Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30184 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.P.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. ROSSINI 26, presso lo STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE

GAGLIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato TARTAGLIONE GIACOMO

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3222/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

28/10/09, depositata il 05/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato Giacomo Tartaglione difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla

osserva.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.

“Il relatore, cons. Adelaide Amendola esaminati gli atti, osserva:

1. D.P.C., con ricorso del 29 settembre 1994, chiese al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che venisse ingiunto a M.F. di pagargli la somma di L. 5.500.000, sulla base di una scrittura privata di riconoscimento di debito e promessa di pagamento del maggiore importo di L. 18.500.000.

Propose opposizione l’ingiunto deducendo: a) di avere stipulato con la controparte un contratto preliminare avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un terreno, al fine di edificarvi una villetta; b) di essersi successivamente accorto che nell’atto il suolo era indicato come agricolo; c) di avere chiesto spiegazioni al promittente, il quale lo aveva tranquillizzato assicurandogli che l’indicazione era stata fatta al solo fine di evitare il pagamento delle maggiori imposte previste per la vendita di suoli edificabili;

d) di avere sottoscritto, prima della stipula del definitivo – nel quale, peraltro, era apparso, in qualità di venditore, tale P. S.P. e, in qualità di acquirente, sua moglie – una dichiarazione di debito per l’importo di L. 18.500.000, pari al prezzo residuo del cespite, indicato nel rogito in L. 1.000.000; di avere concordato con l’attore che, se entro il mese di dicembre del 1993 il suolo non fosse divenuto edificabile, lo stesso gli avrebbe restituito la somma ricevuta con gli interessi, detratto il solo importo di L. 1.000.000, versato al D.S..

Sulla base di tali premesse l’opponente chiese che venisse revocato il provvedimento monitorio e che l’ingiungente venisse condannato a restituirgli la somma di L. 18.500.000.

L’opposto, costituitosi in giudizio, contestò le avverse deduzioni.

Con sentenza del 19 dicembre 2001 il giudice adito rigettò l’opposizione.

Proposto dal soccombente gravame, la Corte d’appello di Napoli, ammessa ed espletata la prova orale articolata dal M. – alla quale il giudice di prime cure aveva negato accesso – in riforma della decisione impugnata, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, ha condannato il D.P. al pagamento in favore del convenuto della somma di Euro 8.779,77, oltre accessori.

Secondo il decidente la prova testimoniale dedotta dall’opponente era ammissibile e rilevante, ex art. 2723 cod. civ., in quanto volta a dimostrare che il D.P. aveva assunto l’obbligo, qualificabile in termini di promessa del fatto del terzo, e segnatamente della P.A., di ottenere una diversa destinazione urbanistica del suolo. L’ammissione del mezzo istruttorio (che peraltro aveva confermato la versione dei fatti esposta nell’atto di opposizione), si giustificava per il fatto che esso nè aveva ad oggetto patti aggiunti o contrari anteriori alla stipula del preliminare, nè la simulazione del prezzo del definitivo – non intaccato dalla vicenda negoziale in questione (così testualmente nella pronuncia impugnata) – ma piuttosto patti successivi alla sottoscrizione del preliminare e, segnatamente, l’impegno assunto dal promittente di non esigere la residua parte di prezzo, e di restituire anzi quanto già corrisposto dal promissario, al netto del solo importo di L. 1.000.000, ove la divisata destinazione edificatoria del suolo non fosse stata conseguita entro il termine stabilito.

2. Per la cassazione di detta pronuncia D.P.C. ha proposto ricorso, affidando le sue doglianze a un unico, complesso motivo.

L’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.

3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis, inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a). Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi accolto.

4 Con l’unico motivo di ricorso l’impugnante lamenta violazione degli artt. 1381, 1350, 1362, 1988 e 2722 cod. civ., nonchè ogni genere di vizi motivazionali ex art 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

5 Le censure sono fondate.

La scelta decisoria del giudice di merito ignora il principio, pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, in base al quale il contratto definitivo, una volta stipulato, assorbe completamente il preliminare e costituisce pertanto l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni delle parti, di talchè, specularmente, il preliminare, determinando solo l’obbligo reciproco della stipulazione del definitivo, resta da esso superato.

Ne deriva che la prova orale articolata dall’opponente non poteva essere considerata ammissibile, ex art. 2723 cod. civ., in quanto prova volta a dimostrare che, dopo la formazione di un documento – id est, dopo la sottoscrizione del preliminare – era stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto dello stesso: quel contratto, invero, più non esisteva e non poteva pertanto fungere da parametro di riferimento per valutare la plausibilità e la verosimiglianza di aggiunte o modificazioni verbali al suo contenuto. Non a caso le intese pretesamente intercorse tra il D.P. e il M. non comportavano, nè potevano comportare, una risoluzione del contratto di vendita, intervenuto, è bene ricordarlo, tra soggetti estranei al preliminare, ma si sarebbero sostanziate nell’obbligo del primo di rifondere al secondo il prezzo di una compravendita destinata tuttavia a rimanere in piedi.

Ritiene il collegio di dover fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, alla quale il ricorrente non ha del resto neppure replicato.

Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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