Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30185 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso il proprio

studio, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

S.G. (OMISSIS), S.R.

(OMISSIS), S.M. (OMISSIS),

S.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA ANTONIO BAIAMONTI 10, presso lo studio dell’avvocato

PONTORIERO PASQUALE, che li rappresenta e difende giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1486/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

9/04/2010, depositata l’11/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.

“Il relatore, cons. Adelaide Amendola esaminati gli atti, osserva:

1. Con sentenza del 4 giugno 2007 il Tribunale di Roma condannò l’avvocato R.M. a pagare a M., R., G. e S.P. la somma di Euro 3.172,00, a titolo di risarcimento danni, ex art. 1590 cod. civ. perchè l’immobile locato era stato da lui riconsegnato ai proprietari in uno stato di degrado eccedente il deterioramento risultante dal normale uso della cosa.

Proposto gravame dal soccombente, la Corte d’appello, in data 11 maggio 2010, lo ha respinto.

In motivazione ha evidenziato il decidente che l’impugnante aveva ammesso, in sede di libero interrogatorio, di avere asportato il rivestimento di maioliche e il lavello dal vano adibito a cucina; che i danni lamentati dai locatori erano pertanto dovuti a fatto volontario del conduttore; che, al fine di escludere la responsabilità dello stesso, nessun rilievo poteva avere la destinazione dell’immobile a studio legale, essendo la presenza di un vano cucina con questa compatibile.

2. R.M. ha proposto ricorso per cassazione formulando un unico motivo.

M., R., G. e S.P. hanno resistito con controricorso.

3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis, inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a).

Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., per esservi rigettato.

4. L’unico motivo, con il quale il ricorrente denuncia vizi motivazionali, è inammissibile nella parte in cui, prospettando che i locatori, durante i sedici anni di vigenza del contratto, non gli avevano mai contestato la rimozione delle maioliche e del lavello, così tacitamente prestando acquiescenza alle modifiche da lui apportate all’immobile locato, introduce una questione non trattata nella sentenza impugnata, e quindi nuova. L’impugnante aveva pertanto l’onere, rimasto affatto inadempiuto, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu l’attinenza delle critiche al thema decidendum del giudizio di appello (confr. Cass. civ. sez. lav. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. civ. 1, 31 agosto 2007, n. 18440).

Parimenti nuove, e del affatto carenti sotto il profilo dell’autosufficienza, sono poi le argomentazioni svolte con riferimento a una scrittura privata del 6 aprile 1988, della quale neppure si conosce il contenuto.

Infine i rilievi in ordine al positivo apprezzamento della sussistenza dei danni lamentati dai proprietari attengono a giudizio di stretto merito, congruamente motivato, come tale incensabile in sede di legittimità”.

Ritiene il collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, alla quale il ricorrente non ha del resto neppure replicato.

Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.200,00 (di cui Euro 1.000,00 per onorari) oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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