Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30186 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SARDA ROTTAMI SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,

presso lo studio dell’avvocato PANARITI PAOLO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LIMONI LELIO, giusta procura alle

liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ EUREKA CONSULTING SRL (OMISSIS) in persona del suo

amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SABOTINO 2, presso lo studio dell’avvocato REVELLI FRANCESCA LUISA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANESCALCHI

CARLO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

GESTIONE INTEGRATA TECNOLOGIE INNOVATIVE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1070/2010 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

6.7.2010, depositata il 13/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito per la controricorrente l’Avvocato Francesca Luisa Revelli che

si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.

“Il relatore, cons. Adelaide Amendola esaminati gli atti, osserva:

1. Eureka Consulting s.r.l. chiese ed ottenne dal Tribunale di Genova decreto ingiuntivo nei confronti di Sarda Rottami s.r.l. Affermò di avere svolto in favore della stessa attività di consulenza e assistenza finalizzata all’ottenimento di contributi previsti dalla L. 19 dicembre 1992, n. 488, e di non essere stata retribuita.

Propose opposizione la convenuta, deducendo che l’ingiungente si era limitata a predisporre la domanda, essa stessa indicando altra società, GITI – Gestione Integrata Tecnologie Innovative – s.r.l., per il prosieguo della pratica. Considerato allora che il corrispettivo delle prestazioni di assistenza era stato a questa corrisposto, Sarda Rottami chiese di chiamarla in causa, al fine di sentir rigettare le pretese azionate da Eureka o, in subordine, al fine di sentire condannare GITI alla restituzione delle somme ricevute.

L’opposta, costituitasi in giudizio, contestò le avverse deduzioni.

GITI, chiamata in causa, confermò invece la versione dei fatti fornita dall’opponente, chiedendo l’accertamento che l’attività di consulenza dedotta in giudizio era stata svolta da essa medesima, piuttosto che da Eureka.

Con sentenza n. 3499 del 2006 il Tribunale di Genova, in accoglimento dell’opposizione, revocò l’ingiunzione di pagamento e respinse la domanda di ripetizione dell’indebito avanzata nei confronti di GITI. Proposto gravame da Eureka, la Corte d’appello, in data 13 ottobre 2010, in riforma della decisione impugnata, ha respinto l’opposizione, condannando GITI a restituire a Sarda Rottami la somma dalla stessa indebitamente ricevuta.

Ha ritenuto il decidente, alla luce della documentazione in atti e degli esiti della prova orale, che Eureka Consulting avesse pienamente assolto l’onere di provare che, concluso il contratto di assistenza e consulenza con Sarda Rottami, anche l’attività successiva alla presentazione della domanda di contributo era stata da essa espletata, di talchè i pagamenti effettuati in favore di GITI non avevano estinto il credito vantato dall’ingiungente.

Peraltro i pagamenti stessi, in quanto ingiustificati, andavano restituiti al solvens.

2. Sarda Rottami s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo. Eureka Consulting s.r.l. ha resistito con controricorso, mentre nessuna attività difensiva ha svolto l’altra intimata.

3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis, inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a).

Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., per esservi rigettato. Queste le ragioni.

4 L’unico motivo di ricorso, con il quale l’impugnante denuncia vizi motivazionali, con riferimento alla negativa valutazione del subentro di GITI s.r.l. nel contratto con Eureka e alla legittimazione della stessa a ricevere il pagamento, ex art. 1189 cod. civ., attraverso la surrettizia evocazione di carenze e di contraddittorietà argomentative, in realtà inesistenti, tende a sollecitare una riconsiderazione dei fatti e delle prove, e, in definitiva, una revisione del merito del convincimento del giudice di appello, preclusa in sede di legittimità.

Valga al riguardo considerare che nel procedimento civile il controllo di legittimità sulle pronunce dei giudici di merito non si configura come terzo grado di giudizio, bensì come uno strumento preordinato all’annullamento delle pronunzie viziate da violazione di norme, ovvero da omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione che le parti devono denunciare in modo espresso e specifico, con puntuale riferimento a una o più delle ipotesi previste dall’art. 360, comma 1, nelle forme e con i contenuti prescritti dall’art. 366 cod. proc. civ..

In particolare, se è vero che l’allegazione dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione, di talchè la censura, a differenza di quella di violazione di legge, è mediata dal contestato scrutinio del materiale istruttorio, giammai può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza della ricostruzione operata dal giudice di merito alle circostanze emerse nel corso del processo o una esposizione dei dati che non instauri tra gli stessi il collegamento ritenuto più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all’interno della possibilità di apprezzamento del contesto fattuale di riferimento e, non contrastando con la logica e con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del decidente, senza renderlo viziato ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ. (confr. Cass. civ, 26 febbraio 2003, n. 2869).

Di nessun ausilio è quindi il richiamo a circostanze, come quella della pretesa emissione, da parte di GITI, di fattura a carico di Sarda Rottami, su indicazione della stessa Eureka, riferita da C.S., legale rappresentante dell’opponente, circostanza che, peraltro, ben si presta a essere interpretata come mera individuazione, in relazione a un singolo pagamento, di un adiectus legittimato a riceverlo, senza che ne risulti inciso il complessivo quadro dei rapporti obbligatori tra le parti, come puntualmente e plausibilmente ricostruito dal giudice di merito”. Il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, che non sono in alcun modo infirmate dalle deduzioni svolte nella memoria di parte ricorrente. Il ricorso va pertanto rigettato, segue la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 4.200,00 (di cui Euro 4.000,00 per onorario) oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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