Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30185 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/11/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 20/11/2019), n.30185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

ricorso 435 -2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.S., A.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

IPPOLITO NIEVO 61 SC. D, press lo studio dell’avvocato MENICUCCI

GIUSEPPINA, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3749/2017 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 21/06/2017;

uita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2019 dal Consigliere Dott. CROLLA COSMO.

Fatto

RITENUTO

Che:

1. T.S. e A.F. impugnavano davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di accertamento catastale ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1 comma 335, notificato in data 23.10.2013, con il quale all’immobile di loro proprietà, sito in (OMISSIS), e distinto al catasto urbano al (OMISSIS), veniva disposta la revisione del classamento con assegnazione della nuova categoria A/2, classe 2 in luogo della precedente categoria A/4, classe 3 e con conseguente aumento della rendita catastale da Euro 918,00 a Euro 1.347,95.

2. La CTP accoglieva il ricorso compensando le spese.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Amministrazione e dai contribuenti in punto di spese, e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava I l’appello osservando per quanto di interesse in questa causa: a) che l’avviso poteva considerarsi adeguatamente motivato in quanto dava conto della normativa applicata (L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335) ispirata a finalità perequative e della migliorata qualità del contesto urbano, b) che, tuttavia, tenuto conto della posizione e delle condizioni dell’unità immobiliare, appariva congrua la precedente categoria catastale di casa popolare (A/4) e non di civile abitazione (A/2) secondo il nuovo classamento.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo; i contribuenti si sono costituiti depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Va rigetta l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso perchè la notifica dello stesso è avvenuta a mezzo Pec laddove i procedimenti precedenti si erano svolti con modalità cartacea. Il ricorso per cassazione può essere notificato a mezzo PEC secondo le norme del c.p.c.. I controricorrenti fanno riferimento, impropriamente, al procedimento innanzi alle commissioni tributarie ove il problema si era posto in quanto il D.M. n. 163 del 2013, art. 2 – Regolamento sulla disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario prevede:”1.Gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonchè quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità disciplinate nel presente regolamento… 3. La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l’intero grado del giudizio nonchè per l’appello, salvo sostituzione del difensore ….”. Sennonchè anche in tale ambito la questione si è risolta perchè è intervenuta la norma di interpretazione autentica di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, (con l’art. 16, comma 2) che prevede: “Il d.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16-bis, comma 3, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal D.M. Economia e Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonchè dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche”.

2. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e deduce la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, assumendo che la CTR sarebbe incorsa in una insanabile contraddizione, inquadrabile nel vizio motivazionale ex artt. 132 c.p.c., n. 4 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in quanto da un lato afferma l’adeguatezza della motivazione dell’accertamento e la legittimità del procedimento di revisione massiva dei classamenti degli immobili ubicati nella medesima microzona che prescinde dalla caratteristiche specifiche dell’unità immobiliare essendo sufficienti gli scostamenti tra i valori di mercato e i valori catastali normativamente previsti, d’altro lato perviene all’erronea conclusione che, date le caratteristiche specifiche dell’unità abitativa de qua, sarebbe incongrua la categoria attribuita dall’ufficio.

3. Il motivo di impugnazione è infondato anche se la motivazione della sentenza del giudice di secondo grado va integrata in punto di diritto ex art. 384 c.p.c., comma 4.

3.1 Viene posta all’attenzione di questo Collegio la controversia relativa alla revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali. La materia è disciplinata dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, a tenore del quale ” la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. L’Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima”. Si tratta di una operazione di ” riclassamento di un immobile” consistente nella modifica di una preesistente categoria, classe o rendita attribuita, divenute inadeguate, che si distingue dall’altra procedura estimativa di revisione disciplinata dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 336, in forza del quale ” I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 28, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. “Si è quindi di fronte a due procedure con presupposti diversi. La prima concerne situazioni legate a mutamenti di carattere generale o collettivo interessanti una determinata area; la seconda riguarda le situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti passati per intervenute variazioni edilizie della singola unità immobiliare e presuppone quindi che si sia di fronte ad innovazioni specifiche relative ad un determinato immobile.

3.2 La L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, prevede una ulteriore possibilità di riclassificazione allorquando il classamento risulti palesemente incongruo rispetto a fabbricati similari aventi medesime caratteristiche.

3.3 Va inoltre precisato che l’Agenzia del Territorio con decreto direttoriale del 16 febbraio 2005, previa intesa con gli enti locali in sede di conferenza Stato, città ed autonomie locali ha provveduto, in attuazione del medesimo comma 335 a stabilire le modalità per l’aggiornamento del valore medio di mercato nonchè la soglia di significatività dello scostamento fra il valore medio di mercato e il valore medio in una microzona e l’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone determinandola nel 35%, eventualmente elevabile da ciascun comune.

3.4 La Corte Costituzionale con la sentenza nr 249/2017 ha convalidato la legittimità costituzionale della L. 311 del 2014, art. 1, comma 335, riconoscendo che “l’operazione di revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell’unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene, tanto che il fattore posizionale già costituisce una delle voci prese in considerazione dal sistema catastale in generale ” e ritendo ” non irragionevole che l’accertamento di una modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona abbia una ricaduta sulla rendita catastale. Il conseguente adeguamento, proprio in quanto espressione di una accresciuta capacità contributiva, è volto in sostanza ad eliminare una sperequazione esistente a livello impositivo”. Il Giudice delle Leggi precisa tuttavia “che la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento

3.5 Il D.P.R. n. 138 del 1998, artt. 8 e 9, emanati in attuazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, commi 154 e 155, per parte loro, elencano una serie di criteri e di regole che gli uffici finanziari devono utilizzare per procedere alle operazioni di modifica del classamento delle unità immobiliari.

3.6 Si tratta di elementi valutativi che annoverano sia il fattore posizionale, il quale, correlato alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi), è parametro rappresentativo del carattere delle microzone, sia il fattore edilizio che comprende i caratteri distintivi del fabbricato (esposizione, grado di rifiniture, struttura e dotazione impiantistica, stato di conservazione, anno di costruzione).

3.7 Sulla scorta di tale compendio normativo la giurisprudenza di questa Corte ha recentemente e ripetutamente affermato che ” il procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” del D.P.R. n. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica. Ne consegue che anche la procedura prevista dal comma 335 cit., pur a fronte del relativo presupposto, non può sottrarsi all’applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 154, lett. e), il quale impone che si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente alla qualificazione della stessa (Cass. n. 4712 del 09/03/2015). Non può, quindi, ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che, con formule generiche, potenzialmente adattabili ad una pluralità eterogenea di casi, faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non risultino gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) incidenti, in concreto, sul diverso classamento” (cfr. tra le tante Cass. n. 3156/2015, 22900/2017, 23128/2018 e 10403/2009). Tale indirizzo è stato ribadito da una recente sentenza di questa Corte (cfr. Cass. 19810/2019) che ha affermato il seguente principio di diritto “In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso.” Va quindi disatteso il precedente ed isolato arresto citato nell’impugnata sentenza (Cass. 21176/2016) secondo il quale la revisione del classamento L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, non deve ritenersi condizionata alle specifiche tecniche dell’unità immobiliare, bensì esclusivamente a parametri relativi alla microzona di appartenenza, salva la possibilità di prova contraria.

3.8 Nella fattispecie in esame è pacifico, in quanto ammesso dalla stessa Agenzia delle Entrate nel ricorso, che l’Amministrazione abbia proceduto d’ufficio al mutamento di classamento ai sensi della L. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali senza procedere ad un classamento specifico e dettagliato che tenesse conto anche delle caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare.

3.9 L’avviso di accertamento, facendo esclusivo riferimento al significativo scostamento tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali senza valutare gli altri elementi (come le caratteristiche edilizie ed urbanistiche del fabbricato), risulta quindi carente di motivazione e, dunque, illegittimo. La CTR avrebbe, quindi, dovuto accertare l’illegittimità dell’avviso di accertamento in quanto non corredato di adeguata motivazione.

4. Essendo, tuttavia, il dispositivo conforme a diritto, il ricorso va rigettato.

5. Va disposta la compensazione delle spese del presente giudizio e dei gradi di merito avuto riguardo alla circostanza che le questioni giuridiche, sottese ad una complessa legislazione, hanno trovato solo in tempi recenti una stabile soluzione giurisprudenziale.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA