Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30182 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

APRICA SAS DI FORMISANO TERESA & C. (OMISSIS) in persona della

socia accomandataria e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIO CLAUDIO 289, presso lo

studio dell’avvocato GERMANI GIANCARLO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CALLIGARO TECLA, SPANGARO ROBERTA, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CAMPODARSEGO in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 2, presso lo

studio dell’avv. GIOVANNI CORBYONS, rappresentato e difeso dagli

avvocati MAZZONETTO Francesca e DONELLA RESTA, giusta Delib. Giunta

Comunale 15 dicembre 2010, n. 195 e giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

APRICA SAS DI FORMISANO TERESA & C. (OMISSIS) in persona della

socia accomandataria e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIO CLAUDIO 289, presso lo

studio dell’avvocato GERMANI GIANCARLO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CALLIGARO TECLA, SPANGARO ROBERTA, giusta

mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1072/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

25.3.2010, depositata il 12/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito per il controricorrente l’Avvocato Resta Donella che si riporta

agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.

“Il relatore, cons. Adelaide Amendola esaminati gli atti, osserva:

1. Aprica s.a.s di Formisano Teresa & C. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Padova il Comune di Campodarsego, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla emanazione di provvedimenti arbitrari e illegittimi, che avevano inciso sul suo diritto a edificare.

Dedusse che nel 1973 aveva acquistato un appezzamento di terreno per il quale era già stata rilasciata licenza edilizia avente ad oggetto la costruzione di un capannone industriale, licenza regolarmente volturata all’acquirente; che il 12 aprile 1975 il Comune l’aveva illegittimamente dichiarata decaduta dall’autorizzazione sul presupposto del mancato inizio dei lavori entro dodici mesi dal rilascio; che il TAR Veneto, su suo ricorso, aveva annullato il provvedimento; che benchè un successivo atto, di analogo tenore del Comune, fosse stato del pari caducato dal giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato, l’Ente, in data 17 luglio 1982, aveva annullato tout court la licenza, con provvedimento nuovamente impugnato dall’esponente.

Costituitosi in giudizio, il convenuto contestò le avverse pretese.

Il giudice adito accolse la domanda, per l’effetto condannando il Comune di Campodarsego al pagamento in favore della società attrice della somma di Euro 10.239.140,00.

Ma la Corte d’appello di Venezia, in accoglimento del gravame proposto dal soccombente, con sentenza del 12 maggio 2010, ha respinto tutte le richieste di Aprica s.a.s.

2. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione formulando tre motivi.

Il Comune di Campodarsego ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato affidato a due mezzi, a fronte del quale Aprica s.a.s. ha, a sua volta, notificato controricorso.

3. I ricorsi, dei quali va preliminarmente disposta la riunione, ex art. 335 cod. proc. civ., sono soggetti, in ragione della data della sentenza impugnata successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis, inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a).

Essi possono pertanto essere trattati in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ..

4 I tre motivi del ricorso principale, con i quali si denunciano:

violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (primo motivo); dell’art. 2043 cod. civ. (terzo motivo); nonchè vizi motivazionali (primo, secondo e terzo motivo), sono, per certi aspetti inammissibili, per altri infondati.

Essi ruotano intorno a un unico assunto di fondo: il preteso travisamento della domanda risarcitoria proposta da Aprica s.a.s., posto che questa aveva chiesto il ristoro del danno conseguente alla mancata realizzazione del capannone, ovvero al mancato conseguimento del valore locativo che dallo stesso sarebbe derivato (così testualmente a pag. 14 del ricorso), laddove la Corte territoriale avrebbe statuito su una diversa e mai proposta richiesta di reintegrazione del pregiudizio conseguente alla differenza di prezzo tra il valore del bene da edificabile (come acquistato), ad agricolo (come rivenduto).

Detto travisamento viene denunciato ora, come violazione della regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (primo motivo); ora, come malgoverno delle risultanze istruttorie, e segnatamente degli esiti della consulenza tecnica espletata nel giudizio di primo grado (secondo motivo); ora, come lesione dei principi in materia di responsabilità aquiliana, in ragione dell’improprio rilievo dato dal giudice a quo all’accordo intercorso in data 14 maggio 1981 tra Aprica s.a.s. e S.L., convenzione affatto estranea, invece, alle questioni dedotte in giudizio (terzo motivo).

5 Le censure sono infondate. Esse, a tacer d’altro, ignorano le argomentate ragioni della decisione.

Elemento dirimente nella scelta decisoria del giudice di merito è stato invero il rilievo, corrispondente a un dato di fatto assolutamente pacifico in causa, che il terreno, acquistato da Aprica nel 1973, era stato dalla stessa rivenduto nel 1978. Ciò significa che la Corte territoriale si è mossa nella prospettiva che il preteso danno da mancato conseguimento del valore locativo del non edificato capannone – reclamato, è bene rimarcarlo, dal 1 gennaio 1975 (epoca in cui lo stesso, in regime di perdurante operatività della licenza edilizia, non era stato ancora costruito), a tutto il 2005 – era meramente ipotetico e, come tale, non risarcibile.

Ma, se così è, il decidente ha fatto corretta applicazione dei principi che presidiano la materia della responsabilità extracontrattuale, e in particolare della regola che individua e limita nelle conseguenze immediate e dirette del fatto illecito l’area dei pregiudizi risarcibili (comb. disp. artt. 2056 e 1223 cod. civ.)..

Nè vale in proposito obiettare che la Curia veneziana ha concentrato il suo impegno motivazionale esclusivamente sulla incidenza del valore della non edificata struttura nelle condizioni della vendita, omettendo di esplicitare le ragioni del suo disinteresse per un valore locativo puramente ottativo, in quanto parametrato su un’ipotesi di permanenza della titolarità del cespite in capo ad Aprica, in realtà inesistente. Vero è infatti che il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132 c.p.c., n. 4, che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, mentre devono ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi, i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito (Cass. civ. 12 gennaio 2006, n. 407; Cass. civ. 20 gennaio 2010, n. 868).

6 La decisione impugnata resiste, in definitiva, alle critiche formulate dal ricorrente.

Essa invero: a) non è affetta dal denunziato vizio di extrapetizione, essendo semmai eccentriche le censure svolte nei motivi, nella parte in cui non si confrontano con lo snodo cruciale del percorso argomentativo del giudice a quo; b) correttamente prescinde dagli esiti di una consulenza tecnica che quantifica costi, ricavi e perdite partendo da ipotesi affatto avulse dal contesto fattuale di riferimento; c) condivisibilmente valorizza l’accordo in data 14 maggio 1981 intercorso tra Aprica s.a.s. e S.L., posto che la natura di res inter alios acta dello stesso non ne esclude la valenza, come puro dato fenomenico (piuttosto che come fattispecie negoziale), ai fini dello scrutinio sulla sussistenza di un damnum iuniuria datum giuridicamente rilevante.

7 Nel rigetto del ricorso principale resterà assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato spiegato dal Comune di Campodarsego.

Il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, che non sono in alcun modo infirmate dalle deduzioni svolte nella memoria di parte ricorrente. Il ricorso principale va pertanto rigettato; quello incidentale dichiarato assorbito. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 10.200,00 (di cui Euro 10.000,00 per onorari), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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