Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30181 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

BERTANI IMMOBILI INDUSTRIALI SRL in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESIRA FIORI 32,

presso lo studio dell’avvocato LICCIARDELLO ORAZIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GRASSO GIUSEPPE, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.E., B.E., B.P.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo

studio dell’avvocato ROMAGNOLI ILARIA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MAFFEZZONI GIAN MARIA, giusta mandato in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

G.M. quale erede di G.A., BERTANI TRASPORTI

SPA,

G.L. in proprio e quale erede di G.A., M.

N.D.A. in proprio e quale erede di G.A.,

GR.LI. quale erede di G.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 909/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

30.9.09, depositata il 14/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Orazio Licciardello che si riporta

agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.

“Il relatore, cons. Adelaide Amendola esaminati gli atti, osserva:

1. B.A. ed S.E. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Mantova G.A., G.L., M.N. e Bertani Trasporti s.p.a., per ivi sentire accertare che il contratto di permuta con il quale i signori G. – M. avevano trasferito alla società Bertani un fondo agricolo di loro proprietà, ricevendo in cambio dei monolocali siti in un condominio, oltre alla somma di L. settanta milioni, dissimulava una compravendita; per sentire, altresì, dichiarare che essi, in quanto proprietari coltivatori diretti di un fondo confinante, avevano validamente esercitato il diritto di riscatto loro riconosciuto dalla legge.

Costituitisi in giudizio, i convenuti contestarono le avverse pretese.

Nelle more del giudizio, deceduto G.A., la causa venne riassunta nei confronti degli eredi L., M. e G. L. nonchè M.N..

Il giudice adito accolse la domanda.

Proposto appello da G.L., da G.M., da Gr.

L., da M.N. nonchè da Bertani Trasporti s.p.a., la Corte d’appello di Brescia, con sentenza depositata il 14 ottobre 2009, lo ha respinto.

2. Bertani Immobili Industriali s.r.l., quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, ha proposto ricorso per cassazione formulando cinque motivi.

S.E., B.E. e B.P., eredi di B.A., hanno resistito con controricorso.

3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis, inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a).

Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi dichiarato inammissibile.

Queste le ragioni.

4 Bertani Immobili Industriali s.r.l., costituita per scissione parziale della Bertani Trasporti s.p.a. e proprietaria degli immobili per cui è controversia ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato il 26 novembre 2010, nel termine annuale di cui all’art. 327 cod. proc. civ..

La sentenza impugnata, pubblicata, come detto innanzi, il 14 ottobre 2009, è stata notificata a Bertani Trasporti s.p.a. il 17 novembre 2009.

Ora, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, la notificazione della sentenza effettuata, nei confronti del dante causa, dopo che sia intervenuta la successione a titolo particolare nel diritto controverso, è idonea a far decorrere i termini brevi di impugnazione, di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., anche nei confronti del successore, atteso che, a norma dell’art. 111 c.p.c., commi 1 e 3, il dante causa rimane in causa, quale sostituto processuale del successore, fino a quando, intervenuto quest’ultimo, non ne venga estromesso con il consenso delle altre parti (cfr. confr. Cass. civ. 11 febbraio 1995, n. 1558; Cass. civ. 11 gennaio 1990, n. 42; Cass. civ. 13 gennaio 1997, n. 245; Cass. civ. 7 febbraio 2011, n. 2947).

Pertanto il decorso del termine breve conseguente alla notificazione nei confronti del dante causa opera anche nei confronti del successore, in relazione alla impugnazione che egli è legittimato a proporre autonomamente ai sensi dell’art. 111 c.p.c., comma 4.

Non è superfluo aggiungere, a confutazione delle argomentazioni svolte nell’unico arresto di segno contrario di questa Corte (Cass. civ. 6 luglio 1997, n. 7118), che il successore non è terzo in senso sostanziale ed assume la stessa posizione del dante causa, di talchè non può predicarsi che le vicende del diritto d’impugnazione di quest’ultimo non influiscano sul suo diritto d’impugnazione.

In definitiva, posto che la sentenza della Corte d’appello pronunciata nei confronti di Bertani Trasporti s.p.a. è stata incontestabilmente e ritualmente a questa notificata il 17 novembre 2009, il ricorso proposto Bertani Immobili Industriali s.r.l., con atto notificato il 26 novembre 2010, è tardivo e quindi inammissibile”. Il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, che non sono in alcun modo infirmate dalle deduzioni svolte nella memoria di parte ricorrente.

Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.200,00 (di cui Euro 3.000,00 per onorari), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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