Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30186 del 15/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 30186 Anno 2017
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 10176-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

RUSSO BRUNO, RUSSO ANDREA, RUSSO MASSIMILIANO, RUSSO
GILDA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TRIONFALE
65, presso lo studio dell’avvocato DANIELE CAMEROTA,
rappresentati e difesi dall’avvocato LUIGI CORONELLA;
– controricorrenti nonchè contro

RUSSO CARMINE;

Data pubblicazione: 15/12/2017

- intimato –

avverso la sentenza n. 62/2012 della COMM.TRIB.REG. di
NAPOLI, depositata il 24/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO

MARIA STALLA.

Rilevato che:
§ 1.

L’agenzia delle entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione

della sentenza n.62/15/12 del 24 febbraio 2012 con la quale la
commissione tributaria regionale della Campania, a conferma della prima
decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di rettifica e liquidazione
dell’imposta di registro dovuta sull’atto di divisione del compendio
immobiliare pervenuto ai coeredi Russo Carmine, Russo Bruno, Russo

Spinosa Ida.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che
l’avviso opposto si fosse basato: – sulla determinazione del valore delle
quote erroneamente indicato nell’atto notarile di divisione, senza
considerare che dall’asse ereditario preso a riferimento dall’ufficio doveva
essere detratto il valore della quota degli immobili già in proprietà (per il
50%) del marito della de cujus, Russo Carmine; – conseguentemente, sulla
indebita tassazione come vendita (ex art. 34 d.P.R. 131/86) di una
plusvalenza tra ‘quota di fatto’ e ‘quota di diritto’ in realtà inesistente,
perché dall’ufficio calcolata anche sul patrimonio indisponibile del marito
della defunta.
Resistono con controricorso i condividenti Russo Andrea, Russo
Massimiliano, Russo Gilda e Russo Bruno, i quali eccepiscono
preliminarmente la tardività del ricorso per cassazione, in quanto notificato
oltre un anno e 46 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza
impugnata.
§ 2.

Va preliminarmente respinta l’eccezione di tardività del ricorso per

cassazione così opposta.
A fronte di una sentenza di appello pubblicata il 24 febbraio 2012 e non
notificata, il ricorso per cassazione doveva essere notificato (tenuto conto
della sospensione dei termini in periodo feriale) entro 1’11 aprile 2013. Data
nella quale, in effetti, il ricorso risulta essere stato affidato all’agente
postale per la notificazione.
In applicazione del ben noto principio di scissione degli effetti della
notificazione tra notificante e destinatario (C.Cost.n.477/02) – rilevante
proprio in materia processuale e, dunque, anche in ordine ai termini di

3
Ric.n.10176/13 rg. – Adunanza in cam.cons. dell’8 novembre 2017

Gilda, Russo Massimiliano e Russo Andrea per successione legittima di

impugnazione

risulta

dunque

la

tempestività

del

ricorso;

indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia stato ricevuto dai
destinatari oltre il decorso del termine massimo.

§ 3.1 Con il primo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex
art.360, 1″ co. n. 4 cod.proc.civ. – violazione dell’articolo 112
cod.proc.civ.; per non avere la commissione tributaria regionale preso in
esame la censura da essa formulata in appello, secondo cui l’eccedenza

quota di diritto risultante dalla successione legittima, doveva essere tassata
come corrispettivo di vendita ex articolo 34 d.P.R. 131/86.
Con il secondo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex
art.360, 1″ co. n. 5 cod.proc.civ. – analoga censura sotto il profilo del
difetto di motivazione su un punto decisivo del giudizio; per non avere la
commissione tributaria regionale esplicitato le ragioni per cui aveva
ritenuto non applicabile, nella specie, la richiamata normativa.

§ 3.2 I due motivi di ricorso, – suscettibili di trattazione unitaria per la
stretta connessione delle questioni dedotte – sono infondati.
Contrariamente a quanto affermato dall’agenzia delle entrate, la
commissione tributaria regionale ha basato la propria decisione circa
l’illegittimità dell’avviso opposto su una chiara e ben individuabile

ratio

decisoria (confermativa di quella già assunta dal primo giudice).
Tale ratio può ricostruirsi nei seguenti passaggi: – fermo restando
l’inquadramento della pretesa impositiva ex art. 34 d.P.R. 131/86 (secondo
cui la divisione con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un
valore complessivo eccedente quello lui spettante sulla massa comune è
considerata vendita in relazione alla parte eccedente), nel caso di specie
non sussisteva il presupposto di applicazione di questa disciplina, appunto
costituito dalla ‘eccedenza’ della quota di fatto rispetto alla quota di diritto;
– tale eccedenza andava esclusa perchè il valore delle singole quote
indicato nell’atto notarile di divisione (C 70.000) doveva ritenersi errato, in
quanto comprensivo anche della quota patrimoniale (50%) già in proprietà
del marito della de cujus e, come tale, non rientrante nella successione di
quest’ultima perché ‘non disponibile’; – considerando il valore della quota
del marito esulante dalla successione (euro 175.000, posto che l’ufficio non

4
Ric.n.10176/13 rg. – Adunanza in cam.cons. dell’8 novembre 2017

della quota di fatto, risultante dall’atto notarile di divisione, rispetto alla

aveva rettificato i valori indicati dai coeredi nella dichiarazione di
successione) risultava dunque l’insussistenza della plusvalenza (euro
40.833,33) che l’ufficio pretendeva di tassare come vendita.
A sostegno di tale ragionamento, la commissione tributaria regionale ha
posto in evidenza come l’ufficio non avesse tenuto conto

“dell’atto di

successione, con il quale venivano dichiarati i beni immobili della de cujus
Spinosa Ida, madre dei ricorrenti Russo, disponibili per la divisione; in

Spinosa, nonché della quota del 50% di proprietà”; sicché l’ufficio non
aveva “tenuto conto di detto atto preliminare e predeterminato alla

successione, né della normativa attinente alla divisione ereditaria dei beni
disponibili”. Il risultato, secondo il giudice di merito, è stato quello di una
tassazione

“erroneamente”

soprattutto, eseguita

basatasi sull’atto notarile di divisione e,

“onerando anche di plusvalenze il patrimonio

‘indisponibile’ perché calcolato con la quota patrimoniale anche del marito
della de cujus”.
Ora, a fronte di ciò non si può dire né che la commissione tributaria
regionale abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda ex art.34 cit. (con
conseguente insussistenza della lamentata nullità della sentenza per
violazione dell’articolo 112 cod.proc.civ.), né che dalla motivazione così
resa, per quanto sintetica, non sia possibile enucleare l’effettiva ragione
decisoria adottata.
Ciò posto, si osserva come le doglianze in esame non siano accoglibili; e
come, in considerazione di quanto appena evidenziato, esse dovessero,
piuttosto, venire rivolte alla specifica censura della ratio decidendi così
individuabile nel ragionamento del giudice di appello.
Non sussistono i presupposti della lite temeraria genericamente invocati
dai controricorrenti.

Pqm
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione, che liquida in euro 4.100,00; oltre
rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile
in data 8 novembre 2017.

quanto dalla massa era già stata decurtata la quota del marito della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA