Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30184 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/11/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 20/11/2019), n.30184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

ricorso 24782-2C1 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALESSANDRIA 128-

130, presso lo studio dell’avvocato PERO ANTONINO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1540/2017 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata 23/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2319 dal Consigliere Dott. CROLLA COSMO.

Fatto

RITENUTO

Che:

1. M.A., proprietaria dell’unità immobiliare (categoria C/1) sita in (OMISSIS) ((OMISSIS)) ricompresa nella Microzona 1- Centro Storico-Trinità del Monti, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di accertamento catastale ai sensi dell’art. 1, comma 335, notificato in data 23.1.2013, con il quale veniva innalzata la precedente classe da 6 a 14 con conseguente aumento della rendita catastale da Euro 2.531,09,62 ad Euro 8.478,62. 2.La CTP rigettava il ricorso ritenendo legittimo l’operato dell’Ufficio.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello rilevando che l’avviso era sufficientemente motivato in quanto dava conto della normativa applicata (L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335) ispirata a finalità perequative, del procedimento seguito e della circostanza che l’immobile si trovava in una zona della città oggetto di considerevole rivalutazione patrimoniale con conseguente aumento della redditività.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la parte privata affidandosi a tre motivi; l’Agenzia delle Entrata non si è costituita. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo la CTR omesso di pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, in relazione agli artt. 3,23 e 53 Cost. che viene comunque sollevata nel presente giudizio di legittimità con la proposizione del secondo motivo.

1.2 Con il terzo e quarto motivo viene dedotta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, L. n. 241 del 1990, art. 3,L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 355, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto motivato l’impugnato avviso di accertamento contenente mere frasi standardizzate o di stile, senza specifico riferimento all’unità immobiliare oggetto della revisione catastale. I giudici di appello avrebbero in ogni caso, in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale, dato rilievo al solo scostamento dalla soglia minima di significatività oltre il 35% nel rapporto tra valore medio di mercato e valore medio catastale della individuata microzona rispetto all’identico valore medio dell’insieme delle microzone comunali omettendo di prendere in esame il rapporto tra i valori di mercato e catastali medi delle singola unità immobiliare e le loro caratteristiche intrinseche.

2. Va dichiarata manifestamente infondata la questione di costituzionalità oggetto del primo e secondo motivo di impugnazione. La Consulta con la sentenza nr 249/2017 ha rigettato la questione di legittimità costituzionale della L. n. 311 del 2014, art. 1, comma 335, riconoscendo che “l’operazione di revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell’unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene, tanto che il fattore posizionale già costituisce una delle voci prese in considerazione dal sistema catastale in generale ” e ritendo ” non irragionevole che l’accertamento di una modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona abbia una ricaduta sulla rendita catastale. Il conseguente adeguamento, proprio in quanto espressione di una accresciuta capacità contributiva, è volto in sostanza ad eliminare una sperequazione esistente a livello impositivo”.

3. Le censure contenute nel terzo e quarto motivo di impugnazione possono essere scrutinate congiuntamente in quanto strettamente connesse vertendo tutti sulla questione della legittimità del provvedimento revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali sia sotto il profilo della violazione delle specifiche norme di settore sia sotto quello della violazione del più generale principio, sancito dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 1 e L. n. 212 del 2000, art. 7, dell’obbligo di motivazione.

3.1 Esse sono fondate.

3.2 La materia è disciplinata dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, a tenore del quale ” la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. L’Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima”. Si tratta di una operazione di ” riclassamento di un immobile” consistente nella modifica di una preesistente categoria, classe o rendita attribuita,divenute inadeguate, che evidentemente si distingue dall’altra procedura estimativa di revisione disciplinata dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 336, in forza del quale “I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 28, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni”. Si è quindi di fronte a due procedure con presupposti diversi. La prima concerne situazioni legate a mutamenti di carattere generale o collettivo interessanti una determinata area; la seconda riguarda le situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti passati per intervenute variazioni edilizie della singola unità immobiliare e presuppone quindi che si sia di fronte ad innovazioni specifiche relative ad un determinato immobile.

3.3 La L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, prevede una ulteriore possibilità di riclassificazione allorquando il classamento risulti palesemente incongruo rispetto a fabbricati similari aventi medesime caratteristiche.

3.4 La Corte Costituzionale con la pronuncia sopra riportata nel convalidare la legittimità costituzionale della L. n. 311 del 2014, art. 1, comma 335 ha tuttavia precisato “che la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento

3.5 Il D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, per parte sua, elenca una serie di criteri che gli uffici finanziari devono utilizzare per procedere alle operazioni di modifica del classamento delle unità immobiliari. Si tratta di elementi valutativi che annoverano sia il fattore posizionale, il quale, correlato alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi), è parametro rappresentativo del carattere delle microzone, sia il fattore edilizio che comprende i caratteri distintivi del fabbricato (esposizione, grado di rifiniture, struttura e dotazione impiantistica, stato di conservazione, anno di costruzione). Sulla scorta di tale compendio normativo la giurisprudenza di questa Corte ha recentemente e ripetutamente affermato che ” il procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica. Ne consegue che anche la procedura prevista dal comma 335 cit., pur a fronte del relativo presupposto, non può sottrarsi all’applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 154, lett. e), il quale impone che si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente alla qualificazione della stessa (Cass. n. 4712 del 09/03/2015). Non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non risultino gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) incidenti, in concreto, sul diverso classamento” (cfr. tra le tante Cass. n. 3156/2015, 22900/2017, 23128/2018 e 10403/2009). Tale indirizzo è stato ribadito da una recente sentenza di questa Corte (cfr. Cass. 19810/2019) che ha affermato il seguente principio di diritto “In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso”. Va, quindi, disatteso l’isolato precedente (Cass. 21176/2016) secondo il quale la revisione del classamento L. n. 311 del 2004, ex art., comma 335, non deve ritenersi condizionata alle specifiche tecniche dell’unità immobiliare, bensì esclusivamente a parametri relativi alla microzona di appartenenza, salva la possibilità di prova contraria.

3.6 Nella fattispecie in esame può ritenersi processualmente accertato, attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di accertamento, che l’Amministrazione abbia proceduto d’ufficio al mutamento di classamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali. Non si è proceduto ad un classamento specifico e dettagliato che tenesse conto anche delle caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare. Sul punto, infatti, i giudici di secondo grado hanno espressamente optato per la soluzione ermeneutica che reputa adeguata e congrua la motivazione dell’accertamento revisionale che prevede un salto di ben 8 classi basato sul solo dato obiettivo, dell’inserimento dell’unità immobiliare nella microzona di riferimento, sull’esistenza dell’accertato anomalo scostamento dei valori della microzona rispetto a tutte le altre e della conformità a legge della procedura seguita. Tali parametri generali e “massivi” sono stati ritenuti prevalenti rispetto ad ogni elemento relativo alle caratteristiche edilizie ed urbanistiche degli specifici fabbricati.

3.7 L’impugnata sentenza nel ritenere legittimo il provvedimento di revisione parziale della stima che faccia esclusivo riferimento al significativo scostamento tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali senza valutare gli altri elementi (come le caratteristiche edilizie ed urbanistiche del fabbricato) che incidono sul diverso classamento non ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali sopra esposti.

4. In conclusione il ricorso va accolto; segue la cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, con l’accoglimento dell’originario ricorso introduttivo.

5. Va disposta la compensazione delle spese del presente giudizio e dei gradi di merito avuto riguardo alla circostanza che le questioni giuridiche, sottese ad una complessa legislazione, hanno trovato solo in tempi recenti una stabile soluzione giurisprudenziale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo e quarto motivo, rigetta il primo e il secondo motivo, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso proposto dalla contribuente.

Compensa tra le parti le spese relative all’intero giudizio

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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