Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30182 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/11/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 20/11/2019), n.30182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13265-2017 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA LARGO TRIONFALE 7,

presso lo studio LUIGI MANNUCCI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO PROVINCIALE DI

ROMA TERRITORIO;

– intimati –

avverso la sentenza 7133/2016 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 22/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/09/2019 dal Consigliere Dott. COSMO CROLLA.

Fatto

RITENUTO

che:

1. M.L., pieno proprietario, a seguito del decesso dell’usufruttuario nelle more del giudizio di primo grado, di quattro appartamenti, siti (OMISSIS) (foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS) sub (OMISSIS) e (OMISSIS)), Via (OMISSIS) (foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS) sub (OMISSIS)), Largo (OMISSIS) (foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS) sub (OMISSIS)), tutti ricadenti nella microzona (OMISSIS) “(OMISSIS)” impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di accertamento catastale ai sensi dell’art. 1, comma 335, con il quale venivano modificate categorie e classi delle unità immobiliare rispettivamente per i primi tre immobili da A/2 ad A3 (classe 3 in luogo della precedente classe 4), per il quarto da classe 5 a classe 4 con conseguente aumento delle rendite da Euro 1.608,76 ad Euro 1.879,90; da Euro 2.298,23 a Euro 2.685,58,da Euro 7.353,06 ad Euro 8.5650,27 e da Euro 213,04 a Euro 402,84.

2. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando illegittimo l’avviso nella parte in cui aveva modificato le classificazioni di due delle quattro unità immobiliari (gli appartamenti di Via (OMISSIS) e Via Largo (OMISSIS)).

3. La sentenza veniva impugnata sia dal contribuente che dall’Amministrazione finanziaria: erano incardinati due giudizi di appello il n. 4285/2016 RG e il n. 4407/2016 RG che non venivano riuniti; la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, nel procedimento n. 4407/2016 RG rigettava l’appello del contribuente rilevando che, contrariamente a quanto affermato dalla CTP l’avviso era sufficientemente motivato in quanto dava conto della normativa applicata (L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335) ispirata a finalità perequative, del procedimento seguito e delle circostanze estrinseche relative alla microzona di appartenenza delle unità immobiliari.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la parte privata affidandosi a tre motivi; l’Agenzia delle Entrata non si è costituita. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente, nel denunciare la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo la CTR omesso di pronunciarsi su una fatto determinante del giudizio costituita dalla questione di legittimità costituzionale della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, in relazione agli artt. 3,23 e 53 Cost, chiede alla Corte di dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma citata.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione del combinato disposto della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 355, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto motivato l’impugnato avviso di accertamento contenente mere frasi standardizzate o di stile, senza specifico riferimento alle unità immobiliari oggetto della revisione catastale.

1.2 Con il terzo motivo il contribuente lamenta violazione ed erronea applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 e 336 e del D.P.R. n. 1142 del 1949 in relazione all’art. 360 c.p.c., art. 1 comma 1, n. 3, in quanto il giudice di seconde cure avrebbe erroneamente dato rilievo al solo scostamento dalla soglia minima di significatività oltre il 35% nel rapporto tra valore medio di mercato e valore medio catastale della individuata microzona rispetto all’identico valore medio dell’insieme delle microzone comunali omettendo di prendere in esame il rapporto tra i valori di mercato e catastali medi delle singola unità immobiliare e le loro caratteristiche intrinseche.

2. Va dichiarata manifestamente infondata la questione di costituzionalità oggetto del primo motivo di impugnazione. La Consulta con la sentenza n. 249/2017 ha rigettato la questione di legittimità costituzionale della L. n. 311 del 2014, art. 1, comma 335, riconoscendo che “l’operazione di revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell’unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene, tanto che il fattore posizionale già costituisce una delle voci prese in considerazione dal sistema catastale in generale” e ritendo “non irragionevole che l’accertamento di una modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona abbia una ricaduta sulla rendita catastale. Il conseguente adeguamento, proprio in quanto espressione di una accresciuta capacità contributiva, è volto in sostanza ad eliminare una sperequazione esistente a livello impositivo”.

3. Il secondo e terzo motivo, scrutinabili congiuntamente in quanto afferiscono alla medesima questione relativa alla revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali sotto il profilo della violazione di legge e della insufficienza di motivazione dell’avviso di accertamento, sono inammissibili per carenza di specificità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

3.1 Con riguardo all’avviso di accertamento -questa Corte ha costantemente affermato che: “In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, che non è un atto processuale ma amministrativo, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la – verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso” (cfr. tra le tante Cass. n. 24510/2018, 16147/2017). Lo stesso principio vale anche per le doglianze di violazioni di legge che involgono direttamente l’avviso di accertamento (cfr. Cass. 25917/2017). Nella fattispecie in esame il ricorrente non solo non ha provveduto a trascrivere nel ricorso, a corredo dei motivi, come era suo onere ai fini dell’autosufficienza i passi dell’avviso di accertamento nei suoi contenuti ma non ha neanche richiamato una sua eventuale allegazione all’interno del fascicolo di parte nè indicato in quale momento e sede processuale esso sia stato prodotto in giudizio in tal modo impedendo a questa Corte di verificare le dedotte carenze motivazionali e le violazioni di legge.

4. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile.

5 Nulla è da statuire sulle spese non essendosi l’Agenzia delle Entrate costituita in giudizio.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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