Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30188 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30188 Anno 2017
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

ORDINANZA

sul ricorso 24253-2011 proposto da:
GUERRA ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO
GIUFFRE’, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati FRANCESCA GIUFFRE’, CECILIA COMINASSI;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, IMMOBILIARE FUNIVIA SRL IN
2017
2842

LIQUIDAZIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE
PROVINCIALE DI SONDRIO;

intimati

Nonché da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

Data pubblicazione: 15/12/2017

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente incidentale contro

GUERRA ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

GIUFFRE’, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati CECILIA COMINASSI, FRANCESCA GIUFFRE’;
– controricorrente all’incidentale nonchè contro

IMMOBILIARE FUNIVIA SRL IN LIQUIDAZIONE, AGENZIA DELLE
ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO;

intimati

avverso la sentenza n. 25/2011 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 16/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. LIANA
MARIA TERESA ZOSO.

DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO

R.G. 24253/2011
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. La società Immobiliare Funivia S.r.l. in liquidazione e Angelo Guerra impugnavano
l’avviso di rettifica e liquidazione con cui l’agenzia delle entrate aveva elevato da euro
1.125.000 ad euro 1.924.000 il valore di un fabbricato sito in Sondrio che la società aveva
acquistato dal Guerra con atto dell’8 marzo 2007. La commissione tributaria provinciale di
Sondrio accoglieva parzialmente il ricorso riducendo il valore accertato del 20%. Proposto

rigettava, confermando la sentenza di primo grado, sul rilievo che la CTP, riducendo del 20% il
valore accertato, aveva sostanzialmente accolto quanto sostenuto dalla società contribuente, la
quale non aveva fornito concreti motivi tali da giustificare la richiesta di ulteriore riduzione del
valore accertato né l’ufficio aveva fornito elementi a sostegno del suo assunto.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione Angelo Guerra svolgendo
quattro motivi. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso ed ha
proposto ricorso incidentale affidato a due motivi.
3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360,
comma 1, n.3, cod. proc. civ., in relazione agli articoli 113, comma 1, 115 e 116 cod. proc.
civ.. Sostiene che la sentenza impugnata non contiene riferimento alcuno a norme di diritto e
si appalesa essere una pronuncia resa secondo equità.
4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1,
n.3, cod. proc. civ., in relazione agli articoli 132 e 161 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc.
civ. e 36, comma 2, del decreto legislativo 546/92. Sostiene che la sentenza impugnata non
esplicita le ragioni della decisione.
5. Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n.
4, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 112 cod. proc. civ. in quanto la CTR non ha
pronunciato sul rilievo afferente la nullità dell’avviso di liquidazione impugnato per la mancanza
dei requisiti previsti dall’articolo 52 del d.p.r. 131/86.
6. Con il quarto motivo deduce omessa o comunque insufficiente o contraddittoria
motivazione su punti decisivi della controversia, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 5, cod.
proc. civ., in quanto la CTR, nel confermare la decisione di primo grado che aveva ridotto del
20% il valore accertato, non ha dato conto degli elementi di prova forniti dalla parte e
consistenti, in particolare, nella relazione sullo stato di fatto e sul progetto di ristrutturazione
del fabbricato da cui si evincevano gli ingenti lavori di ristrutturazione del quale il fabbricato
stesso necessitava ed il conseguente limitato valore di esso al momento dell’acquisto.
7. Con il primo motivo di ricorso incidentale l’agenzia delle entrate deduce violazione di
legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., in relazione agli articoli 51 e 52
d.p.r. 131/86, 54 d.p.r. 633/72 e 2697 cod. civ.. Sostiene che ha errato la CTR nel ridurre il
valore del bene accertato del 20% in quanto ha violato le regole sulla distribuzione dell’onere
della prova poiché aveva addossato all’Ufficio l’onere di dimostrare la correttezza
1

appello da parte dei contribuenti, la commissione tributaria regionale della Lombardia lo

dell’accertamento impugnato, pur essendo esso incontestabilmente fondato su validi elementi
presuntivi.
8. Con il secondo motivo deduce omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo
della controversia, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., poiché la
motivazione della sentenza impugnata si risolve in una affermazione apodittica che non
consente in alcun modo di ricostruire il percorso logico giuridico che ha guidato la valutazione
dei giudici.

1. Osserva la Corte che i motivi di ricorso principale debbono essere esaminati
congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica. Va considerato che la
ricorrente lamenta che i giudici della C.T.R. hanno ritenuto la legittimità dell’avviso di
liquidazione basato sugli indici OMI senza motivare in ordine agli elementi di prova rivenienti
dalla relazione sullo stato di fatto e sul progetto di ristrutturazione del fabbricato da cui si
evincevano gli ingenti lavori di ristrutturazione del quale il fabbricato stesso necessitava ed il
conseguente limitato valore di esso al momento dell’acquisto. Ora, la Corte di legittimità ha
più volte chiarito che il riferimento alle stime effettuate sulla base dei valori OMI per aree
edificabili site nel medesimo comune non è idoneo e sufficiente a certificare il valore
dell’immobile, tenuto conto che tale valore può variare in funzione di molteplici parametri
quali l’ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico nonché lo stato
delle opere di urbanizzazione ( Cass. n. 20089 del 6.7.2017; Cass.18651/2016). I valori
elaborati sulla base delle quotazioni dell’osservatorio sul mercato immobiliare costituiscono,
dunque, mere presunzioni semplici inidonee a sorreggere da sole la pretesa impositiva. Nel
caso che occupa si afferma che nell’atto impositivo erano elencati atti di riferimento di cui il
contribuente ha contestato la rilevanza e la CTR ha omesso di motivare sul punto limitandosi a
confermare la sentenza di primo grado che aveva ridotto il valore del 20% senza indicare le
specifiche ragioni che, tenuto conto dei parametri indicati dall’art. 52 d.p.r. 131/86 e degli
elementi di prova addotti dal contribuente, avevano indotto a tale riduzione.
2. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione che, adeguandosi
ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle
spese di questo giudizio di legittimità.
3. I motivi di ricorso incidentale rimangono assorbiti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa l’impugnata
decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 novembre 2017.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

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