Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30181 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. III, 22/11/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 180/2017 proposto da:

C.A., G.D., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA OSLAVIA 6, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI ACQUARELLI,

rappresentati e difesi dall’avvocato CARLO STASI giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del suo legale rappresentante Dott.

CE.MI., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO BRUDAGLIO giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 902/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 12/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RITENUTO

che:

1. C.A. e G.D. ricorrono, affidandosi a due motivi e memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Lecce con la quale era stata respinta l’impugnazione da loro proposta avverso la sentenza del Tribunale che aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo, emesso in favore della Assicurazioni Generali Spa, per il pagamento delle somme oggetto di regresso, in relazione alle garanzie da loro prestate quali coobbligati nella fideiussione costituita dalla compagnia di assicurazioni a garanzia dell’esatto adempimento dei crediti derivanti da un contratto di finanziamento stipulato con la Banca Popolare Pugliese dalla società (OMISSIS) Srl, successivamente fallita.

2. L’intimata ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono, ex art. 360, comma 1. n. 3, la violazione degli artt. 1362,1363,1367 e 1370 c.c., in relazione all’art. 1936 c.c..

Lamentano che la Corte territoriale aveva mal interpretato le clausole stipulate all’interno della polizza fideiussoria in favore della Ass.ni Generali Spa, assumendo erroneamente che erano state contratte tre distinte ed autonome obbligazioni di garanzia, indipendenti fra loro, con le quali era stato traslato il rischio economico assunto dalla compagnia attraverso la polizza fideiussoria prestata in favore della (OMISSIS) Srl. Criticano la motivazione, assumendo che lo stretto collegamento delle pattuizioni da loro stipulate, contenute tra l’altro nell'”appendice” della polizza fideiussoria, privava di autonomia l’obbligazione e consentiva di escludere la qualificazione di esse come contratti autonomi di garanzia. Assumono, al riguardo, che la Corte avrebbe dovuto ritenere che le obbligazioni dei garanti erano le medesime del debitore principale, meramente accessorie rispetto a quelle del fideiussore e che pertanto la volontà negoziale era stata mal interpretata.

2. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione degli artt. 1936,1956 e 1957 c.c.: affermano che le obbligazioni da loro assunte avevano un contenuto fideiussorio con conseguente decadenza della controparte dal termine di cui all’art. 1957 c.c., per assenza di intimazione scritta.

3. I due motivi devono essere congiuntamente esaminati in quanto strettamente connessi sotto il profilo logico ed ermeneutico.

3.1. Il primo motivo è inammissibile ed il secondo deve ritenersi assorbito.

Deve premettersi che è stato da tempo chiarito che “il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l’obbligazione dell’appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l’identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l’elemento dell’accessorietà, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perchè non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all’adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (cfr. Cass. SSUU 3947/2010).

Successivamente è stato altresì affermato, in ordine alla interferenza fra le due fattispecie che “l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sè a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cosiddetto “Garantievertrag”), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale” (cfr. Cass. 22223/2014; Cass. 16213/2015).

3.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha applicato correttamente tali principi, focalizzando la propria indagine su uno scrupoloso esame del contenuto delle pattuizioni (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza), che sono state valutate alla luce del consolidato orientamento sopra riportato al netto degli indicatori, invero solo formali (quali la denominazione di “appendice” delle due pattuizioni sui quali i ricorrenti fondano le proprie censure e che sono stati ritenuti, con motivazione congrua e logica, non idonei “a contrastare il carattere di autonomia della garanzia prestata, direttamente desumibile dalla clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” (cfr. pag. 4 ultimo cpv e e 5 primo cpv della sentenza impugnata).

4. Tanto premesso, le due censure proposte (la seconda delle quali deve ritenersi assorbita) mascherano una richiesta di rivalutazione di merito delle emergenze processuali sulle quali la Corte territoriale si è già espressa con argomenti aderenti alla costante giurisprudenza di questa Corte e strettamente riferiti al caso concreto (cfr. al riguardo,anche Cass. 8758/2017), argomenti che lo stesso ricorrente ha, del resto, ritenuto plausibili (v. pag. 27 del ricorso, premessa del VI paragrafo), con ciò contraddicendo che possa ricorrere il vizio di violazione di legge dedotto.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 10.200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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