Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30187 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. III, 22/11/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8260/2016 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO 10,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO FIORENTINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ATTILIO SCARCELLA giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.C.A., C.E.M.,

C.S.V., P.S., PR.MA.CL., LI.RO.,

B.L., (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 598/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

Nel 2008, i signori S.C., C.C.A., C.E.M. e C.S.V., in qualità di eredi di C.T., convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Monza, Sezione distaccata di Desio, la (OMISSIS) S.r.l. (ora in fallimento), Pr.Cl.Ma. e P.S., per sentire revocare, ex art. 2901 c.c., l’atto di compravendita immobiliare stipulato tra i convenuti in data 4.4.2006, e l’atto di costituzione di fondo patrimoniale rogato dai coniugi Pr. – P. in data 31.5.2006, avente ad oggetto le unità immobiliari compravendute.

A sostegno della domanda, gli attori esposero che, nel 2000, la (OMISSIS) e il loro dante causa avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto due appartamenti e tre box in un immobile in corso di costruzione, per il prezzo di 660 milioni di Lire, interamente versato dall’acquirente; che successivamente, le parti avevano concordato che un appartamento ed un box, tra quelli acquistati dal de cuius fossero posti in vendita, a cura della (OMISSIS), al prezzo di 185.000 Euro; che tuttavia la società aveva versato solo un acconto di 85.000 Euro, restando debitrice del prezzo residuo, e si era rifiutata di stipulare il rogito di compravendita dell’altro appartamento e dei due box; che con sentenza del 26.6.2006, il Tribunale di Monza dispose il trasferimento, ex art. 2932 c.c., delle anzidette unità immobiliari e condannò la società al pagamento dell’importo di 100.000 Euro quale residuo prezzo delle unità vendute per conto degli attori; che successivamente, gli stessi attori avevano promosso azione esecutiva su cinque box ed un deposito, unici beni che risultavano ancora di proprietà della (OMISSIS), gravati però da ipoteca ed ulteriori vincoli; che pertanto il patrimonio della società risultava incapiente.

Si costituì in giudizio la (OMISSIS) S.r.l., contestando la domanda. In particolare, la convenuta rappresentò che le parti, riguardo alla lite definita con la sentenza del Tribunale di Monza del 26.6.2006, il 29.12.2006 avevano raggiunto un accordo transattivo con cui si la società si era obbligata ad estinguere a proprie spese l’ipoteca iscritta su una delle unità immobiliari oggetto della medesima lite, a pagare la tassa di registro della sentenza e, a garanzia dell’adempimento dei predetti obblighi, aveva consegnato un pagherò cambiario di 60.000 Euro avallato dal P.; che gli eredi C. avevano portato avanti l’azione giudiziaria nonostante l’incasso delle somme e la consegna del titolo.

Si costituirono anche i coniugi P. e Pr., chiedendo il rigetto della domanda per difetto dei presupposti di legge.

In corso di causa, intervennero volontariamente il (OMISSIS), creditore della (OMISSIS) in forza di sentenza del Tribunale di Monza del 2008, nonchè gli avvocati Li.Ro. e B.L., creditori rispettivamente del P. e della Pr. in virtù di decreti ingiuntivi del Tribunale di Monza del 2009 e del 2010, questi ultimi impugnando solo l’atto di costituzione di fondo patrimoniale.

Il Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, con sentenza n. 192/2011, accolse le domande, evidenziando, quanto all’eventus damni, come fosse intuitivo che la società, alienando i beni oggetto degli atti impugnati, in concomitanza con i residui suoi immobili, pregiudicasse i suoi creditori, rendendo impossibile o quantomeno più difficile il soddisfacimento delle loro ragioni di credito.

Inoltre, i requisiti del consilium fraudis e della scientia fraudis erano desumibili: dai rapporti parentali esistenti tra l’amministratore unico della (OMISSIS) e gli acquirenti degli immobili, rispettivamente sua sorella e suo cognato, quest’ultimo in evidenti rapporti di carattere finanziario con la società, avendo avallato il pagherò cambiario rilasciato dalla stessa a garanzia della cancellazione dell’ipoteca iscritta sull’immobile trasferito; dalla rilevante differenza tra il prezzo pagato dagli acquirenti per gli immobili, emergente dal contratto di compravendita, e la valutazione degli stessi immobili effettuata dal c.t.u., nonchè dalla costituzione dei beni acquisiti in patrimonio familiare che rendeva palese l’intento di sottrarre le temute aggressioni esterne.

Il primo giudice rilevò inoltre che l’accordo transattivo tra la (OMISSIS) e gli eredi C. era sottoposto alla condizione risolutiva che la società provvedesse alla cancellazione dell’ipoteca entro il termine essenziale del 15.4.2007; che tuttavia la Dominio non aveva provveduto a cancellare l’ipoteca, nè a pagare la tassa di registro, pagata invece dagli eredi C. i quali avevano quindi ripreso la procedura esecutiva, notificando precetto per 89.000 Euro, oltre le spese di registrazione della sentenza; che da tale procedura gli attori avevano conseguito l’esigua somma di 1.994,76 Euro, mentre il Condominio la somma di 3.071,47 Euro; che non risultava dimostrato che l’esecuzione potesse utilmente svolgersi su altri beni.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Milano con la sentenza n. 598/2015, depositata il 5 febbraio 2016.

La Corte ha osservato che, nel caso di specie, poichè l’atto di citazione introduttivo della lite definita con la sentenza che aveva riconosciuto il credito degli attori era anteriore agli atti oggetto di revocatoria (con la conseguenza che il credito stesso doveva ritenersi anteriore), era sufficiente che gli eredi C. provassero la scientia fraudis del terzo, e non anche il consilium fraudis.

Peraltro, secondo la Corte territoriale, se anche gli atti in parola fossero stati anteriori al credito dei C. – S., sarebbe stata sufficiente la prova del dolo generico, cioè della mera previsione da parte del debitore del pregiudizio dei creditori, che doveva ritenersi nella specie provato in virtù dell’esito infruttuoso della procedura esecutiva.

Il giudice di secondo grado ha poi ritenuto che l’accordo transattivo inter partes doveva ritenersi risolto per inadempimento della (OMISSIS), rendendo ciò irrilevante il fatto che gli attori avessero agito pur avendo constatato l’adempimento (peraltro solo parziale e gravemente tardivo) da parte della (OMISSIS).

Inoltre, le critiche formulate in appello nei confronti della CTU estimativa erano inammissibili perchè del tutto generiche (limitandosi a richiamare le difese del primo grado, già esaminate e respinte dal primo giudice) e comunque infondate nel merito (in particolare per la mancanza di idonea prova degli asseriti esborsi per la ristrutturazione dell’immobile acquistato da parte dei coniugi P. – Pr.).

Quanto al giuramento decisorio – deferito al P. dalla (OMISSIS) in primo grado con comparsa di costituzione e risposta sottoscritta dall’amministratore unico della società e dal difensore munito di procura speciale, ritenuto inammissibile dal Tribunale per l’identità delle posizioni delle parti e riproposto in appello – la Corte meneghina ha rilevato che L.M., il quale aveva sostituito il Pr. come amministratore della società, sottoscrivendo nuova procura ad litem in appello e, dopo il fallimento della società, aveva proseguito il giudizio atteso il mancato subentro del curatore, non aveva sottoscritto personalmente gli atti o rilasciato mandato speciale al difensore per il deferimento del giuramento decisorio, nè poteva giovarsi della procura all’uopo rilasciata dal Pr..

La Corte ha ancora osservato che, con riferimento all’atto di costituzione di fondo patrimoniale, erano inammissibili le osservazioni formulate dalla società, del tutto estranea allo stesso atto.

Ha poi evidenziato che gli intervenuti Li. e B. non avevano svolto alcuna domanda nei confronti della (OMISSIS), con la conseguenza con la condanna solidale dei convenuti alle spese di lite riguardava la società limitatamente al Condominio e i coniugi P. – Pr. quanto agli altri intervenuti.

Infine, ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale dei signori P. – Pr., in quanto tardivamente proposto con comparsa di costituzione e risposta depositata all’udienza di prima comparizione.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione, sulla base di sei motivi, il signor L.M., in qualità di legale rappresentante della fallita (OMISSIS) S.r.l..

3.1. Gli intimati signori C.C.A., C.E.M., C.S.V., in proprio e nella qualità di eredi della signora S.C., nelle more deceduta, P.S., Pr.Cl.Ma., Li.Ro., B.L., Condominio “(OMISSIS)”, non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

occorre preliminarmente rilevare che il L. (legale rappresentante della fallita società (OMISSIS)) è dotato di legittimazione a proporre ricorso per cassazione. Infatti, come ben enunciato anche dalla Corte d’Appello a pag. 4 della sentenza, secondo Cass. 24159/2013 la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta la perdita della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore; a questa regola, enunciata dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 43, fanno eccezione soltanto l’ipotesi in cui il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali e quella in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, l’amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio, situazione che non si verifica ove l’inerzia degli organi fallimentari costituisca il risultato di una ponderata valutazione negativa. (Nella specie, il curatore aveva espresso disinteresse all’intervento in sede di legittimità, in ragione della scarsa consistenza della pretesa azionata), (da ultimo cfr. Cass. n. 2626/2018).

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5″.

I giudici del merito avrebbero erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., omettendo di valutare le allegazioni dedotte dalla (OMISSIS) S.r.l..

In particolare, la Corte d’appello avrebbe del tutto omesso l’esame circa la sussistenza del requisito dell’eventus damni, limitandosi ad avallare l’erronea decisione del Tribunale sul punto.

L’atto dispositivo non avrebbe in realtà arrecato alcun pregiudizio alle ragioni creditorie degli eredi C., in quanto il loro credito sarebbe stato soddisfatto già prima dell’avvio dell’azione revocatoria, mediante pagamento di un acconto di 36.000 Ero il 4.1.2007 e la cancellazione del debito per cui era iscritta ipoteca per il valore di 44.000 Ero.

Peraltro, il patrimonio della (OMISSIS) sarebbe stato tale da garantire il soddisfacimento delle ragioni dei creditori, constando di altri immobili di proprietà. Tali bene erano stati oggetto di successiva esecuzione, dalla quale gli eredi C. avrebbero incassato ulteriori 25.000 Euro.

Con riferimento al debito nei confronti del Condominio, la (OMISSIS) avrebbe potuto comunque rivalersi sulla ditta che aveva eseguito i lavori per cui era sorta la lite, in virtù di espressa previsione contenuta nel contratto di appalto.

Con riferimento ai requisiti soggettivi dell’azione, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, il credito dei C. sarebbe sorto solo successivamente agli atti impugnati, in virtù della sentenza del 26.7.2006 e quindi sarebbe stata necessaria la prova dell’animus nocendi, cioè della dolosa preordinazione dell’atto di disposizione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del futuro creditore.

Nella specie, all’epoca del rogito dell’atto di compravendita, la società debitrice, che comunque confidava nell’accoglimento delle proprie ragioni nel giudizio pendente nei confronti dei C., non avrebbe potuto prevedere che, nel futuro, sarebbe stata condannata verso di loro al pagamento della somma di 100.000 Euro quale risarcimento del danno.

Non vi sarebbe poi prova della conoscenza da parte della (OMISSIS), dell’esistenza di una situazione debitoria grave ed irreversibile, tale da indurla a porre in essere atti di depauperamento del proprio patrimonio.

Gli immobili de quo sarebbero stati oggetto di una regolare compravendita non eseguita con l’intento di frode dei creditori, come si evincerebbe dal fatto che i coniugi P. – Pr. avevano concluso il preliminare di compravedita degli immobili de quo nel 2002 e che vi avevano fatto eseguire migliori e rifiniture di pregio.

Nè sussistevano i requisiti della scientia damni e della participatio fraudis da parte dei terzo acquirenti, i quali avevano acquistato l’immobile a titolo oneroso, per un corrispettivo proporzionato al valore dello stesso, tenuto conto sul mutuo che vi gravava.

La semplice circostanza che il P. avesse avallato un pagherò cambiario rilasciato dalla (OMISSIS) non dimostrerebbe la conoscenza da parte dello stesso della posizione debitoria della società, dipendendo dall’esistenza di un rapporto economico tra la stessa e il P., e comunque risalendo ad un momento successivo agli atti impugnati.

Anche il credito del Condominio sarebbe fondato su di un titolo esecutivo inesistente – e non prevedibile – all’epoca in cui gli atti impugnati erano stati posti in essere.

Il motivo è inammissibile perchè i vizi prospettati nel ricorso non rispettano le prescrizioni sancite dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alle rispettive modalità di formulazione.

Infatti, le censure di violazione e/o falsa applicazione di legge si risolvono nella mera indicazione delle disposizioni asseritamente violate, ma sono del tutto carenti della necessaria specificazione di quali sarebbero le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata in contrasto con le individuate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità.

I denunciati vizi motivazionali, poi, contestano in fatto l’accertamento di merito circa i requisiti della pauliana e si concretano esclusivamente nell’inammissibile richiesta di un riesame nel merito della vicenda, senza che il ricorrente indichi quali siano i fatti storici (e non gli elementi istruttori), il cui esame sia stato omesso, nè in che modo e quando tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti.

Peraltro, la Corte d’appello risulta aver preso in considerazione tutti gli elementi istruttori indicati nel motivo, pur valutandoli in senso diverso rispetto a quello prospettato dal ricorrente.

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole dell'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 e violazione dell’art. 2901 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, in ordine alla costituzione del fondo patrimoniale”.

La Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare sia le censure sollevate dai coniugi P. – Pr. sia quelle mosse dalla società con riferimento alla revocatoria dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale.

La (OMISSIS) non sarebbe del tutto estranea a tale atto, in quanto a parere del giudice del merito esso sarebbe stato elemento da cui desumere la sussistenza della participatio fraudis dei terzi acquirenti.

In realtà il fondo patrimoniale sarebbe stato costituito, a garanzia del nucleo familiare, in un epoca in cui gli stessi acquirenti, che non erano parti del giudizio nei confronti degli eredi C., non potevano avere conoscenza della futura posizione debitoria della società.

La garanzia prestata dal P. in favore della (OMISSIS) non dimostrava alcunchè, dipendendo da un debito dello stesso verso la società per lavori di finiture nell’immobile di proprietà dei coniugi.

Inoltre era irrilevante il fatto che il fratello della Pr. possedesse una quota della società pari all’1%.

Il motivo è infondato – oltre che inammissibile perchè non dedotto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – nella parte in cui lamenta l’omessa pronuncia circa le censure sollevate dai terzi acquirenti.

La Corte d’appello, infatti, ha correttamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello incidentale dei coniugi P. – Pr., perchè formulato tardivamente tramite comparsa di costituzione depositata all’udienza di prima comparizione. E’ comunque inammissibile perchè concerne la costituzione del fondo patrimoniale al quale la società venditrice è affatto estranea.

Le restanti censure risultano inammissibili perchè dirette esclusivamente ad ottenere una nuova e più favorevole valutazione delle risultanze istruttorie.

4.3. Con il terzo motivo, si lamenta la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, per erronea valutazione delle risultanze istruttorie”.

La (OMISSIS), in entrambi i gradi del merito, aveva contestato in maniera precisa e puntuale le conclusioni del ctu circa il valore dell’immobile, chiedendo anche il rinnovo della consulenza, al fine di verificare, tramite i documenti prodotti dai ctp le spese per finiture e migliorie sostenute dai coniugi P. – Pr. e di far stabilire il prezzo dell’immobile a rustico.

La rilevante differenza tra il prezzo di acquisto degli immobili (Euro 430.000 a grezzo) e la valutazione degli stessi effettuata dal ctu (Euro 1.165.217,60) sarebbe giustificata dalla circostanza che l’immobile presenta attualmente finiture di livello alto, fatte eseguire dagli acquirenti, come risulterebbe documentato in giudizio e come avrebbe potuto ulteriormente essere dimostrato mediante il giuramento decisorio deferito al P..

In ogni caso, avvalorerebbe la tesi dell’errore da parte ctu il fatto che l’immobile, attualmente all’asta, sia stato stimato del valore di Euro 600.000.

Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni enunciate in relazione al primo motivo.

Peraltro, il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, non provvede alla trascrizione nè dei punti salienti della relazione del ctu, nè delle osservazioni dei consulenti di parte, nè delle specifiche censure sollevate, nel corso del giudizio di primo grado e in appello, rispetto alla consulenza tecnica d’ufficio.

4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente si duole della “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1965,1453 e 1456 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che la transazione inter partes fosse risolta di diritto per l’inadempimento della (OMISSIS), omettendo di considerare che la ricorrente aveva correttamente, seppure tardivamente adempiuto agli obblighi assunti con la stessa transazione, ad eccezione del pagamento della registrazione della sentenza, che però sarebbe stato di poco conto.

Inoltre, gli eredi C. non avrebbero mai chiesto la risoluzione dell’accordo transattivo o dichiarato di volersi valere della clausola risolutiva.

Nè, in mancanza di una inequivoca ed espressa manifestazione di volontà delle parti, la natura essenziale del termine avrebbe potuto essere dedotta dall’utilizzo di semplici forme di stile.

Il motivo è inammissibile perchè tratta dell’efficacia di un accordo transattivo che la che la sentenza ha accertato essere stato risolto per inadempimento della società stessa.

E comunque è anche infondato.

Correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che, poichè l’adempimento della (OMISSIS) alla transazione era tardivo e comunque solo parziale – mancando tra l’altro, per ammissione dello stesso ricorrente, il pagamento dell’imposta di registro della sentenza ex art. 2932 c.c., normalmente di importo rilevante in quanto liquidata in misura proporzionale al valore della causa (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 6-5 06/06/2018, n. 14470) – la stessa transazione dovesse ritenersi risolta di diritto e che la volontà degli eredi C. di valersi della clausola risolutiva potesse desumersi implicitamente dalla proposizione dell’azione revocatoria.

4.5. Con il quinto motivo, il ricorrente si duole della “violazione e falsa applicazione dell’art. 233 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Contrariamente a quanto affermato dai giudici del merito, il giuramento decisorio poteva essere deferito dalla società al signor P. che non rivestiva la stessa posizione processuale della prima, in quanto, in caso di sentenza definitiva, avrebbe subito un maggior danno, viste le spese sostenute per le migliorie e le rifiniture dell’immobile.

Nè rileverebbe la circostanza che il L., nuovo amministratore della (OMISSIS), costituendosi in data 11.2.2013, non abbia conferito procura speciale per il giuramento, nè abbia sottoscritto personalmente il ricorso per la prosecuzione del giudizio interrotto, in quanto il mandato speciale era stato correttamente conferito con la procura apposta all’atto di appello da parte del precedente amministratore e la Corte d’appello aveva già prima dell’interruzione del giudizio rigettato implicitamente la richiesta, rinviando la causa a precisazione delle conclusioni.

Il motivo è infondato.

La nuova procura alle liti apposta dal L. alla comparsa di costituzione depositata in data 11.2.2013, nella quale non veniva conferito il mandato speciale per il deferimento del giuramento decisorio, si è sostituita, revocandola, a quella precedentemente conferita dal precedente amministratore, che invece prevedeva tale potere.

Correttamente, dunque, la Corte d’appello ha rigettato la relativa istanza, non risultando la stessa validamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.

4.6. Con il sesto motivo, il ricorrente censura la violazione degli artt. 91 c.p.c. e segg., in ordine all’intervento degli avvocati Li. e B..

Nessun diritto potrebbero vantare nella causa i due legali, i quali, essendo stati in precedenza incaricati dai coniugi P. – Pr. nella medesima causa, danneggerebbero la (OMISSIS) avallando la fondatezza della pretesa dei C. e della domanda di revocazione.

Il motivo è inammissibile per difetto d’interesse.

Come ha correttamente rilevato la Corte territoriale, il Li. ed il B. avevano impugnato esclusivamente l’atto di costituzione di fondo patrimoniale, cui la società era del tutto estranea.

5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Non occorre disporre sulle spese in considerazione del fatto che il convenuto non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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