobile
compravenduto, del suo stato nonché del criterio di valutazione adottato avuto riguardo ai
valori medi della zona per immobili similari. Inoltre l’ufficio aveva prodotto il listino dei prezzi
degli immobili ubicati in Milano, elaborato dal collegio degli agenti immobiliari, da cui risultava
che la valutazione effettuata dall’ufficio era corretta.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società contribuente
affidato a tre motivi illustrati con memoria. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con
controricorso.
3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360,
comma 1, n.3, cod. proc. civ., in relazione agli articoli 51, comma 3, e 52 del d.p.r. 131/1986
ed all’articolo 1 della legge 241/1990 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ.. Sostiene che nel 1986
agli eredi di Boffi Costantino, i quali successivamente avevano venduto, il 7 marzo 1988,
l’immobile alla società Froge S.r.l., era stato notificato un avviso di accertamento in materia di
imposta di successione dall’ufficio del registro di Desio che aveva rettificato il valore
dell’immobile determinandolo in complessive lire 264.000.000. Ne conseguiva che
l’amministrazione, con il provvedimento oggetto di questo giudizio, aveva rettificato non già il
valore dichiarato dalle parti in sede di compravendita bensì quello accertato da altra
amministrazione cui le parti si erano ottenute nell’atto d’acquisto. Inoltre la CTR non ha
argomentato in merito alla sussistenza di un precedente provvedimento di altra
amministrazione e non ha esplicitato le ragioni del successivo contraddittorio comportamento.
4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1,
n.3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 52, comma 2 bis del d.p.r. 131/86, all’articolo 7
della legge 212/2000 e all’articolo 3 della legge 241/1990 nonché omessa, insufficiente e
1

con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Lombardia sul rilievo

contraddittoria motivazione, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Sostiene
che la CTR non ha indicato i criteri di calcolo del valore dell’immobile e non ha spiegato le
ragioni che hanno indotto l’amministrazione ad adottare un provvedimento nuovo e diverso da
quello adottato dall’ufficio di Desio.
5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n.3,
cod. proc. civ., in relazione agli articoli 1 e 3 della legge 241/1990, all’articolo 97 della
Costituzione e all’articolo 10 della legge 212/2000 nonché omessa, insufficiente e

che la Corte di cassazione, con la sentenza numero 14294/2000 pronunciata nel giudizio di
impugnazione proposta dai danti causa della Froge S.r.l. avverso il medesimo avviso di
accertamento, ha accolto il ricorso affermando che era necessario, nella determinazione del
valore, prendere le mosse da quello accertato in sede di successione poiché nella valutazione
di un bene si deve fare riferimento al valore definito per quello o per analoghi beni nel corso
dell’ultimo triennio. Ne derivava che sussisteva una disparità di trattamento tra venditori
d’acquirenti, a discapito dei principi di rango costituzionale di imparzialità e buon andamento
della pubblica amministrazione.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva la Corte che i motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in
quanto sottendono la medesima questione giuridica. I motivi, diversamente da quanto eccepito
in comparsa di costituzione, sono ammissibili benché contengano distinte censure, riferite alle
diverse ipotesi di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.. La prospettazione della ricorrente non
esclude, invero, lo scrutinio delle censure stesse. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, la
configurazione formale della rubrica del motivo di gravame non ha contenuto vincolante per la
qualificazione del vizio denunciato, poiché è solo la esposizione delle ragioni di diritto della
impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura. Ciò
in quanto il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e
tassativamente previste dall’art. 360, comma 1, c.p.c., deve essere bensì articolato in specifici
motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di
impugnazione stabilite dalla citata disposizione, ma non è necessaria l’adozione di formule
sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Il fatto che un
singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere
prospettato come autonomo motivo, non costituisce, dunque, ragione d’inammissibilità
dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la
sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne,
se necessario, l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto
fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. S.U. n.
9100 6/5/2015; Cass. S.U. n. 17931 del 24//2013; Cass. n. 17514 del 2/9/2016 ).

2

contraddittoria motivazione, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Sostiene

Ciò posto, la CTR nel giudizio di rinvio era tenuta ad applicare il principio affermato dalla
Corte di legittimità con la sentenza rescindente n. 21644 del 12.10.2009, secondo cui i criteri
di valutazione di cui all’art. 51 dpr 131/86 – trasferimenti a qualsiasi titolo, divisioni e perizie
giudiziarie anteriori di non oltre tre anni, reddito netto di cui gli immobili siano suscettibili, ogni
altro elemento di valutazione – sono assolutamente pari ordinati, con la precisazione che la
norma, così come formulata, non autorizza a ritenere che in tale ipotesi l’Amministrazione
debba, in primo luogo, fare riferimento a trasferimenti a qualsiasi titolo, e alle divisioni e

l’Amministrazione, nell’accertamento valore, seguire uno qualsiasi dei criteri di cui al succitato
comma 3.
Nel caso di specie la CTR

ha fatto riferimento, al fine di valutare la corretta

determinazione del valore del bene, ad alcuni dei criteri indicati dall’art. 51 d.p.r. 131/86 (
ubicazione, tipo e stato dell’immobile compravenduto, valori medi della zona per immobili
similari ) ma non ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto che il criterio comparativo,
riferito al valore del bene accertato ai fini dell’imposta di successione, fosse recessivo rispetto
ad essi. La corretta applicazione del principio enunciato dalla corte di cassazione, invero,
impone bensì di considerare i criteri di valutazione di cui all’articolo 51 del d.p.r. 131/1986 pari
ordinati ma non esime dall’obbligo di motivare le ragioni per le quali taluni criteri sono ritenuti
prevalenti rispetto ad altri.
2. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione che, adeguandosi
ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle
spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 novembre 2017.

perizie giudiziarie anteriori di non oltre tre anni alla data dell’atto, ben potendo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA