Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30187 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.A. (OMISSIS), S.L.

(OMISSIS) già soci della cessata ETERNITY SNC di S.

L. e V.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI 22, presso lo studio dell’avvocato

PASSARO PIERPAOLO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BOLLEY PAOLO, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

R.G. già titolare della Ditta individuale

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN NICOLA DE’

CESARINI 3, presso lo studio dell’avv. DIONISI Francesca,

rappresentata e difesa dall’avv. PANI GIAMPIERO, giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1065/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

25.6.2010, depositata il 06/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.

“Il relatore, cons. Adelaide Amendola esaminati gli atti, osserva:

1. R.G. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Pinerolo Eternity s.n.c. di S.L. e V.A., chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di Euro 8.555,27.

Espose che, titolare di un esercizio commerciale di cartoleria e rivendita di libri e giornali, il 18 dicembre 2004 aveva ceduto a S.L. e ad V.A., soci di Eternity s.n.c., la relativa azienda; che la vendita comprendeva anche i c.d. fondi vivi, e cioè le scorte di magazzino; che la quota di corrispettivo relativa alle stesse doveva essere determinata, in base al contratto, mediante inventario redatto in contraddittorio tra le parti; che, benchè questo fosse stato compilato, nulla le era stato corrisposto.

Costituitisi in giudizio, i convenuti contestarono le avverse pretese.

Il giudice adito rigettò la domanda.

Ritenne il decidente che le parti non avessero fatto riferimento a specifici criteri per la determinazione del prezzo delle c.d. scorte vive, di talchè mancava il requisito della determinabilità di un elemento essenziale del contratto.

Ma la Corte d’appello di Torino, in accoglimento del gravame proposto dalla soccombente, con sentenza del 6 luglio 2010, ha condannato S.L. e V.A., in solido tra loro, quali soci della cessata Eternity s.n.c., al pagamento in favore di G. R. della somma di Euro 8.500,00, oltre interessi dalla domanda al saldo.

In motivazione la Curia territoriale, esaminati gli esiti della espletata istruttoria, ha affermato che oggetto del contratto era l’intera azienda, comprensiva, dunque, anche delle scorte; che, in base agli accordi, l’individuazione delle stesse doveva avvenire attraverso la redazione di un inventario; che l’inventario era stato infatti redatto, avendo le parti proceduto al conteggio della merce ancora presente sugli scaffali; che, nell’assenza di criteri pattizi per la determinazione del corrispettivo dei fondi vivi, questo andava individuato, in base al disposto degli artt. 1374, 1375 c.c. e art. 1474 c.c., comma 2, nel costo di fattura; che le fatture prodotte dall’alienante, non contestate dalla controparte, davano, appunto, l’importo di Euro 8.500,00.

2. S.L. e V.A. hanno proposto ricorso per cassazione formulando due motivi.

R.G. ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale affidato a un solo mezzo.

3. I ricorsi, dei quali va preliminarmente disposta la riunione, ex art. 335 cod. proc. civ., sono soggetti, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis, inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a).

Essi possono pertanto essere trattati in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi, l’uno rigettato, e l’altro dichiarato inammissibile.

4 I due motivi del ricorso principale, con i quali si denunciano vizi motivazionali, per avere il giudice di merito fatto malgoverno del materiale probatorio acquisito (primo motivo), nonchè violazione dell’art. 1474 c.c., comma 2, per avere il decidente omesso di disporre una consulenza tecnica, al fine di determinare il reale valore delle scorte (secondo motivo), sono inammissibili nella misura in cui – deducendo in termini puramente assertivi la violazione dei principi che regolano la materia nonchè pretese illogicità della motivazione – tendono surrettiziamente a introdurre una revisione del merito del convincimento del giudice di appello. Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, la decisione è esente da errori di diritto. La Corte territoriale ha inoltre congruamente motivato il suo giudizio, attraverso puntuali riferimenti al contenuto del contratto di cessione di azienda, alle dichiarazioni rese dalle parti in sede di libero interrogatorio, nonchè alle deposizioni dei testi escussi.

A ciò aggiungasi che l’affermazione secondo cui gli acquirenti avevano l’obbligo di corrispondere il prezzo delle scorte, in quanto ricomprese nella cessione, non è affatto in contrasto con il rilievo che nessun accordo era stato da esse raggiunto su questa parte del corrispettivo. Valga al riguardo considerare che la mancata determinazione espressa del prezzo di un bene compravenduto non importa tout court la nullità del contratto, tutte le volte in cui il prezzo stesso sia determinato o determinabile, in applicazione dei principi di cui agli artt. 1346 e 1474 cod. civ. (confr. Cass. civ. 30 maggio 2007, n. 12754; Cass. civ. 8 maggio 2006, n. 10503).

Peraltro il riferimento al costo delle scorte, desunto dalle non contestate fatture, costituisce oggettivo criterio tecnico- valutativo, idoneo a determinare l’elemento contrattuale oggetto di contrasto tra le parti, elemento che resta così fissato in un importo intuitivamente inferiore al prezzo normalmente praticato dal venditore, e quindi particolarmente favorevole agli acquirenti.

5 A ciò aggiungasi che la consulenza tecnica è un mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito, rientrando nei poteri discrezionali di quest’ultimo la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche, e l’esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità (ex plurimis, Cass. civ., 3 aprile, n. 8355;

Cass. civ., 21 luglio 2004, n. 13593).

6 Quanto al ricorso incidentale, con l’unico motivo R.G. denuncia il vizio di omessa pronuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 4.

Deduce che, pur avendo espressamente chiesto nelle conclusioni del giudizio di appello la condanna della controparte alla rifusione delle somme alla stessa versate, in forza della sentenza di primo grado, la Curia territoriale nulla aveva disposto in proposito.

7 La censura è inammissibile.

A ben vedere la Corte d’appello ha motivato la scelta decisoria adottata sull’assunto della mancanza di qualsiasi prova di avvenuti pagamenti da parte appellante a parte appellata, in esecuzione dell’appellata sentenza.

Ne deriva che la ricorrente incidentale, venendo ora a sostenere che, contrariamente all’assunto del decidente quella prova – costituita dalla copia dell’assegno di Euro 4.275,28, inviato alla controparte, con lettera di accompagnamento del legale – era invece in atti, denuncia un errore di fatto revocatorio, che, in quanto errore di percezione risultante dagli atti o documenti della causa, è, appunto, configurabile nel caso in cui il giudice supponga inesistente un documento ritualmente prodotto ed effettivamente esistente (confr. Cass. civ. 25 maggio 2011, n. 11453).

Vale allora il principio per cui, qualora una parte assuma che la sentenza di secondo grado, impugnata con ricorso ordinario per cassazione, è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti del giudizio di merito, il ricorso è inammissibile, essendo denunziato – al di là della qualificazione come violazione di legge – un tipico vizio revocatorio, che può essere fatto valere, sussistendone i presupposti, solo con lo specifico strumento della revocazione, disciplinato dall’art. 395 cod. proc. civ. (confr. Cass. civ. 27 aprile 2010, n. 10066)”.

Ritiene il collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, alla quale i ricorrenti non hanno del resto neppure replicato.

Quanto alla rinuncia al ricorso incidentale sottoscritta da R. G. e dal suo difensore, avvocato Giampiero Pani, essa, non notificata, nè comunicata alle parti costituite, che nessun visto vi hanno apposto, ex art. 390 cod. proc. civ., è inidonea a determinare l’estinzione del relativo rapporto processuale, ma, in quanto indicativa del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità (confr. Cass. civ., sez. un. 18 febbraio 2010, n. 3876).

Il ricorso principale va pertanto rigettato, mentre quello incidentale va dichiarato inammissibile. L’esito complesso del giudizio impone la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA