Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30186 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. III, 22/11/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8150/2016 proposto da:

EDILQUINTO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE

72, presso lo studio dell’avvocato PAOLO VOLTAGGIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO GALLO

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ELIPSO FINANCE SRL, cessionaria del credito di BANCA ANTONIANA

POPOLARE VENETA SPA e per essa quale mandataria – FBS SPA, in

persona del suo Procuratore Speciale B.F., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G.A. PLANA 4, presso lo studio

dell’avvocato ALBERIGO PANINI, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

BANCA ANTONVENETA SPA, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA,

G.N., M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 769/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

Nel 2006, Banca Antonveneta S.p.a. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Padova, G.N. e M.G., nonchè la società Edilquinto S.r.l., chiedendo la condanna dei primi al pagamento del credito vantato nei loro confronti per scoperti di conto corrente e la dichiarazione di nullità per simulazione assoluta dell’atto di compravendita del 10.10.2002 con il quale la M. e P.A. (rappresentata dal procuratore speciale G.N.) avevano rispettivamente venduto alla società convenuta la nuda proprietà ed il diritto di usufrutto di un immobile. In via subordinata, la Banca attrice chiese che il suddetto atto di compravendita venisse dichiarato inefficace nei suo confronti ex art. 2901 c.c..

Si costituì la Edilquinto, formulando tra l’altro eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Padova in favore del Tribunale di Venezia, cui l’attrice prestò adesione.

Disposta la cancellazione della causa dal ruolo e la rimessione della stessa davanti al foro veneziano, la Banca riassunse tempestivamente l’azione.

Si costituì la Edilquinto, contestando le domande attoree svolte nei suoi confronti in difetto dei necessari presupposti sia per l’azione di simulazione che per l’azione revocatoria.

Intervenne successivamente la Elipso Finance S.r.l alla quale Antonveneta aveva ceduto il credito oggetto del giudizio. Il G. rimase contumace, mentre la M. si costituì solo all’udienza di precisazione delle conclusioni, eccependo, fra l’altro il difetto di contraddittorio nei confronti della litisconsorte necessaria P..

Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 174/2012, accertò il credito della banca, condannando il G. e la M. al pagamento dello stesso, ed accolse pure la domanda revocatoria.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Venezia con la sentenza n. 769/2015, depositata il 23 marzo 2015, emessa in contumacia di Banca Antonveneta e dei coniugi G. e M..

La Corte di merito ha ritenuto che l’azione revocatoria fosse stata promossa esclusivamente con riguardo al diritto di nuda proprietà ceduto dalla M. e non anche a quello di usufrutto ceduto dalla P., del tutto autonomo e destinato ad estinguersi con la morte della cedente.

Inoltre, secondo la Corte veneziana, la P., non essendo interessata alla causa perchè non debitrice dell’Antonveneta, non potrebbe assumere nella causa la qualità di litisconsorte, tantomeno necessario.

Il giudice di secondo grado, poi, ha confermato la sussistenza dei requisiti per la proposizione dell’azione revocatoria. In particolare, quanto ai requisiti della scientia damni e della partecipatio fraudis da parte della società acquirente, la Corte territoriale ha osservato che la stranezza dell’operazione economica posta in essere, che dimostrerebbe la collusione tra le parti implicate nel trasferimento, risulterebbe: dalla circostanza che i coniugi M. – G. avessero continuato a condurre in locazione l’immobile ceduto, palesando così il fatto che il bene era stato venduto per difficoltà economiche e per evitare di perderlo a causa di azioni esecutive; dal fatto che la società acquirente non avesse provato l’effettivo versamento di canoni di locazione e dalla circostanza che si fossero avviate le procedure per lo sfratto (senza peraltro che i conduttori siano stati effettivamente costretti ad abbandonare il bene) proprio in coincidenza con la sentenza di primo grado che aveva rilevato tale difetto probatorio; infine, dal fatto che l’acquirente, a fronte della dichiarata esistenza di un ipoteca sull’immobile venduto, anzichè versare direttamente al creditore parte del prezzo per avere la certezza dell’estinzione del debito in relazione al quale la stessa ipoteca era stata iscritta, si fosse fidato della parola dell’alienante, che nel contratto si era assunto l’obbligazione di estinguere detto debito.

Infine, la Corte ha ritenuto corretta la liquidazione a carico dei convenuti anche delle spese processuali relative al procedimento dinanzi al Tribunale di Padova, osservando che essendo stata tale fase definita con ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo e non con ordinanza ex art. 38 c.p.c., la soccombenza nel giudizio riassunto importa il rimborso di tutte le spese imposte al vincitore per veder riconosciuto il suo diritto.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione, sulla base di tre motivi, Edilquinto S.r.l. in liquidazione.

3.1. Resiste con controricorso la Elipso Finance S.r.l. a mezzo della mandataria FBS S.p.a. Gli intimati G.N., M.G. e Banca Antonveneta S.p.a. non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo del ricorso, la Edilquinto lamenta la “nullità della sentenza per violazione degli artt. 101,102 e 354 c.p.c.”, in quanto pronunciata in assenza di un contraddittore necessario.

La P. avrebbe dovuto essere convenuta nel giudizio di primo grado sia con riferimento alla domanda di nullità del contratto per simulazione (a nulla rilevando che tale domanda sia stata disattesa) sia con riferimento alla domanda subordinata di revocatoria.

Secondo la ricorrente con il contratto, poichè lo scopo perseguito con il contratto era quello di porre in essere l’acquisto unitario dell’immobile (e non l’acquisto della sola nuda proprietà o dell’usufrutto), e per il raggiungimento di tale scopo è essenziale la partecipazione di tutte le parti, l’azione per la dichiarazione di nullità e/o l’azione revocatoria avrebbero dovuto essere svolte nei confronti di tutte le parti del contratto.

Infatti, la nullità del vincolo di una sola delle parti, ovvero una revocatoria parziale solo di tale vincolo, determinerebbe il venir meno dell’intero contratto.

Peraltro, la revocatoria della sola vendita della nuda proprietà non sarebbe nemmeno giuridicamente possibile, perchè il diritto di usufrutto si sarebbe estinto per consolidazione ex art. 1014 c.c., n. 2, al momento della vendita allo stesso cessionario della nuda proprietà e non potrebbe rivivere.

Il motivo è infondato, non vertendosi in alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario.

Infatti correttamente la sentenza del giudice del merito ha individuato l’autonomia dei due diritti contestualmente ceduti e che l’azione della banca creditrice era diretta alla revocatoria del solo diritto ceduto dalla M..

Il giudizio su un rapporto sostanziale plurilaterale postula la necessarietà del litisconsorzio ogni qual volta la pronuncia su di esso non possa essere efficace, neppure tra i partecipanti al giudizio, se non in quanto resa nei confronti di tutti i soggetti.

Quando invece, nonostante la plurisoggettività del rapporto, la pronuncia su di esso può utilmente regolare i rapporti tra alcuni di quei soggetti, lasciando impregiudicata la posizione degli altri, allora il litisconsorzio non è necessario.

La nozione di inutilità della sentenza ricavabile dall’art. 102 c.p.c., va quindi intesa nel senso di “inidoneità” a produrre un qualsiasi effetto giuridico e non già di “pratica inutilità” derivante da insuscettibilità totale o parziale di esecuzione (ex pluribus Cass., Sez. un., 23 gennaio 2015, n. 1238; Cass., 29 dicembre 2011, n. 29792; Cass., 22 settembre 2004, n. 19004; Cass., Sez. un., 27 febbraio 1992, n. 2427).

Nella specie, una simile inutilità non sussiste, ben potendo il creditore far valere l’inefficacia relativa dell’atto di cessione in riferimento alla sola posizione del nudo proprietario suo debitore, senza peraltro che si determini alcun effetto destinato a modificare la sfera giuridica dell’usufruttuario, avendo questa ceduto un autonomo diritto ed essendo stata rigettata l’azione di nullità del contratto per simulazione assoluta (con la conseguenza che non sussiste alcun concreto interesse, per la P., a difendersi in relazione alla stessa azione).

4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, “Error in indicando (artt. 2901,2727,2729 c.c., artt. 113,115,116 c.p.c.)”.

Non sussisterebbero i presupposti di cui all’art. 2901 c.c., poichè la Edilquinto sarebbe stata acquirente a titolo oneroso in assoluta buona fede, non avendo mai avuto intento, consapevolezza o conoscenza di diminuire le garanzie del creditore, di cui ignorava l’esistenza, o di agire al fine di pregiudicarne il soddisfacimento.

La Corte d’appello avrebbe ritenuto provata la scientia damni in capo alla ricorrente sulla base di presunzioni inidonee, non avendo considerato elementi di fatto, acquisiti e documentati in giudizio, che ove valutati avrebbero portato ad una diversa decisione.

In particolare, il giudice di secondo grado non avrebbe tenuto conto: della mancanza di rapporti personali tra i coniugi G. – M. e la Edilquinto o il suo rappresentante legale; del fatto che la Edilquinto era società attiva sul mercato immobiliare e aveva posto in essere altre operazioni della medesima specie; del fatto che il prezzo della compravendita per cui è causa, giudicato congruo in base alla ctu svolta in primo grado, era stato integralmente corrisposto dalla ricorrente tramite assegni bancari, l’incasso dei quali era stato provato in giudizio; del fatto che Edilquinto non era a conoscenza dell’esistenza di un debito della M. nei confronti di Antonveneta – non essendone stata fatta menzione in sede contrattuale e non essendovi al riguardo trascrizioni pregiudizievoli del bene – e che anzi essa riteneva la solvibilità della controparte alle proprie obbligazioni, visto che la stessa aveva regolarmente estinto i gravami sussistenti sul bene al momento della vendita.

Nè sarebbero idonee a dimostrare la scientia danni della ricorrente le presunte stranezze individuate dalla sentenza, ovvero: la circostanza, non inusuale, che l’immobile acquistato sia poi stato concesso in locazione dall’acquirente all’alienante; la mancata prova del pagamento dei canoni di locazione (peraltro mai contestata specificamente dalle parti costituite); il fatto che, nonostante i vari atti di sfratto, i coniugi G. e M. siano rimasti nella disponibilità dell’immobile o il fatto che nel contratto le parti, nell’esercizio della loro autonomia, avessero scelto di far estinguere dall’alienante il mutuo per cui era iscritta ipoteca sul bene compravenduto.

Peraltro, da tali circostanze la Edilquinto, che aveva regolarmente pagato l’immobile al suo giusto prezzo di mercato, non avrebbe tratto alcun giovamento.

Il motivo è inammissibile, poichè in esso non è spiegato perchè la sentenza impugnata avrebbe violato le norme indicate in epigrafe.

In particolare, non è spiegato perchè la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 2729 c.c., non venendo nemmeno evocati i concetti di gravità, precisione e concordanza.

Le argomentazioni svolte, invece, sono dirette a criticare la ricostruzione di dati fattuali fatta dal giudice di merito, al fine di proporne una alternativa, più favorevole alla ricorrente.

Così formulata, peraltro, la censura non troverebbe legittimazione nemmeno nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5, considerati i limiti del controllo della motivazione sulla quaestio facti indicati dalle Sezioni Unite del 2014.

4.3. Con il terzo motivo di ricorso, la Edilquinto lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, “error in indicando (artt. 91,92,112 e 113 c.p.c.).

La Corte territoriale avrebbe errato nel confermare la condanna a carico di Edilquinto, in solido con gli altri soggetti convenuti, delle spese del giudizio di primo grado nella sua interezza, ivi compresa la fase iniziale promossa da Antonveneta dinanzi al Tribunale di Padova.

A prescindere dal tipo di provvedimento adottato dal giudice territorialmente incompetente per definire il giudizio avanti a sè, le spese dovevano essere poste a carico esclusivo a carico dell’attrice, in quanto sul punto soccombente.

Il motivo è infondato.

L’adesione della parte all’eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte comporta, a norma dell’art. 38 c.p.c., l’esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza (ove questa sia derogabile) e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (Cass. civ. Sez. 6-3, 08-11-2013, n. 25180; Cass. civ. Sez. 3, 20 marzo 2006 n. 6106).

Le ragioni per emettere condanna al pagamento delle spese processuali consistono infatti nel carattere definitivo della decisione giudiziale e nella soccombenza di una delle parti sulla questione decisa (cfr. sul tema, Cass. civ. 8 luglio 1980 n. 4345): presupposti questi che non ricorrono nel caso in cui non vi sia stata contestazione circa il giudice effettivamente competente ed il giudice, prendendo atto dell’adesione all’eccezione di incompetenza, abbia disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

Il giudice della riassunzione doveva quindi decidere sul merito della controversia e sulle relative spese, tenuto conto dell’esito complessivo della lite e dell’intero svolgimento della vicenda processuale.

Nel caso di specie, premesso che la compensazione appartiene alla discrezionalità del giudice, correttamente la Corte territoriale ha affermato che quel giudizio non si concluse con ordinanza d’incompetenza, bensì con cancellazione della causa dal ruolo. E conseguentemente le spese sono state liquidate secondo il principio generale della soccombenza sulla base di una valutazione complessiva dell’esito del giudizio.

5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA