Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30188 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIACOMO BONI 15, presso lo studio dell’avvocato SAMBATARO

ELENA, rappresentata e difesa dall’avvocato CALABRESE SERGIO giusta

mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.A., T.M.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio

dell’avvocato CIUTI DANIELE, rappresentati e difesi dall’avvocato

PUNZI GIUSEPPE MASSIMO giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

D.F.S.S., G.M.G.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 642/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

20/04/2010, depositata il 17/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato Calabrese Sergio difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Ciuti Daniele (delega avv. Punzi) difensore dei

controricorrenti che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla

osserva.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.

“Il relatore, cons. Adelaide Amendola esaminati gli atti, osserva:

1. P.M. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Termini Imerese V.A., T.M.G., G.M.G.R., quale procuratrice di J.R. C., C.J., C.A., C.R., e C.J., chiedendo il trasferimento in suo favore della proprietà del magazzino sito in (OMISSIS), previo pagamento, a titolo di corrispettivo, della somma di Euro 17.000,00. Dedusse che, in forza di contratto stipulato con C.S., ella conduceva in locazione il predetto immobile; che, deceduto il proprietario, i suoi aventi causa avevano venduto il cespite ad V.A. e a T.M. G., insieme ad altre unità immobiliari, in violazione del diritto di prelazione a lei spettante, della L. n. 392 del 1978, ex art. 38.

I convenuti, costituitisi in giudizio, contestarono le avverse pretese, gli acquirenti segnatamente deducendo di non essersi mai opposti alla richiesta di riscatto dell’immobile, purchè la P. avesse versato la somma di Euro 67.000,00, indicata nell’atto di vendita, come corrispettivo dell’alienazione del magazzino. Con sentenza del 14 febbraio 2008 il giudice adito rigettò la domanda.

Proposto dal soccombente gravame, la Corte d’appello di Palermo ha riformato la decisione impugnata solo in ordine all’incidenza delle spese di causa, ritenendo opportuno compensarle integralmente tra le parti, in ragione della peculiarità della fattispecie.

2. P.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo. V.A. e a T.M.G. hanno resistito con controricorso, mentre nessuna attività difensiva hanno svolto gli altri intimati.

3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis c.p.c., inserito della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a).

Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., per esservi rigettato. Queste le ragioni.

4 L’unico motivo di ricorso, con il quale l’impugnante denuncia violazione della L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 38 e 39, ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento alla positiva valutazione della ricorrenza, nella fattispecie, di una vendita in blocco, attraverso la surrettizia evocazione di errores in indicando, in realtà inesistente, tende a sollecitare una riconsiderazione dei fatti e delle prove, e, in definitiva, una revisione del merito del convincimento del giudice di appello, preclusa in sede di legittimità. Valga al riguardo considerare che la Corte territoriale, ricordati i principi elaborati dalla giurisprudenza in punto di vendita in blocco e di vendita cumulativa, ha motivatamente affermato che i vari beni alienati costituivano un unicum ed erano stati venduti non come una pluralità di immobili casualmente appartenenti ad un unico proprietario e ceduti a soggetto diverso da colui che conduceva in locazione uno di essi, ma come complesso unitario, costituente un quid diverso dalla mera somma delle singole unità immobiliari. Ha specificamente evidenziato, in proposito, l’irrilevanza e dell’autonoma fruibilità dei beni unitariamente venduti, in quanto dotati di accesso da vie differenti, e della simulazione del prezzo di vendita, a fronte della loro appartenenza a un unico edificio, dotato delle stesse fondamenta, e individuato dalla stessa particella catastale.

6 Il giudice di merito ha cioè fatto corretta e coerente applicazione dell’affermazione giurisprudenziale, praticamente costante, secondo cui il diritto di prelazione o di riscatto, previsto dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, dagli artt. 38 e 39 a favore del conduttore di immobile non abitativo, presuppone l’identità dell’immobile locato con quello venduto, di talchè i presidi offerti dalle norme innanzi richiamate scattano solo allorchè il locatore intenda trasferire o trasferisca a titolo oneroso l’immobile locato, a tutela della perpetrazione di un insediamento che è rilevante anche sul piano produttivo (confr.

Cass. civ. 17 settembre 2008, n. 23747; Cass. civ., 9 febbraio 2008, n. 5502; Cass. civ., 12 luglio 2006, n. 15784; Cass. civ., 29 ottobre 2001, n. 13420). E l’accertamento di tale condizione è sottratto al sindacato di legittimità, se, come nella fattispecie, adeguatamente motivato (confr. Cass. civ. 12 luglio 2006, n. 15784)”.

Il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, che non sono in alcun modo infirmate dalle deduzioni svolte nella memoria di parte ricorrente.

Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.200,00 (di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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