Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30182 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30182 Anno 2017
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 2688-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

BRUNELLO LINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE
PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
D’AYALA VALVA, che lo rappresenta e difende unitamente
agli avvocati GIUSEPPE PIVA, MICHELE TIENGO;
– controricorrente nonchè contro

ITAL PLASTICK DI BRUNELLO LINO E C. SNC;

Data pubblicazione: 15/12/2017

- intimato avverso la sentenza n. 11/2011 della COMM.TRIB.REG. di
VENEZIA, depositata il 27/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha chiesto l’accoglimento
del 2 ° motivo del ricorso.

MARIA STALLA;

Rilevato che:
§ 1.

L’agenzia delle entrate propone cinque motivi di ricorso per la

cassazione della sentenza n. 11/14/11 del 27 gennaio 2011 con la quale la
commissione tributaria regionale del Veneto, in riforma del dispositivo della
prima decisione, ha ritenuto illegittimi gli avvisi di liquidazione ed
irrogazione di sanzioni notificati a BRUNELLO Lino ed alla Italplastick di
Brunello Lino & c. snc, per imposta di registro sulla sentenza del tribunale

tribunale aveva disposto, in giudizio di divisione, rilascio e risarcimento
danni: a. l’assegnazione di un compendio immobiliare in proprietà esclusiva
del Brunello, previo pagamento a favore di Orazio Ballan della somma di
euro 477.500,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo e
previa rivalutazione secondo gli indici Istat dalla data della ctu (27
settembre 2002) alla data di pubblicazione della sentenza; b. la condanna
della Italplastick snc al pagamento a favore del Ballan dell’importo dì euro
14.873,96 annui dal 1^ agosto 1986, oltre interessi legali e rivalutazione
Istat, dedotta la somma di euro 408.843,76 (così stabilita in esito a
correzione di errore materiale) a titolo di indennità di occupazione.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: – la
sentenza di primo grado fosse da riformare, stante la palese contraddizione
tra il dispositivo di ‘rigetto’ del ricorso dei contribuenti e la motivazione di
‘accoglimento’ delle loro tesi in ordine alla non tassabilità, ex art.8 lett.a)
tariffa parte prima all. al d.P.R. 131/86, della sentenza del tribunale di
Padova in questione, in quanto di natura costitutiva e non ancora passata
in giudicato perché fatta oggetto di appello; – la tesi di non tassabilità per
tale ragione fosse effettivamente fondata, posto che prima del giudicato
non poteva verificarsi alcun trasferimento del diritto reale sull’immobile a
favore del Brunello; – quanto alla “doglianza sul metodo di determinazione
della rivalutazione Istat che va riferita ai valori storici iniziali (anno 1988)
modifica questo orientamento ai fini della decisione”.
Resiste con controricorso il Brunello, in proprio ed in qualità di legale
rappresentante della Italplastick snc; ripropone in questa sede il secondo
motivo di appello, non considerato dalla commissione tributaria regionale,
con il quale egli aveva lamentato l’erronea quantificazione, da parte

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Ric.n.2688/12 rg. – Adunanza in cam.cons. dell’8 novembre 2017

civile di Padova n. 2602 del 17 ottobre 2005. Sentenza con la quale il

dell’ufficio (in euro 55.482,00 invece di 31.053,00), della rivalutazione Istat
dell’importo di euro 477.500,00, posto a carico del Brunello, dal 27
settembre 2002 al 17 ottobre 2005.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

§ 2.1 Con il primo ed il secondo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate
lamenta – ex art.360, 1^ co. n. 5, ovvero n.4, cod.proc.civ.- insufficiente
motivazione, ovvero nullità della sentenza per omessa motivazione, sul

tesi della non assoggettabilità della sentenza a tassazione ex art.8 tariffa
parte prima d.P.R. 131/86; essendo stata, questa tesi, per la prima volta
dedotta dai contribuenti, non già nel ricorso introduttivo, bensì con
memoria 13 novembre 2008 in primo grado.

§ 2.2 I motivi, suscettibili di trattazione unitaria, sono infondati.
Va infatti considerato che la tesi della non assoggettabilità a tassazione
di registro della sentenza, in quanto non ancora passata in giudicato, era
stata recepita dal primo giudice sulla base di un’argomentazione che
legittimamente i contribuenti potevano dedurre anche successivamente al
ricorso originario e, segnatamente, nella memoria precedente l’udienza di
discussione.
Fermo

restando

che

nel

processo

tributario,

caratterizzato

dall’introduzione della domanda nella forma dell’impugnazione dell’atto
fiscale, l’indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di
contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa
dell’Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel
ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che “il giudice deve
attenersi all’esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può
essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile,
ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di
‘deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine
della commissione’ (Cass. 15051/14), altrettanto indubbio è che non si
verteva, nella specie, di introduzione di un nuovo vizio di invalidità degli
avvisi, quanto di una mera difesa, ovvero di un’eccezione, concernente i
presupposti normativi dell’imposizione.

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Ric.n.2688/12 rg. – Adunanza in cam.cons. dell’8 novembre 2017

motivo di appello con il quale l’ufficio aveva eccepito l’inammissibilità della

La preclusione, in altri termini, concerne tutte le eccezioni in senso
stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti
modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale; ma non si estende
alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei
fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che
restano sempre deducibili.
Nel caso di specie, pertanto, la deduzione in corso di causa della

giudicato della sentenza oggetto di registrazione, non concretava
inammissibile domanda nuova, né introduceva nel contraddittorio nuove
circostanze fattuali necessitanti di ulteriori e diversi accertamenti;
risolvendosi piuttosto nella deduzione di un argomento di puro diritto, come
tale suscettibile di essere preso in considerazione anche d’ufficio dal
giudice.
§ 3.1 Con il terzo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex
art.360, 1^ co. n. 4 cod.proc.civ. – nullità della sentenza per violazione
dell’articolo 112 cod.proc.civ.. Per avere la commissione tributaria
regionale annullato integralmente gli avvisi di liquidazione opposti,
nonostante che questi ultimi fossero stati impugnati soltanto in relazione al
negozio di trasferimento immobiliare (posizione Brunello), non anche in
relazione alla condanna al pagamento della società.
§ 3.2 II motivo è fondato.
La commissione tributaria regionale ha accolto l’appello proposto dal
Brunello sia in proprio sia come legale rappresentante della Italplastick snc;
in conseguenza di ciò, ha disposto l’annullamento

“dell’avviso di

liquidazione come emesso dall’ufficio delle entrate di Padova, dichiarandolo
erroneo ed illegittimo”.
La controversia concerneva però unicamente profili (erronea
determinazione dell’imponibile; erroneo conteggio della rivalutazione Istat;
non assoggettabilità a registrazione della sentenza di divisione in quanto
impugnata) attinenti alla posizione del Brunello, ed al trasferimento
dell’immobile a suo favore; questa circostanza risulta dai motivi di
opposizione agli avvisi di liquidazione inizialmente proposti, ovvero
successivamente dedotti (come detto, legittimamente) in corso di causa.

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Ric.n.2688/12 rg. – Adunanza in cam.cons. dell’8 novembre 2017

insussistenza del presupposto impositivo per mancanza di passaggio in

Da ciò consegue che la commissione tributaria regionale non aveva
alcuna ragione – pena la violazione del principio di correlazione tra il chiesto
ed il pronunciato ex art.112 cod.proc.civ. – per annullare gli avvisi di
liquidazione anche nella parte riguardante la diversa statuizione giudiziale,
contenuta nella stessa sentenza del tribunale di Padova, circa la condanna
al pagamento della somma da parte della società. Le statuizioni relative
alla posizione personale ed a quella sociale, infatti, erano suscettibili di

del principio di distinta tassabilità previsto, per gli atti che contengono più
disposizioni negoziali, ex art.21 d.P.R. 131/86.
§ 4.1 Con il quarto motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, 1^ co. n. 3
cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’articolo 8 tariffa parte
prima d.P.R. 131/86 cit.; dal momento che la sentenza di divisione, di
carattere costitutivo, doveva ritenersi assoggettabile all’imposta di registro
anche prima del giudicato, così come più volte affermato dalla corte di
legittimità con riguardo alla sentenza, parimenti costitutiva, ex articolo
2932 cod.civ.
§ 4.2 Il motivo è fondato.
Nell’annullare l’avviso di liquidazione, la commissione tributaria regionale
ha ritenuto di recepire, in diritto, quanto già stabilito dal primo giudice
(salvo correggere, nella sentenza della commissione tributaria provinciale,
l’evidente conflitto interno tra ‘dispositivo di rigetto’ del ricorso introduttivo
e ‘motivazione di fondatezza’ dell’opposizione dei contribuenti), attribuendo
rilevanza ostativa all’imposizione fiscale di registro nel fatto che “non si è
ancora provveduto a trasferire l’immobile in attesa della sentenza della
corte di appello”.

Questa affermazione risulta effettivamente erronea in diritto, dal
momento che – come prescritto dall’articolo 37 d.P.R. 131/86 – la
tassazione degli atti dell’autorità giudiziaria è disposta, senza distinzione
“anche se al momento della

tra effetti dichiarativi o costitutivi,

registrazione (tali atti) siano stati impugnati o siano ancora impugnabili,
salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in
giudicato”.

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Ric.n.2688/12 rg. – Adunanza in cam.cons. dell’8 novembre 2017

autonoma efficacia giuridica e patrimoniale; con conseguente estensione

A nulla rilevava, pertanto, che la sentenza del tribunale di Padova – al
momento dell’emissione degli avvisi di liquidazione – fosse ancora

sub

iudice, in quanto fatta oggetto di gravame avanti alla corte di appello di
Venezia.
Va poi considerato che la regola generale di tassabilità della sentenza in
pendenza di impugnazione non veniva meno, nella specie, neanche ex
art.27 d.P.R. 131/86; essendosi in proposito affermato che la sentenza di

di una somma di denaro, a titolo di conguaglio perequativo del valore delle
rispettive quote, non istituisce per ciò soltanto una condizione di efficacia
della divisione. Tanto che il pagamento del conguaglio può essere
perseguito dal condividente con i normali mezzi di soddisfazione del
credito, restando comunque ferma la statuizione di divisione dei beni
(Cass. n. 22833 del 24/10/2006).
§ 5.1 Con il quinto motivo di ricorso l’agenzia delle entrate deduce – ex
art.360, 1^ co. n. 5 cod.proc.civ. – motivazione insufficiente in ordine alla
asseritamente errata quantificazione della rivalutazione Istat sulla somma
di euro 477.500,00 (determinata dall’ufficio in euro 55.482,00, a fronte
dell’importo di euro 31.053,00 conteggiato dai contribuenti). Ciò perché
l’affermazione resa sul punto dalla commissione tributaria regionale era
incomprensibile; e, se riferita non al quantum ma al criterio di maturazione
(valore corrente al 1988), anche non pertinente, in quanto relativa ad una
statuizione non dell’amministrazione finanziaria ma della stessa sentenza
del tribunale di Padova (come tale suscettibile unicamente di gravame
avanti alla corte di appello di Venezia).
§ 5.2 II motivo è fondato nella parte in cui evidenzia l’assenza di una
comprensibile ed univoca

ratio decidendi nell’affermazione secondo cui,

quanto alla “doglianza sul metodo di determinazione della rivalutazione
Istat che va riferita ai valori storici iniziali (anno 1988) modifica questo
orientamento ai fini della decisione”. (così la sent., pag.5-6).
Non è dato comprendere, in altri termini, in che cosa dovesse consistere
la ‘modificazione di questo orientamento’; posto che il riconoscimento della
rivalutazione Istat e la sua decorrenza costituivano decisioni del tribunale
di Padova, non già dell’amministrazione finanziaria in sede di liquidazione

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divisione che ponga a carico di uno dei condividenti l’obbligo di pagamento

del tributo. Sicchè non avrebbe avuto titolo, la commissione tributaria
regionale, di interloquirvi.
Alla liquidazione del tributo atteneva invece la stretta quantificazione di
tale rivalutazione, come stabilita sulla somma (imponibile) di euro
477.500,00 per il periodo intercorrente dalla data della ctu (27 settembre
2002) alla data di pubblicazione della sentenza (17.10.05).
Ora, sulla specifica questione del quantum – riproposta in controricorso

mancata una pronuncia.
Trattandosi tuttavia di una mera quantificazione aritmetica, senza
necessità di accertamenti fattuali, non si ravvisano ostacoli a che la somma
a tale titolo dovuta venga rettificata nella presente sede, e così per il minor
importo di C 31.037,50. Ancorchè l’agenzia delle entrate, nel motivo di
ricorso in esame, abbia insistito nella correttezza del proprio conteggio,
così come risultante anche dalle proprie controdeduzioni in appello, resta il
fatto che nessun elemento di diversa determinazione è stato da essa
specificato nel ricorso per cassazione.

§ 6. Ne segue, in definitiva, l’accoglimento del ricorso e la cassazione della
sentenza CTR impugnata. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti
in fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art.384
cod.proc.civ., mediante rigetto del ricorso introduttivo della parte
contribuente e conseguente conferma degli avvisi di liquidazione opposti,
salvo che in punto riduzione della rivalutazione Istat dell’imponibile in euro
31.037,50. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità
vengono compensate, attesa la parziale fondatezza delle opposizioni in
punto rivalutazione.

Pqm

accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex
art.384 cod.proc.civ., rigetta il ricorso introduttivo della parte
contribuente con conseguente conferma degli avvisi di
liquidazione opposti, salvo che in punto riduzione della
rivalutazione Istat dell’imponibile in euro 31.037,50;
compensa le spese di legittimità e merito.
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data
8 novembre 2017.

dai contribuenti, che ne avevano già fatto oggetto di appello – è in effetti

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